Art.9 ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE 1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attivita' dell'amministrazione od azienda, e' prevista la possibilita' di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle amministrazioni stesse nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunita' per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda e' tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.