Art. 41
                  FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
                     DI POSIZIONE E DI RISULTATO
                    DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
   1.  Presso  ciascuna  amministrazione e' istituito un fondo per la
retribuzione  di  posizione  (fissa  e  variabile) e di risultato dei
dirigenti di prima fascia.
   2. Il fondo e' alimentato dalle seguenti voci:
a. l'insieme  delle  risorse  gia'  destinate  al finanziamento della
   retribuzione   accessoria  ivi  compresi  i  compensi  per  lavoro
   straordinario;
b. i  compensi  derivanti  da incarichi aggiuntivi previsti dall'Art.
   24, comma 3, del d.lg.vo 29/93 e dall'Art. 14, comma 1;
c. le  quote  di retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti
   cessati dal servizio;
d. eventuali  risorse  aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'Art.
   43 della legge n. 449/97.
   3.  Concorre  a  formare  il fondo per i dirigenti di prima fascia
l'importo  pro-capite  corrispondente  al valore della parte fissa di
retribuzione   di   posizione  in  modo  da  garantirne  il  relativo
finanziamento.