Art. 40
               EFFETTI DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
   1.  Le retribuzioni risultanti dall'applicazione degli articoli 38
e  39  hanno  effetto  sul  trattamento  ordinario  di previdenza, di
quiescenza,  normale  e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita o
di  fine  servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo,
sulle  ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e
sui contributi di riscatto.
   2.  Gli  effetti  del  comma  1  si applicano alla retribuzione di
posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
   3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e
2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di
parte   economica  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dalle
disposizioni   richiamante   nel   presente  articolo.  Agli  effetti
dell'indennita'   di   buonuscita,   dell'indennita'  sostitutiva  di
preavviso  e  di  quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ. si
considerano solo gli scaglionamenti, maturati alla data di cessazione
dal  servizio  nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e
variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale
carico degli interessati.
   4.  All'atto  dell'attribuzione  della qualifica dirigenziale o al
conferimento   di   incarico  di  livello  dirigenziale  generale  e'
conservata la retribuzione individuale di anzianita' in godimento.