Art. 37
                    STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
   1.  Le  clausole contrattuali che fanno riferimento al trattamento
economico  dei  dirigenti  si  applicano  ai  dirigenti incaricati di
uffici  dirigenziali  di  livello  generale, ai sensi dei commi 3 e 4
dell'Art.  19  del  d.lg.vo 29/93, nei limiti stabiliti dall'Art. 24,
comma  2, del medesimo decreto e nel rispetto del principio dell'Art.
24,  comma  3, che ha applicazione generale per il personale di tutta
l'area. Nei limiti suddetti tali clausole vanno intese come parametri
di base del contratto individuale che determinera', in attuazione del
principio dell'Art. 24, comma 3, del citato decreto "gli istituti del
trattamento    economico   accessorio   collegati   al   livello   di
responsabilita'  attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati
conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  di  gestione e i relativi
importi".
   2.   La   struttura   della  retribuzione  della  qualifica  unica
dirigenziale si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) indennita' integrativa speciale per i dirigenti di seconda fascia;
3) retribuzione  individuale di anzianita', maturato economico annuo,
   assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in
   applicazione  dei  previgenti  contratti  collettivi  nazionali di
   categoria;
4) retribuzione di posizione parte fissa;
5) retribuzione di posizione parte variabile;
6) retribuzione di risultato.
   3.  Il  trattamento  economico di cui al comma precedente remunera
tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.