Art. 46
                        SEQUENZA CONTRATTUALE
   1.  In  apposita  sequenza  contrattuale  saranno meglio definiti,
anche in relazione alla sottoscrizione in data 23.1.2001 dell'accordo
quadro su arbitrato e conciliazione, gli istituti relativi al recesso
dell'amministrazione, al Collegio di conciliazione ed al Comitato dei
Garanti.
   2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione posta
a   base  del  recesso  o  della  revoca  dell'amministrazione  puo',
comunque,  chiedere  il  deferimento della controversia ad un arbitro
unico   in   applicazione   del  CCNQ  in  materia  di  procedura  di
conciliazione ed arbitrato citato al comma precedente.
   3.  In  attesa  dell'attuazione  della  sequenza di cui al comma 1
restano ferme le disposizioni contrattuali in materia.
   4.  Nella  sequenza  contrattuale  di  cui al primo comma, saranno
prese  in  esame  le modalita' di applicazione dell'Art. 41, comma 5,
della   legge   27.12.1997,  n.  449,  relativamente  ai  destinatari
dirigenti di cui all'Art. 40 della legge n. 395/1990.
   5.  Nella  sequenza contrattuale di cui al presente articolo sara'
oggetto  di  definizione  la  disciplina  relativa al TFR ed ai fondi
pensioni integrative.
                     DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.1
   Le  parti  dichiarano  che  i  criteri  generali di cui al comma 7
dell'Art. 13 sono quelli i cui al comma 1 dello stesso articolo.
   Le parti dichiarano, altresi', che con il termine "pubblicita'" di
cui all'Art. 13 comma 7 hanno inteso riferirsi, oltreche' al continuo
aggiornamento  degli  incarichi  conferiti  e  dei posti dirigenziali
vacanti,   anche   all'attivita'   di   informazione   sulle   scelte
autonomamente   effettuate  dalle  Amministrazioni  sull'affidamento,
mutamento  e  revoca  degli  incarichi,  da darsi alle organizzazioni
Sindacali.
                     DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.2
   Le parti dichiarano che le ipotesi di accordo sottoscritte in data
20.2.2001  ed  integrata in data 6.3.2001 per i dirigenti dell'Area 1
fanno  salve  le  disposizioni  non  esplicitamente  modificate - che
restano,  quindi,  in vigore - dei contratti relativi a dirigenti dei
Ministeri  ed  Aziende,  degli  Enti  pubblici  non  economici, delle
Universita'  e  degli  Enti  di  Ricerca  e  per  i quali e' comunque
prevista una sequenza contrattuale con sezioni specifiche.
   In  tale  quadro,  resta  fermo, a titolo esemplificativo, oltre a
quanto  previsto nelle ipotesi di accordo predette l'Art. 36 del CCNL
5.2.1997  per  i  dirigenti  dell'Universita' relativo al quadriennio
1994-1997.