Art. 41 FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA 1. Presso ciascuna amministrazione e' istituito un fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di prima fascia. 2. Il fondo e' alimentato dalle seguenti voci: a. l'insieme delle risorse gia' destinate al finanziamento della retribuzione accessoria ivi compresi i compensi per lavoro straordinario; b. i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi previsti dall'Art. 24, comma 3, del d.lg.vo 29/93 e dall'Art. 14, comma 1; c. le quote di retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti cessati dal servizio; d. eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'Art. 43 della legge n. 449/97. 3. Concorre a formare il fondo per i dirigenti di prima fascia l'importo pro-capite corrispondente al valore della parte fissa di retribuzione di posizione in modo da garantirne il relativo finanziamento.