Art.9
                    ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
   1.  Allo  scopo  di  assicurare  una  migliore  partecipazione del
dirigente alle attivita' dell'amministrazione od azienda, e' prevista
la   possibilita'  di  costituire  a  richiesta,  in  relazione  alle
dimensioni  delle  amministrazioni  e  senza  oneri aggiuntivi per le
stesse,     Commissioni    bilaterali    ovvero    Osservatori    per
l'approfondimento   di   specifiche   problematiche,  in  particolare
concernenti  l'organizzazione  del lavoro in relazione ai processi di
riorganizzazione  delle  amministrazioni  stesse  nonche' l'ambiente,
l'igiene  e  sicurezza  del lavoro e le attivita' di formazione. Tali
organismi,  ivi  compreso  il  Comitato  per le pari opportunita' per
quanto  di  sua  competenza,  hanno  il  compito  di raccogliere dati
relativi  alle predette materie - che l'azienda e' tenuta a fornire -
e  di  formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione
dei  citati  organismi  che non hanno funzioni negoziali, e' di norma
paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.