Art. 35
         VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI DIRIGENTI
   1. Le amministrazioni, in base ai propri ordinamenti, con gli atti
da questi previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto
previsto   dall'Art.   1   del  D.lgs.  n.  286/1999,  definiscono  -
privilegiando    nella    misura   massima   possibile,   soprattutto
relativamente  agli  uffici  periferici  -  l'utilizzazione  di  dati
oggettivi,  meccanismi  e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita' svolta dai
dirigenti,  in  relazione  ai  programmi  e  obiettivi  da perseguire
correlati    alle    risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
effettivamente rese disponibili.
   2.  Le  prestazioni,  l'attivita' organizzativa dei dirigenti e il
livello  di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con
i  sistemi,  le procedure e le garanzie individuate in attuazione del
comma  1  sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o
da  quelli  eventualmente  previsti  dagli  ordinamenti  degli enti e
amministrazioni   per   i   dirigenti   che  rispondano  direttamente
all'organo di direzione politica.
   3.  Le amministrazioni adottano preventivamente i criteri generali
che  informano  i  sistemi  di  valutazione della prestazione e delle
competenze organizzative dei dirigenti nonche' dei relativi risultati
di gestione. Tali criteri, che dovranno tener conto in modo esplicito
della  correlazione  delle  direttive  impartite,  degli obiettivi da
perseguire   e   delle  risorse  umane,  finanziarie,  e  strumentali
effettivamente  poste  a  disposizione  degli  stessi dirigenti, sono
oggetto   di   informazione  preventiva,  seguita,  a  richiesta,  da
concertazione.
   4.  I  criteri  di  valutazione sono comunicati ai dirigenti prima
dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.
   5. La valutazione dei dirigenti deve essere improntata ai principi
di trasparenza e pubblicita' dei criteri e dei risultati: deve essere
osservato  il  principio  della  partecipazione  al  procedimento del
valutato,  anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da
realizzare in tempi certi e congrui.
   6.   La   valutazione   e'   ispirata   alla   diretta  conoscenza
dell'attivita'   del   valutato   da  operare  da  parte  dell'organo
proponente  o  valutatore  di  prima  istanza  ai sensi del D.lgs. n.
286/1999; essa non puo' essere svolta dagli organi preposti a servizi
ispettivi o di regolarita' contabile o legittimita' amministrativa.
   7.  Le  procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza,
dettati  dal  decreto legislativo n. 286/1999, si applicano a tutti i
tipi di responsabilita' dirigenziale previsti dal decreto legislativo
n. 29/1993.
   8.  La  revoca  anticipata rispetto alla scadenza puo' avere luogo
solo  per  motivate  ragioni  organizzative  e  gestionali  oppure in
seguito  all'accertamento  dei risultati negativi di gestione o della
inosservanza  delle  direttive  impartite  ai  sensi dell'Art. 21 del
d.lgs.  n.  29  del  1993.  Per  la  revoca  anticipata rispetto alla
scadenza  resta comunque fermo quanto previsto dall'Art. 13, comma 4,
ultimo capoverso del presente CCNL.
   9.  La valutazione puo' essere anticipata, anche ad iniziativa del
dirigente   interessato,  nel  caso  di  evidente  rischio  grave  di
risultato  negativo  della  gestione  che  si  verifichi  prima della
scadenza annuale.