Art. 36
                          NORME DI RACCORDO
   1.   Successivamente   alla   sottoscrizione  del  presente  CCNL,
proseguira'  la  trattativa per la definizione delle apposite sezioni
riferite  al  personale  dirigente  dei Ministeri, delle Universita',
degli  Enti di Ricerca, degli Enti pubblici non economici e del Corpo
Nazionale   dei   Vigili  del  Fuoco,  fermi  restando,  comunque,  i
trattamenti normativi ed economici in vigore previsti in disposizioni
contenute  nei CCNL relativi al predetto personale per il quadriennio
1994  -  1997, ove non modificati dal presente CCNL ovvero di maggior
favore.
   2.  Resta,  comunque,  fermo  l'Art.  3,  comma  3  del CCNL per i
dirigenti  degli  Enti  di ricerca, sottoscritto il 5.3.1998 (secondo
biennio, Sezione I).
   3.  Continua  a  trovare  applicazione l'Art. 4, comma 2, del D.L.
27.9.1982, n. 681, convertito nella legge 20.11.1982, n. 869.
   4.  Per  il  Corpo  Nazionale  dei  VV.F.,  continuano  a  trovare
applicazione i seguenti articoli:
   18, comma 3; 20, comma 4; 44 del CCNL sottoscritto il 10.11.1997.
   5.   L'Art.   41,   comma  5,  della  legge  27.12.1997,  n.  449,
relativamente ai destinatari dirigenti di cui all'Art. 40 della legge
n.  395/1990, si interpreta nel senso che esso trova applicazione con
l'entrata   in  vigore  di  norme  di  raccordo  da  realizzarsi  tra
l'Amministrazione  interessata  e le OO.SS. rappresentative entro sei
mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.