Art. 35 VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI DIRIGENTI 1. Le amministrazioni, in base ai propri ordinamenti, con gli atti da questi previsti, autonomamente assunti in relazione anche a quanto previsto dall'Art. 1 del D.lgs. n. 286/1999, definiscono - privilegiando nella misura massima possibile, soprattutto relativamente agli uffici periferici - l'utilizzazione di dati oggettivi, meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili. 2. Le prestazioni, l'attivita' organizzativa dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti degli enti e amministrazioni per i dirigenti che rispondano direttamente all'organo di direzione politica. 3. Le amministrazioni adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione della prestazione e delle competenze organizzative dei dirigenti nonche' dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, che dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie, e strumentali effettivamente poste a disposizione degli stessi dirigenti, sono oggetto di informazione preventiva, seguita, a richiesta, da concertazione. 4. I criteri di valutazione sono comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento. 5. La valutazione dei dirigenti deve essere improntata ai principi di trasparenza e pubblicita' dei criteri e dei risultati: deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui. 6. La valutazione e' ispirata alla diretta conoscenza dell'attivita' del valutato da operare da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza ai sensi del D.lgs. n. 286/1999; essa non puo' essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarita' contabile o legittimita' amministrativa. 7. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, si applicano a tutti i tipi di responsabilita' dirigenziale previsti dal decreto legislativo n. 29/1993. 8. La revoca anticipata rispetto alla scadenza puo' avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'Art. 21 del d.lgs. n. 29 del 1993. Per la revoca anticipata rispetto alla scadenza resta comunque fermo quanto previsto dall'Art. 13, comma 4, ultimo capoverso del presente CCNL. 9. La valutazione puo' essere anticipata, anche ad iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima della scadenza annuale.