Art. 6
                            INFORMAZIONE
   1.  L'amministrazione  -  allo  scopo  di  rendere  trasparente  e
costruttivo  il  confronto  tra  le  parti  a  tutti  i livelli delle
relazioni  sindacali,  informa  periodicamente  e  tempestivamente  i
soggetti  sindacali  di  cui all'Art. 10, sugli atti organizzativi di
valenza  generale,  anche  di  carattere  finanziario, concernenti il
rapporto  di lavoro dei dirigenti sia di prima che di seconda fascia,
l'organizzazione  degli uffici, la gestione complessiva delle risorse
umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
   2.  Nelle  materie  per  le  quali  il  presente  CCNL  prevede la
contrattazione   collettiva  integrativa  o  la  concertazione  e  la
consultazione, l'informazione e' preventiva. Il contratto integrativo
individuera'  le  altre  materie  in cui l'informazione dovra' essere
preventiva o successiva.
   3.  Ai  fini  di  una  piu'  compiuta  informazione  le  parti, su
richiesta,  si  incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in
ogni  caso,  in  presenza  di  iniziative  concernenti  le  linee  di
organizzazione  degli  uffici  e dei servizi ovvero per l'innovazione
tecnologica   nonche'   per   eventuali   processi   di  dismissione,
esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
   4.  L'informazione  e'  data, in particolare, sui criteri generali
inerenti le seguenti materie:
a) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
b) articolazione  delle  posizioni  organizzative,  delle  funzioni e
   delle  connesse  responsabilita'  ai  fini'  della retribuzione di
   posizione dei dirigenti;
c) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei
   luoghi di lavoro;
d) condizioni,  requisiti  e  limiti  per il ricorso alla risoluzione
   consensuale;
e) gestione   delle   iniziative  socio-assistenziali  a  favore  dei
   dirigenti.
   5. L'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e
delle   connesse   responsabilita'  ai  fini  della  retribuzione  di
posizione  dei  dirigenti, di cui al punto b) del precedente comma 4,
e'  effettuato  dalle  Amministrazioni, con l'obiettivo di evitare il
criterio  gerarchico  come  titolo  esclusivo,  in  base  ai seguenti
criteri generali:
a) ampiezza della struttura;
b) collocazione della posizione nell'ambito dell'organizzazione dell'
   Amministrazione;
c) responsabilita' implicate dalla posizione;
d) requisiti   richiesti   per   lo   svolgimento  dell'attivita'  di
   competenza.
Tenuto conto della facolta' della singola Amministrazione di rivedere
periodicamente   le  posizioni  delle  funzioni  dirigenziali  e  dei
correlati  incarichi,  in  relazione  ai processi di riorganizzazione
strutturale  ed  ai  programmi  di  miglioramento  dell'efficienza ed
efficacia  dei  servizi, trova applicazione l'Art. 19 comma 1 secondo
periodo del D.lgs. 29/1993.