COMUNE DI ABETONE Il comune di ABETONE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 17 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2001 le aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure: Aliquota del 5,8 per mille): per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; per l'unita' immobiliare non locata posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale; per le pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate; Aliquota del 6 per mille: per gli immobili con le seguenti categorie catastali: A/10 uffici e studi privati; B/1 collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminati. caserme; B/2 case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni); B/3 prigioni e riformatori; B/4 uffici pubblici; B/5 scuole e laboratori scientifici; B/6 biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9; B/7 cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti; B/8 magazzini sotterranei per depositi di derrate; C/1 negozi e botteghe; C/3 laboratori e locali di deposito; C/4 fabbricati per arti e mestieri; C/5 stabilimenti balneari e di acque curative; D/1 opifici; D/2 alberghi e pensioni; D/3 teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; D/4 case di cura ed ospedali; D/5 istituti di credito, cambio e assicurazioni; D/6 fabbricati e locali per esercizi sportivi; D/7 fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/9 edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio; D/10 residence; D/11 scuole e laboratori scientifici privati; D/12 posti barca in luoghi turistici e stabilimenti balneari utilizzati per attivita' o destinazione pertinenti con la categoria catastale attribuita. Aliquota ordinaria del 6,8 per mille. Per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra. 2) di confermare, per l'anno 2001, in lire trecentoventimila la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come disciplinata dall'articolo 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (Omissis). 01X4501 COMUNE DI ACQUAVIVA COLLE CROCE Il comune di ACQUAVIVA COLLE CROCE (provincia di Campobasso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille. 2) di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui alI'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 01X4502 COMUNE DI ADRIA Il comune di ADRIA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 15 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) Di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote ICI: a) 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) 9 per mille per i possessori di immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; c) 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi tenuti al pagamento dell'I.C.I.: 2) di confermare per i pensionati con oltre 65 anni di eta' con reddito mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo INPS, purche' il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 1.600.000 mensili, la detrazione di L. 290.000 anziche' 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e purche' proprietari di un'unica unita' immobiliare; 3) di confermare, altresi', per i soggetti passivi che hanno in atto mutui ipotecari ordinari contratti istituti di credito per l'acquisto di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, purche' il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 70.000.000 annui, la detrazione di L. 270.000 anziche' 200.000 e purche' non siano gia' stati oggetto di altri tipi di agevolazioni; 4) di confermare l'aliquota stabilita per l'abitazione principale a favore di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 5) di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a genitori e figli. (Omissis). 01X4503 COMUNE DI AGRIGENTO Il comune di AGRIGENTO ha adottato, il 27 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di stabilire nella misura del cinque per mille l'aliquota comunale sugli immobili, per l'anno 2001. (Omissis). 01X4504 COMUNE DI AIELLO CALABRO Il comune di AIELLO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di applicare per il 2001, (omissis) l'aliquota del 6 per mille per l'applicazione dell'I.C.I., con riduzione e detrazioni gia' vigenti, per come gia' disposto nelle delibere consiliari n. 7 e 47/1998. (Omissis). 01X4505 COMUNE DI ALBAVILLA Il comune di ALBAVILLA (provincia di Como) ha adottato, il 1o febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; di fissare per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (detrazione d'imposta: L. 200.000). (Omissis). 01X456 COMUNE DI ALME' Il comune di ALME' (provincia di Bergamo) ha adottato, il 14 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle stesse misure stabilite per l'anno 2000, cosi' riassunte: Aliquota nella misura unica del 5 per mille; Riduzione dell'imposta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile a' comunque utilizzato. Il Comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 01X4507 COMUNE ALMESE Il comune di ALMESE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 dicembre 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota: a) ordinaria del 5.65 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli al punto b); b) ridotta rispetto a quella ordinaria al 5 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali, intese nel senso voluto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni, possedute da persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; fabbricati posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto (e non locate) da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari; fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado purcha' adibite ad abitazione principale. (Omissis). 01X4508 COMUNE DI ANZIO Il comune di ANZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 23 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). A) Fissare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dell'art. 53 della legge n. 662/1996, l'aliquota per l'applicazione o riscossione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 1) aliquota 5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, per gli immobili adibiti ad: a) abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale, come espresso dall'art. 8 del piu' volte citato decreto legislativo n. 504/1992, posseduti da persone fisiche soggetti passivi o utilizzati da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; b) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado); con allegazione o presentazione per l'anno di riferimento della copia dell'atto registrato di locazione o di concessione ovvero autocertificazione per la lettera c). Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorcha' iscritte distintamente in catasto; 2) aliquota 5.8 per mille da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo n. 504/1992; a) per tutti gli immobili ad uso commerciale o diverso uso comunque non abitativo; b) per tutti gli immobili ad uso abitativo locati con contratto registrato o concessi in uso gratuito (allegando in quest'ultimo caso, ad apposita comunicazione o autocertificazione da presentarsi entro il termine della presentazione della dichiarazione I.C.I., idonea documentazione comprovante l'effettiva dimora ancorcha' non abituale), utilizzati diversamente da quanto specificato sub lettere a) b) c) del punto 1; c) in via residuale, per tutti i casi non riconducibili ai punti 1) e 3); 3) Aliquota 6,8% per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 per tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione o comunque non locati. B) Consentire la detrazione per l'abitazione direttamente occupata prevista per legge in L. 200.000, possa essere elevata fino a L. 500.000, o comunque fino a concorrenza dell'imposta, da contribuenti appartenenti alle seguenti categorie: 1. titolari di pensione ed assegni minimi che atta data del 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e siano in possesso del solo appartamento condotto direttamente; 2. contribuenti il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda disabili con invalidita' non inferiore al 75% risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche; Disporre che il beneficio di cui al punto B) possa essere goduto alle seguenti condizioni: a) che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre quello adibito ad abitazione principale; b) che non venga effettuata sub-locazione neanche parziale; c) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo di una singola pensione corrisposta ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS, per i casi di cui al punto 1), ed al triplo per i casi di cui al punto 2); d) che i richiedenti producano al comune di Anzio servizio complesso delle politiche delle entrate, entro il termine previsto per il versamento della rata di acconto dell'imposta in parola, apposita domanda, attestante (allegando idonea documentazione) di essere nelle condizioni su descritte e di rientrare nella categoria 1) o 2). (Omissis). 01X4509 COMUNE DI ARIANO IRPINO Il comune di ARIANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 15 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili: aliquota del 5 per mille sull'abitazione principale con una detrazione di L. 200.000; aliquota del 2 per mille sugli immobili posseduti a titolo di proprieta' o diritto reale di usufrutto ONLUS; aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili (abitazioni, aree edificabili, negozi, etc.). (Omissis). 01X4510 COMUNE DI ARSIERO Il comune di ARSIERO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.l. nelle seguenti misure: aliquota ordinaria - 6 per mille; aliquota per aree fabbricabili - 7 per mille; aliquota per unita' immobiliari adibita direttamente ad abitazione principale da persone fisiche e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune - 4 per mille; aliquota per unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale - 5 per mille; 2. di determinare in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale ad eccezione delle unita' immobiliari cedute con convenzione in locazione al comune per destinarle come abitazione principale a famiglie socialmente disagiate e bisognose, per le quali la detrazione viene elevata a L. 500.000. (Omissis). 01X4511 COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE Il comune di ASIGLIANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2001: a) nel 5 (cinque) per mille l'aliquota base unica dell'Imposta Comunale sugli Immobili; b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale; 3/4c) di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata. (Omissis). 01X4512 COMUNE DI ASSO Il comune di ASSO (provincia di Como) ha adottato, il 10 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sull'unita' adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; 2) di stabilire inoltre per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria del 6 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per gli immobili diversamente classificati ed aree fabbricabili; 3) di stabilire la detrazione d'imposta per le abitazioni principali e sue pertinenze in L. 200.000. (Omissis). 01X4513 COMUNE DI AURANO Il comune di AURANO (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per tutte le unita' immobiliari; Di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000 (duecentomila). (Omissis). 01X4514 COMUNE DI BARBONA Il comune di BARBONA (provincia di Padova) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6,00 per mille (seipermille); 2) di confermare contestualmente che la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia di L. 200.000. (Omissis). 01X4515 COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO (provincia di Messina) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' determinate: a) abitazione principale: 6 (sei) per mille; b) terreni agricoli: 6 (sei) per mille; c) aree fabbricabili: 7 (sette) per mille; d) altri fabbricati: 7 (sette) per mille. (Omissis). 01X4516 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA Il comune di BASSANO DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di stabilire (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 e precisamente: a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille; b) aliquota ridotta per l'abitazione principale delle persone fisiche e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, aventi residenza anagrafica in questo comune, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,2 per mille; c) aliquota ridotta per le pertinenze dell'abitazione principale, sebbene iscritte in catasto separatamente: 4,2 per mille; d) aliquota diversificata per gli alloggi non locati, con le esclusioni delineate nella deliberazione di giunta comunale n. 249 del 17 giugno 1997: 7 per mille. 2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risultati locata e non utilizzata da terzi. (Omissis). di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo ammonta a L. 200.000. (Omissis). 01X4517 COMUNE DI BELLIZZI Il comune di BELLIZZI (provincia di Salerno) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2001, le aliquote determinate con delibera di consiglio comunale n. 3 del 18 febbraio 2000, e precisamente: stabilire per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Bellizzi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al terzo grado e affini fini al secondo, e da questi utilizzata come abitazione principale. Non compete la detrazione prevista per l'abitazione principale; di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili previa comunicazione, da effettuarsi all'ufficio I.C.I. del comune, di ultimazione della costruzione e della sua destinazione alla vendita e che a' vuota da persone e da cose; di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; quella utilizzata dai soci di cooperativa a proprieta' indivisa, quelle regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari e infine quelle utilizzate dai residenti esteri con la condizione che sia l'unica abitazione posseduta non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale; di considerare abitazione principale le pertinenze (box, garage, cantine, soffitte, ecc.) ancorche' distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella detrazione dell'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovata capienza in sede di tassazione per l'abitazione principale; di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; di confermare la maggiore detrazione di L. 300.000 di cui alla delibera di consiglio comunale n. 42 del 28 giugno 1996 per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi che si trovano nelle situazione previste e precisamente: a) possedere un'unica prima casa di abitazione classificata o classificabile catastalmente nel gruppo A con le seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 escludendo tulle le altre; b) possedere un reddito personale non superiore a quello della pensione minima INPS aumentata della maggiorazione sociale prevista per l'anno 2000; c) possedere un reddito riferito al nucleo familiare non superiore a quello di due pensioni minime INPS aumentate di una sola volta della maggiorazione sociale. Per nucleo familiare si intende quello risultante anagraficamente al 1o gennaio dell'anno per cui l'imposta a' dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene conto di ogni forma di reddito, indipendentemente dall'assoggettabilita' all'IRPEF ed altre norme esonerative. Sono esclusi dal reddito solo gli interessi bancari e postali e dei titoli di Stato; d) in caso di presenza nel nucleo familiare di persone invalide civili al 100% oppure di persone handicappate ai sensi della legge 104/92 i limiti di reddito di cui alla lettera c) sono raddoppiati; e) per l'applicazione della maggiore detrazione devono essere verificate tutte le condizioni espresse dalle lettere a), b), c) ed e) ed eventualmente, ricorrendone il caso, della lettera d); (Omissis). 01X4518 COMUNE DI BESOZZO Il comune di BESOZZO (provincia di Varese) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare, per l'esercizio 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per la prima casa e 7 per mille per le altre abitazioni. (Omissis). 01X4519 COMUNE DI BITETTO Il comune di BITETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata ai fini dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) e le detrazioni per l'abitazione principale nelle seguenti misure: 4 per mille per le abitazioni principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale; 4 per mille per gli immobili siti nella zona A - Centro storico; 6 per mille (aliquota straordinaria) per gli altri immobili, per i terreni e le aree fabbricabili; L. 300.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale; L. 400.000 la detrazione spettante ai titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimi previdenziali proprietari della sola casa di abitazione. (Omissis). 01X4520 COMUNE DI BITRITTO Il comune di BITRITTO (provincia di Bari) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura di seguito riportata: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza: 4,5 per mille; unita' immobiliari diverse dalle precedenti: 5,5 per mille. Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, confermata anche per il 2001 nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sua pertinenza del soggetto passivo titolare di pensione sociale, fino a concorrenza del suo ammontare, stabilita, per il 2001, nella misura di L. 500.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X4521 COMUNE DI BOISSANO Il comune di BOISSANO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale degli immobili nelle sottoindicate misure: immobili adibiti ad abitazione principale: 4.75 per mille; altri immobili: 6 per mille. 2) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X4522 COMUNE DI BONEMERSE Il comune di BONEMERSE (provincia di Cremona) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille; di confermare, con effetto dal 1o gennaio 2001, le seguenti aliquote in favore dei proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3,75 per mille, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. (Omissis). 01X4523 COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO Il comune di BORGO SAN DALMAZZO (provincia di Cuneo) ha adottato il 25 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille; 2) di confermare, per l'anno 2001, in L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale; 3) di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 4) di confermare, per l'anno 2001, un'aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata a' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 01X4524 COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO Il comune di BORGO SAN GIACOMO (provincia di Brescia) ha adottato il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di approvare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue: aliquota abitazione principale: 6 per mille; aliquota immobili non locati o sfitti ed aree edificabili: 7 per mille; aliquota I.C.I. per altri immobili: 6 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 220.000. (Omissis). 01X4525 COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO Il comune di BORGOFRANCO SUL PO (provincia di Mantova) ha adottato il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) per l'esercizio 2001, al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente del bilancio e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro comune, la seguente misura dell'aliquota I.C.I. a' cosi' diversificata: a) aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille (salvo il caso b) con detrazione d'imposta per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (prima casa) di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno. Verranno considerati abitazioni principali anche gli immobili posseduti da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in case di riposo a seguito di ricovero permanente. a' stabilito che tale immobile non deve essere locato; b) seconde case od immobili non affittati (aliquota del 7 per mille); c) aliquota diversificata nella misura del 5,5 per mille per gli immobili non affittati destinati ad attivita' produttive i cui proprietari si rendano disponibili, con autodichiarazione, ad affittarli sulla base dei prezzi in uso sul territorio ed in riferimento alla delibera di consiglio comunale n. 19 del 24 febbraio 1999 "Delimitazione microzone nell'ambito del territorio comunale ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1999 n. 138 in materia di revisione generale delle zone censuarie"; (Omissis). 01X4526 COMUNE DI BRUSASCO Il comune di BRUSASCO (provincia di Torino) ha adottato il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare (omissis), per l'anno 2001, le aliquote I.C.I., cosi' determinate: abitazione principale e terreni aliquota pari al 5,5 per mille (aliquota ridotta); abitazioni secondarie aliquota del 6 per mille (aliquota ordinaria); rimane, altresi', confermata in L. 200.000 (E 103,29) la detrazione per le abitazioni principali. (Omissis). 01X4527 COMUNE DI BUSCA Il comune di BUSCA (provincia di Cuneo) ha adottato il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2001, l'aliquota del 5,4 per mille per le abitazioni principali con detrazione pari a L. 200.000; 2) di stabilire l'aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri casi. (Omissis). 01X4528 COMUNE DI BUTI Il comune di BUTI (provincia di Pisa) ha adottato il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di approvare per l'anno 2001 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: a) aliquota 5,5 per mille da applicare: a/1 - all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese le pertinenze; a/2 - all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado a condizione che vi risiedano; b) aliquota 7 per mille da applicare alle unita' immobiliari sfitte o tenute a disposizione, adibite ad uso abitazione ed appartenenti alla classificazione catastale gruppo A; c) aliquota 6,75 per mille da applicare alle altre unita' immobiliari a qualsiasi altro uso destinate diverse da quelle di cui ai precedenti punti a) e b). Per poter beneficiare dell'aliquota del 6,75 per mille per le unita' immobiliari locate e dell'aliquota del 5,50 per mille per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado che vi risiedono, il contribuente interessato dovra' presentare presso l'ufficio tributi del comune, entro il 20 dicembre 2001, termine di scadenza del versamento della seconda rata a saldo dell'imposta annuale, la seguente documentazione: per le unita' immobiliari locate autocertificazione, in carta libera, da cui devono risultare la predetta condizione e gli estremi dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione dell'unita' immobiliare interessata; per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti come indicato in precedenza autocertificazione, in carta libera, da cui devono risultare oltre alla predetta condizione anche la residenza del parente nell'unita' immobiliare interessata. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione delle predette autocertificazioni i contribuenti che, per le unita' immobiliari interessate hanno ottemperato a tale adempimento per gli anni precedenti purche' non siano intervenute successive variazioni nell'uso delle stesse. 2) di confermare per l'anno 2001 la detrazione d'imposta da applicare all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella misura di L. 250.000 fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta; 3) di confermare la non applicazione della detrazione d'imposta di cui al precedente punto 2) all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado che vi risiedono; 4) di confermare la detrazione d'imposta di L. 500.000 per le abitazioni principali tra i cui componenti il nucleo familiare a' presente un portatore di handicap che non percepisce reddito con esclusione di eventuali pensioni sociali o vitalizie. (Omissis). 01X4529 COMUNE DI CAGNO Il comune di CAGNO (provincia di Como) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare, (omissis), per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X4530 COMUNE DI CALENZANO Il comune di CALENZANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare le aliquote I.C.I. per il 2001 nelle seguenti misure: aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale in favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze ed anche per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, assegnatarie di alloggi di Istituti autonomi per le case popolari; aliquota del 5 per mille con applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al 3o comma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Per usufruire delle suddette condizioni il soggetto passivo d'imposta deve presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2001 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Ufficio del Registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni. aliquota del 5 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti di primo e secondo grado (genitori e figlio, nonno o nonna e nipote, fratelli e sorelle), e dagli affini di primo grado (suoceri con generi e nuore; patrigno e matrigna con figliastri) del soggetto passivo. Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente, anche a quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza. Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2001 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi della legge 15/1968 attestante il comodato stesso. Tale obbligo non sussiste qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni; aliquota del 6 mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo di abitazione principale ffiori dalle condizioni previste al punto precedente. Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta deve presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2001 (termine perentorio), una copia del contratto di locazione debitamente registrato presso l'Ufficio del Registro, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni; aliquota del 6 per mille senza applicazione della detrazione per abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato gratuito dai parenti del soggetto passivo di terzo grado (bisnonni e pronipote, zio o zia e nipote da fratello o sorella). Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente anche a quello non residente a condizione che il soggetto che utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza. Per usufruire dell'applicazione della suddetta aliquota il soggetto passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta per il 2001 (termine perentorio), una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi della legge n. 15/1968 attestante il comodato stesso. Tale obbligo non compete qualora sia gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni; aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale che risultino non locate relativamente al periodo d'imposta per il quale sussiste tale condizione. Il contratto di locazione deve essere registrato presso l'ufficio del Registro ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; 2) di determinare la detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nella misura di L. 250.000 (pari a euro 129,11); (Omissis). a' stata determinata, giusto quanto dettato dall'art. 3,comma 55 della legge 23 dicembre 1966 n. 662, in L. 250.000 (pari ad Euro 129,11) la detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Il 3o comma dell'art. 8 del decreto legislativo 540/1992 e successive modificazioni da' la possibilita' di elevare la detrazione in oggetto fino a L. 500.000 (Euro 258,23) nei confronti delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale. Ritenuto avvalersi di tale facolta' anche per l'anno 2001, su indirizzo della giunta municipale, elevando la detrazione dal L. 250.000 (Euro 129,11) a L. 500.000 (Euro 258,23) nei confronti dei soggetti passivi che si trovino nelle condizioni di seguito riportate: 1) nuclei familiari composti da soli ultrasessantenni alla data del 1o gennaio 2001; 2) nuclei familiari che abbiano all'interno soggetti portatori di handicap come riconosciuti dalla legge n. 104/1992 purche' non tenuti per piu' di sei mesi, nell'arco dell'anno 2001, presso strutture pubbliche o private; 3) nuclei familiari monoreddito nei quali il soggetto unico produttore di reddito si trovi in cassa integrazione, mobilita', o disoccupazione al 1o gennaio 2001 o lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente; 4) nuclei familiari i cui componenti, secondo quanto risultante dalla denuncia dei redditi 2000 o comunque con riferimento all'anno d'imposta 2000, risultino privi di reddito; 5) nuclei familiari composti da pensionati ultrassessanti con familiari a carico (ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul reddito vigenti per l'anno 2001). Ritenuto inoltre che i soggetti di cui trattasi siano ammessi al godimento del beneficio in questione, alle seguenti condizioni: che vi sia titolarita' del diritto di proprieta' o in diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione) sull'immobile costituente dimora abituale del nucleo familiare (incluse le relative pertinenze, cosi' come indicate nel regolamento comunale approvato per l'ICI), nel territorio comunale di Calenzano (ad esclusione delle unita' classificate o classificabili al catasto in A/1, A/7, A/8, A/9 - abitazioni signorili, ville e villini, castelli e palazzi) e a condizione che i componenti il nucleo familiare medesimo non posseggano altro immobile ad uso abitativo nel territorio comunale; che il reddito familiare pro-capite non sia superiore alla minima pensione I.N.P.S. per i lavoratori dipendenti, comprensiva della maggiorazione sociale ex art. 1, legge n. 544/1988, e della maggiorazione riconosciuta ai pensionati ex combattenti. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite. Per famiglia, ai fini dell'applicazione della presente deliberazione, si intende una convivenza di fatto, anche senza vincoli di parentela, comprese quindi le persone comunque conviventi nell'unita' immobiliare. (Omissis). 01X4531 COMUNE DI CALESTANO Il comune di CALESTANO (provincia di Parma) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 6,5 (seivirgolacinque) per mille; 2) di confermare la determinazione della detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000; 3) di confermare anche per l'anno 2001 di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto dagli anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X4532 COMUNE DI CALLIANO Il comune di CALLIANO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001 nel comune di Calliano: A) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille; B) per i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili non rientranti nella precedente lettera A): 6 (sei) per mille; 2) di sottolineare che per la determinazione della base imponibile si applicheranno i criteri previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 504/1992 e s.m.i., compreso quanto stabilito dall'art. 3, commi 48, 51 e 52, lett. A) legge 662/1996, e che l'imposta a' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale. 3) di puntualizzare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis); 6) di sottolineare, infine, che ai sensi dell'art. 58, comma 2, decreto legislativo 446/1997, per l'applicazione delle modalita' d'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 11 legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. 01X4533 COMUNE DI CALOSSO Il comune di CALOSSO (provincia di Asti) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2001, per le motivazioni riportate in premessa, nella misura del 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare la detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unita' adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X4534 COMUNE DI CALTO Il comune di CALTO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,75 per mille e di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare e adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X4535 COMUNE DI CALVIGNASCO Il comune di CALVIGNASCO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare l'aliquota e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2001 nella misura gia' fissata per il 2000 ovvero: 4,5 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed autorimesse pertinenziali, il 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari, terreni agricoli ed aree edificabili; a) di confermare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di considerare l'abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) L. 400.000 per il nucleo familiare composto esclusivamente da pensionati titolari di pensioni con reddito pro-capite annuo non superiore a L. 7.700.000. Il nucleo familiare, inoltre, deve essere proprietario di un'unica unita' immobiliare di abitazione. Fermi restando, i requisiti di cui ai commi precedenti, nel caso di nucleo familiare composto esclusivamente da un unico soggetto, il reddito pro-capite annuo a' elevato di L. 1.000.000. c) L. 300.000 per nucleo familiare composto esclusivamente da pensionati titolari di pensioni con reddito pro-capite annuo non superiore a L. 8.700.000. Il nucleo familiare deve essere proprietario di un'unica unita' immobiliare di abitazione. Fermi restando, i requisiti di cui ai commi precedenti, nel caso di nucleo familiare composto esclusivamente da un unico soggetto di reddito pro-capite annuo a' elevato di L. 1.000.000. (Omissis). 01X4536 COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO Il comune di CAMAGNA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, in via generale, nella misura del 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille), per i motivi espressi in premessa. Stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per edifici o unita' immobiliari adibiti ad abitazione, diversi dalla prima abitazione, che siano tenuti a disposizione dei proprietari, o comunque sfitti. (Omissis). 01X4537 COMUNE DI CAMO Il comune di CAMO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille. 2) di fissare in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X4538 COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE Il comune di CAMPIGLIONE FENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare le seguenti aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: 5,5 per mille abitazione principale e relative pertinenze; 6 per mille altri fabbricati e terreni; 2) di confermare per l'anno 2001 le detrazioni di legge. (Omissis). 01X4539 COMUNE DI CANDIA CANAVESE Il comune di CANDIA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di dare atto a seguito delle decisioni espresse dalla giunta comunale e qui riconfermate che per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille; 2) resta invariata e fissata in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X4540 COMUNE DI CANNETO PAVESE Il comune di CANNETO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 5,50 per mille. 2) di non operare diversificazione del regime di base stabilito dalla legge. (Omissis). 01X4541 COMUNE DI CAPRINO VERONESE Il comune di CAPRINO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare nella stessa misura prevista per l'anno 2000, le aliquote applicabili per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito: aliquota ordinaria: 6 per mille (seipermille); aliquota ridotta: 5 per mille (cinquepermille); 2) di determinare per l'anno 2001 nella misura di L. 200.000 (duecentomila), la detrazione dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai fini della imposta comunale sugli immobili (I.C.I); 3) di determinare in L. 250.000 la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per quei contribuenti che si trovino in particolari condizioni di disagio sociale accertato, su istanza degli interessati, dall'ufficio di servizio sociale in collaborazione con gli uffici comunali, e stabilito con provvedimento del responsabile I.C.I., nei confronti di: a) persone di eta' superiore a 65 anni con coniuge pure di tale eta' titolare o titolari di pensione sociale o altra pensione di importo analogo e che alla data del presente provvedimento costituivano nucleo a se stante; b) nuclei familiari con presenza di handicappato riconosciuto al 100%; c) nuclei familiari con presenza di anziani non autosufficienti, riconosciuti tali; 4) di determinare per l'anno 2001 nella misura di L. 500.000 la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da interventi di ristrutturazione che avra' effetto, per la durata di cinque anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilita'; (Omissis); 6) di precisare che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. (Omissis). 01X4542 COMUNE DI CARNATE Il comune di CARNATE (provincia di Milano) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nelle sotto indicate misure: 1) 5,8 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (vedasi art. 68-bis del regolamento I.C.I. vigente); 2) 6,5 per mille per altri fabbricati, immobili diversi dalle abitazioni e immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale; 3) 7 per mille per immobili non locati; (Omissis). Di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento modificato con delibera di consiglio comunale n. 68 del 17 dicembre 1999 vigente in questo comune, esecutivo ai sensi di legge, l'imposta verra' riscossa mediante versamento in c/c postale intestato alla tesoreria del comune - mediante bonifico bancario o mediante pagobancomat se istituito, sostituendo completamente la riscossione tramite concessionario. Di dare atto che dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 3 del decreto legislativo 504 come modificato dal decreto legislativo 446/1997, sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno per cui protrae tale detrazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Di determinare, invece, per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, come definito dall'art. 3, comma 55, della legge 122/1996 integrato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/1997, un'ulteriore detrazione dell'imposta, confermando per l'anno 2001 l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 nelle seguenti circostanze: a) pensionati e lavoratori dipendenti con reddito annuale imponibile IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a L. 23.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; d) lavoratori posti in cassa integrazione o mobilita' con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; e) nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dall'A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito per persona a carico a' elevato da L. 2.000.000 a L. 3.000.000; f) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norme dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti. Dal reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare a' escluso il reddito della prima casa di abitazione. Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 tutte le unita' classificate A/1. A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui ai punti a), b), c), d) e f). Coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l'anno 2001 dovranno inoltrare domanda entro il 23 giugno 2001. Le maggiori detrazioni verranno concesse con determinazione del funzionario responsabile nominato con delibera di Giunta comunale n. 206/1998 ai sensi del 4o comma dell'art. 11 del decreto legislativo 594/1992. (Omissis). Di dare atto che, ai sensi del 2o comma dell'art. 58 del decreto legislativo 446/1996 per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge 91/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. (Omissis). 01X4543 COMUNE DI CARRODANO Il comune di CARRODANO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2001 la detrazione d'imposta nella misura di L. 200.000 in ragione annua. (Omissis). 01X4544 COMUNE DI CARTOCETO Il comune di CARTOCETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: Tipologia degli immobili: 1 - aliquota ordinaria - 6 per mille; 2 - abitazione principale - aliquota 5 per mille; 3 - aree edificabili - aliquota 7 per mille. 2) di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: 1 - abitazione principale - detrazioni di imposta (Lire in ragione annua) L. 200.000. (Omissis). 01X4545 COMUNE DI CASALBORGONE Il comune di CASALBORGONE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria l.C.I. nella misura ordinaria del 6 per mille e l'aliquota agevolata per l'abitazione principale nella misura del 5,5 per mille. 2. di confermare in L. 220.000 la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come sostituito daIl'art. 58, comma 3, della legge 446/1997, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X4546 COMUNE DI CASATENOVO Il comune di CASATENOVO (provincia di Lecco) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001, come segue, le aliquote e le misure della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001: a) aliquota al 5,1 per le abitazioni (unita' immobiliari iscritte nella categoria A con l'eccezione della categoria A/10), locate o comunque occupate, e relative pertinenze. Al riguardo si precisa che per concetto di "pertinenza" si intende quello riportato all'art. 13, comma 2, del regolamento I.C.I. approvato in questa stessa seduta del consiglio comunale, vale a dire .... "il garage o il box o il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale a' sita l'abitazione principale .....", anche se distintamente iscritte in Catasto. La suddetta assimilazione opera tuttavia solo per un'unica pertinenza, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario della abitazione nella quale abitualmente dimora secondo le risultanze anagrafiche, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza, e che questa sia durev olmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; b) aliquota del 5,4 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni suindicate e dalle relative pertinenze come sopra individuate, assoggettabili all'I.C.I.; c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non occupati; d) aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro, individuando tali enti come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) tra associazioni, comitati, fondazioni, societa' cooperative, e altri enti di carattere privato con o senza personalita' giuridica, limitatamente a quelli i cui statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente: 1) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori: assistenza sociale; assistenza socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza. 2) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale; 3) divieto di svolgere attivita' diverse da quelle indicate al punto 1 ad eccezione di quelle ad esse direttamente dipendenti e connesse; nonche' gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art., comma 6, lett. e della legge n. 287/1991; e) detrazione di L. 240.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale. Al riguardo, si evidenzia, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del regolamento I.C.I. come sopra approvato, la possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; f) detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale, avente reddito da lavoro dipendente o da pensione inferiore a L. 50.000.000 annue, che si trova in particolare situazione di disagio, per la presenza, nel nucleo famigliare, di uno o piu' soggetti portatori di handicap, di eta' inferiore a quella pensionabile (anni 55), con invalidita' superiore al 66%, accertata nei modi stabiliti dalla normativa vigente in merito, ed alla ulteriore condizione che ne' detto soggetto passivo di imposta, ne' nessun altro componente il nucleo famigliare, sia proprietario o titolare di diritti reali su altri immobili, ovvero di altro reddito oltre quello di lavoro dipendente o di pensione. (Omissis). 01X4547 COMUNE DI CASELLE LANDI Il comune di CASELLE LANDI (provincia di Lodi) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata in questo comune per l'anno 2001 con aliquota unica del 6 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente; 2. di determinare la detrazione I.C.I. per l'anno d'imposta 2001 per l'abitazione principale in L. 200.000 che puo' essere elevata a L. 300.000, se la situazione familiare (I.S.E.) risulti inferiore a L. 12.000.000. (Omissis). 01X4548 COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO Il comune di CASSINETTA DI LUGAGNANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2001 nella misura gia' fissata per il 2000, ovvero: 6 per mille. Detrazioni: a) L. 300.000 su richiesta documentata degli interessati per coloro che possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (1 box e/o cantina) e che sono titolari di un reddito familiare costituito da pensione sociale o minima; le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) L. 300.000 per coloro che possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a L.150.000.000, riferito al solo valore di tale unita' immobiliare e relativa pertinenza (1 box e/o cantina); le pertinenze restano escluse dall'applicazione della detrazione che spetta unicamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; c) L. 220.000 per coloro che non rientrano ai punti A e B e che sono possessori a titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con valore catastale pari o inferiore a L. 220.000.000; d) L. 200.000 per coloro che sono possessori a titolo di proprieta' o altro diritto reale delle unita' immobiliari adibita ad abitazione principale con valore catastale superiore a L. 220.000.000. (Omissis). 01X4549 COMUNE DI CASTANA Il comune di CASTANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 5 per mille, tranne che per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, per cui viene fissata nella misura minima del 3 per mille; di stabilire in L. 400.000 la detrazione per le abitazioni principali quando il proprietario dell'immobile sia invalido con totale e permanente inabilita' lavorativa al 100% ed impossibilitato alla deambulazione senza l'aiuto di un accompagnatore o con necessita' di assistenza continua poiche' non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, quando tali situazioni siano accertate dalla A.S.L. (Omissis). 01X4550 COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO Il comune di CASTEL SAN GIORGIO (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e per quelle che comunque usufruiscono della detrazione di L. 250.000 per abitazione principale, e delle relative pertinenze e di aumentare al 6 per mille l'aliquota per le altre tipologie di immobili (Omissis). 2. di confermare, altresi', la detrazione di L. 250.000 annue per i contribuenti possessori dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. (Omissis). 01X4551 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO Il comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. gia' stabilita per l'anno 2000, nella seguente misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili: aliquota ordinaria 6,3 per mille per attivita', aree fabbricabili e fabbricati locati; aliquota ridotta 5,4 per mille per abitazione principale e relative a pertinenze. Si considerano abitazione principale anche gli alloggi concessi in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di 1o grado (genitori e figli) o di secondo grado (nonni e nipoti) in linea collaterale di 2o grado (fratelli e sorelle) e di terzo grado (zio/zia e nipote da fratello e sorella). Per pertinenza si intende garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che, benche' distintamente accatastati, siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nella quale a' sita l'abitazione principale; aliquota 7 per mille per immobili a disposizione relative pertinenze e/o non locati. La detrazione di L. 200.000 si applica per l'abitazione principale e per gli immobili concessi in uso gratuito. (Omissis). 01X4552 COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE Il comune di CASTELLO DI SERRAVALLE (provincia di Bologna) ha adottato, il 15 e 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 2001 le aliquote anno 1998: aliquota ordinaria 7 per tutti gli immobili (esclusi quelli soggetti ad aliquota ridotta) e le aree fabbricabili; aliquota ridotta 5,9 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, per quelle locate con contratto registrato o in uso gratuito a chi le utilizzi come abitazione principale (nella quale si a' posta la residenza anagrafica) e per una pertinenza dell'abitazione principale definita esclusivamente nelle categorie catastali C/6 o C/7. 2. di confermare per l'anno 2001 che i versamenti I.C.I. diretti, in autoliquidazione e in fase di accertamento vengano effettuati nei seguenti modi: versamento diretto alla Tesoreria comunale; versamento su apposito ccp intestato alla Tesoreria comunale. (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, la detrazione per la prima casa in L. 200.000 in ragione di anno pari ad e 103,29. (Omissis). 01X4553 COMUNE DI CASTELNOVETTO Il comune di CASTELNOVETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare e applicare con effetto dal 1o gennaio 2001 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., l'aliquota del 6 per mille secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come previsto dalla legge. 3. di stabilire un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza fine di lucro, cosi' come consentito dalla legge. 01X4554 COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO Il comune di CASTELNUOVO BELBO (provincia di Asti) ha adottato, il 9 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, (Omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille. (Omissis). 01X4555 COMUNE DI CASTELPLANIO Il comune di CASTELPLANIO (provincia di Ancona) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001: l'aliquota base 5 per mille; detrazione di L. 200.000 sull'ammontare dell'imposta comunale immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; estensione dell'aliquota base del 5 per mille anche: per gli alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale, dati in uso gratuito (anche senza formalita' contrattuali) a parenti in linea retta sino al sesto grado di parentela, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del regolamento comunale per l'I.C.I., come modificato dal consiglio comunale con deliberazione n. 91 del 29 dicembre 1999, esecutiva (con esibizione di autocertificazione sia del comodante che del comodatario); per gli alloggi dati in uso ad altre persone con contratto registrato di locazione o di comodato; aliquota elevata al 7 per mille per: alloggi non locati, o per i quali non sia esibito contratto registrato di locazione o comodato posseduti in aggiunta alla abitazione principale; aree fabbricabili; per le pertinenze accatastate separatamente si applica la medesima aliquota relativa all'alloggio cui sono asservite. (Omissis). 01X4556 COMUNE DI CASTIGLIONE D'INTELVI Il comune di CASTIGLIONE D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 4,3 per mille; di stabilire la misura della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in L. 200.000. (Omissis). 01X4557 COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA Il comune di CASTIGLIONE TINELLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992; di confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). 01X4558 COMUNE DI CASTIGNANO Il comune di CASTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 al 5 per mille per gli immobili ad uso prima abitazione; di applicare l'aliquota del 5 per mille alle unita' immobiliari classificate in catasto in categoria C6, purche' effettivamente asservite all'abitazione principale; di fissare per tutti gli altri cespiti soggetti ad imposta l'aliquota al 6 per mille; di riconfermare la detrazione per la prima casa in L. 200.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; di riconfermare la detrazione ai fini I.C.I. per la prima casa abitata esclusivamente dai nuovi nuclei familiari che si costituiranno nel corso dell'anno 2001 in L. 300.000 ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; di fissare in L. 300.000 la detrazione ai fini I.C.I. per la prima casa dei nuclei familiari anagraficamente residenti nel centro storico del capoluogo e della frazione di Ripaberarda ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. (Omissis). 01X4559 COMUNE DI CASTILENTI Il comune di CASTILENTI (provincia di Teramo) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'aliquota ordinaria da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 a' stabilita nella misura del 5 per mille; resta fissata al 4,5 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale o dati in locazione gratuita a parenti fino al terzo grado; 2. fissare, nell'importo massimo di L. 250.000, la detrazione prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi regolarmente assegnati agli I.A.C.P. (Omissis). 01X4560 COMUNE DI CASTRI DI LECCE Il comune di CASTRI DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille. 2. confermare per l'anno 2001 la detrazione sull'abitazione principale in L. 200.000 annue. (Omissis). 01X4561 COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE Il comune di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicare in misura unica a tutte le basi imponibili. 2. di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3. di confermare in L. 220.000 l'importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da applicarsi anche da parte dei soggetti di cui al precedente punto 2, cosi' come deliberato per l'anno 2000 con DCC n. 12 del 28 febbraio 2000. (Omissis). 01X4562 COMUNE DI CERIANO LAGHETTO Il comune di CERIANO LAGHETTO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura: 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 6 per mille per l'aliquota ordinaria; 6,5 per mille per gli immobili facenti parte della categoria catastale Dl e D7 con esclusione di quelli iscritti all'albo delle imprese artigiane. 2. di determinare, per l'anno 2001, nella misura di L. 200.000 (stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, e modificato dall'art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997), la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. 3. di equiparare alle abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado. 4. di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri. 5. di assoggettare le pertinenze al regime dell'aliquota ridotta per abitazione principale oltre all'utilizzo dello scarto di detrazioni eventualmente a credito per il calcolo dell'imposta I.C.I. sull'abitazione principale. (Omissis). 01X4563 COMUNE DI CERRIONE Il comune di CERRIONE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.l. vigente, diversificandola come appresso indicato: 1. aliquota 5 per mille per la casa di abitazione principale (con detrazione di L. 200.000); 2. aliquota 6 per mille per le case possedute in aggiunta all'abitazione principale; 3. aliquota 5 per mille (senza detrazione) per le seguenti abitazioni: a) quelle concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta, entro il primo grado, i quali vi dimorino, in conformita' alle risultanze anagrafiche. Si precisa che ogni soggetto d'imposta ha diritto alla detrazione per la sola abitazione di residenza; b) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate. 4. aliquota 5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 01X4564 COMUNE DI CERVETERI Il comune di CERVETERI (provincia di Roma) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta 5 per mille, da applicare: a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare; b) per l'unita' immobiliare locata con contratto registrato a un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; c) per l'abitazione data in uso gratuito, con contratto registrato, a un parente in linea retta o collaterale, entro il primo grado, che la utilizzi come abitazione principale. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. le disposizioni di cui al presente Capo si applicano: alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari; alla abitazione data in uso gratuito, con contratto registrato, a un parente in linea retta o collaterale entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale, debitamente documentate, sia applicata l'elevazione della detrazione spettante a L. 500.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta. (Omissis). 01X4565 COMUNE DI CERZETO Il comune di CERZETO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 nella misura deI 6 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni. (Omissis). 01X4566 COMUNE DI CHATILLON Il comune di CHATILLON (provincia di Aosta) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota del 4 per mille per l'unita' immobiliare adibite ad abitazioni principali, o ad esse equiparate in base al regolamento, da parte di persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari - ex art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; b) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari non locate, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ex art. 3, comma 56, legge n. 662/1996; c) aliquota del 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari e per i terreni edificabili. d) L. 200.000 la detrazione relativa per ognuna delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, o ad esse equiparate in base al regolamento, da parte di persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e per le unita' immobiliari non locate, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente - ex art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 01X4567 COMUNE DI CHIANNI Il comune di CHIANNI (provincia di Pisa) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. dare atto che nella citata delibera G.C. n. 16 del 30 gennaio 2001 ad oggetto: "I.C.I. - esercizio finanziario 2001 - aliquote e detrazioni - approvazione", per una mera svista materiale a' stata indicata un'aliquota I.C.I. per le restanti abitazioni ad esclusione dell'abitazione principale nella misura del 7,5 per mille, anziche' del 7 per mille; 3. di precisare, pertanto, alla luce di quanto sopra detto, e per maggiore chiarezza, che i provvedimenti in materia di aliquote e detrazioni I.C.I. per l'esercizio finanziano 2001 risultano essere i seguenti: di lasciare invariata per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per la prima abitazione; di elevare per l'anno 2001 dal 6,5 al 7 per mille I'aliquota I.C.I. per tutte le restanti categorie; di confermare per l'anno 2001 la detrazione per I'abitazione principale di L. 200.000; di confermare per l'anno 2001 la detrazione per le categorie dei soggetti passivi di cui all'art. 7 del vigente regolamento I.C.I. di L. 250.000. (Omissis). 01X4568 COMUNE DI CHIERI Il comune di CHIERI (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, del 5,85 per mille per i terreni agricoli, e del 7 per mille per gli alloggi non locati. 2. di variare l'aliquota ordinaria per le aree fabbricabili e per gli altri fabbricati dal 5,85 per mille al 6,85 per mille, onde coprire i maggiori oneri derivanti dallo sviluppo dei servizi pubblici ed i maggiori costi del personale. (Omissis). 01X4569 COMUNE DI CHIURO Il comune di CHIURO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, per i motivi di opportunita' deducibili da quanto premesso. (Omissis). 01X4570 COMUNE DI CHIUSA DI PESIO Il comune di CHIUSA DI PESIO (provincia di Cuneo) ha adottato il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura seguente: 7 per mille aliquota ordinaria per tutti gli immobili. 5 per mille aliquota differenziata per le abitazioni destinate ad uso residenza principale da parte del proprietario. di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X4571 COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE Il comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. di applicare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di L. 200.000 (euro 103,29). (Omissis). 01X4572 COMUNE DI CHIUSI Il comune di CHIUSI (provincia di Siena) ha adottato il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 la seguente diversificazione delle aliquote I.C.I.: a) aliquota ordinaria 6 per mille; b) aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune; c) aliquota del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni ed in particolare per le unita' immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D; d) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili individuate ai sensi dell'art. 1 del regolamento sull'I.C.I., approvato con deliberazione del C.C. n. 95 dell'11 dicembre 1998, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, cosi' come classificati dalla variante al P.R.G. del centro storico, adottata ai sensi della L.R. 59/80, approvata con delibera del C.C. n. '70 del 9 maggio 1983, per i quali sono previste le categorie di intervento di cui al titolo II, paragrafo c) e paragrafo d) limitatamente alla categoria D1, della variante stessa. L'aliquota agevolata a' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; e) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 (Modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione), comma 3 (Contratti assistiti o ad autonomia privata assistita); f) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D, destinate all'attivita' di impresa, ubicate nell'area del piano attuativo per gli insediamenti produttivi (PAIP) denominato "Le Biffe", cosi' come individuata con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 31 settembre 2000. Per usufruire dell'agevolazione il presupposto d'imposta deve verificarsi a partire dall'anno 2001. La durata dell'agevolazione a' stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto; g) Aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari possedute e nelle quali a' esercitata l'attivita' imprenditoriale, da parte di giovani imprenditori di eta' inferiore a 40 anni, nuovi titolari di partita I.V.A. a partire dall'anno 2001. La durata dell'agevolazione a' stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto (rilascio partita I.V.A.); h) aliquota al 7 per mille per le unita' immobiliari di categoria A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 non locate, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, che risultano ivi residenti, e i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. 2. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione di cui all'art. 8, comma, 2 del decreto legislativo n. 504/1992, a L. 230.000; 3. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, a L. 400.000 esclusivamente per i casi sottoelencati: a) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione sociale; b) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione di importo uguale al trattamento minimo; c) proprieta' di prima casa da parte di nucleo familiare il cui reddito a' costituito da n. 2 pensioni di cui alle lettere a) e b); d) proprietari della prima casa che versino in particolari condizioni: 1) disagio economico e sociale su specifica indicazione e segnalazione del servizio sociale, che puo' essere effettuata anche su richiesta dell'interessato; 2) casi o presenza di malattie particolari che necessitano di spese notevoli per cure mediche e sempre su segnalazione del servizio sociale, che puo' essere effettuata anche su richiesta dell'interessato. Le condizioni di cui al punto 3 dovranno essere supportate da idonea documentazione probatoria (dichiarazioni reddituali, certificati di disoccupazione, documentazione rilasciata dal servizio sociale ecc.); 1. di poter computare l'ammontare della detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa; 2. di confermare che a' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X4573 COMUNE DI CHIVASSO Il comune di CHIVASSO (provincia di Torino) ha adottato il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le stesse aliquote dell'imposta Comunale sugli immobili in vigore per l'anno 2000 e, conseguentemente, di prevedere: l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille; l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura del 4,4 per mille; l'aliquota differenziata per i terreni agricoli, fissata nella misura del 6 per mille; le aliquote agevolate a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo dei sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, nella misura del 5,5 per mille, oppure del 4 per mille, se trattasi di abitazione principale; 2) di continuare a considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) di continuare ad applicare l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale altresi' alla prima pertinenza della stessa, purche' utilizzata dal contitolare dell'unita' immobiliare o dai suoi conviventi, come meglio specificato nell'art. 3-bis del regolamento comunale disciplinante l'imposta comunale sugli immobili; 4) di proporre al consiglio comunale di confermare la detrazione e la maggiore detrazione per l'abitazione principale gia' in vigore per l'anno 2000, cosi' come determinato con deliberazione C.C. n. 22 del 20 marzo 2000; (Omissis). 01X4574 COMUNE DI CICOGNOLO Il comune di CICOGNOLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, (omissis), l'aliquota I.C.I., per l'anno d'imposta 2001, nella misura indifferenziata del 5,5 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta. (Omissis). 01X4575 COMUNE DI CINETO ROMANO Il comune di CINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare, anche per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura che segue: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille. (Omissis). 01X4576 COMUNE DI CISON DI VALMARINO Il comune di CISON DI VALMARINO (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le misure delle aliquote e della detrazione abitazione principale secondo le seguenti misure: a) aliquote: 5,3 per mille abitazione principale; 6,7 per mille per gli altri fabbricati non considerati abitazione principale, nonche' aree fabbricabili; b) detrazioni: abitazione principale: L. 250.000. (Omissis). 01X4577 COMUNE DI CISTERNA D'ASTI Il comune di CISTERNA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di riconfermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2) di riconfermare per l'anno 2001, la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 (Omissis). 01X4578 COMUNE DI CIVITA CASTELLANA Il comune di CIVITA CASTELLANA (provincia di Viterbo ) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di diversificare per l'esercizio finanziario 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la misura dell'aliquota sul territorio comunale, fissando quella relativa all'abitazione principale al 4,5 per mille e al 6 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale; di applicare, ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n, 413, relativa alla disciplina delle locazioni ad uso abitativo, l'aliquota del 5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dalla suddetta normativa. A tal fine i proprietari dovranno stipulare i contratti di locazione secondo la schema allegato all'accordo territoriale depositato dalle organizzazioni della proprieta' e dai sindacati degli inquilini in data 13 ottobre 2000; di applicare, una aliquota del 4 per mille a favore dell'Istituto autonomo case popolari; di lasciare inalterate per l'anno 2001, le ulteriori detrazioni per abitazione principale, oltre a quelle previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, con le medesime modalita' e condizione previste per l'esercizio (Omissis). 01X4579 COMUNE DI CODEVIGO Il comune di CODEVIGO (provincia di Padova) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille, adottando la determinazione di L. 200.000 relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale cosi' come indicato nell'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., rapportata al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X4580 COMUNE DI COLICO; Il comune di COLICO (provincia di Lecco) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: ----> Vedere tabella di pag. 27 <---- 01X4581; COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO Il comune di COLLERETTO CASTELNUOVO (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nelle misura di L. 200.000. (Omissis). 01X4582 COMUNE DI CONA Il comune di CONA (provincia di Venezia) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille. 2) di mantenere inalterato in L. 200.000 annue il limite della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 01X4583 COMUNE DI CORCIANO Il comune di CORCIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura ordinaria del 6 (sei) per mille e di fissare l'aliquota nelle seguenti misure per le fattispecie imponibili di seguito indicate: a) aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e ai Ioro coniugi residenti nelle stesse, come indicato dall'art. 6 del regolamento comunale I.C.I.: 5,5 per mille; b) aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo concesso in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 4 per mille; c) aliquota per le unita' immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b): 7 per mille; d) aliquota per le aree fabbricabili 7 per mille; e) aliquota per gli immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo D e alla categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati): 7 per mille; f) aliquota per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente a 3 anni dall'inizio dei lavori (Art. 1, comma 5, legge n. 449/1997): 4 per mille; 2) di stabilire, altresi', le seguenti condizioni per l'applicazione delle aliquote di cui al punto 1): l'equiparazione, ai fini della sola applicazione dell'aliquota agevolata riservata alle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale con esclusione del riconoscimento anche del diritto alla detrazione, delle unita' immobiliari abitative concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e ai loro coniugi viene effettuata alle seguenti condizioni: - che il comodatario sia residente nell'unita' immobiliare ricevuta in uso gratuito; - che il soggetto passivo, oltre ad adempiere all'obbligo di presentazione della denuncia di variazione I.C.I. ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, provveda a consegnare all'ufficio tributi del Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione in uso gratuito dell'unita' immobiliare per la quale si applica l'aliquota agevolata di cui alla lettera a) del precedente punto 1) a favore dei soggetti ivi indicati. Resta fermo che l'applicazione dell'aliquota ridotta compete solo per il periodo dell'anno in cui tutte le condizioni sopra indicate si verificano. I soggetti passivi che beneficiano dell'aliquota ridotta di cui alla lettera c) del precedente punto 1) tono obbligati a presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione stipulato sulla base degli accordi di cui al comma 3, dell'art. 2, della legge n. 431/1998, regolarmente registrato a norma di legge. Per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera f) del precedente punto 1), i contribuenti sono tenuti a consegnare la documentazione comprovante lo stato di inagibilita' o inabitabilita' dell'immobile nonche' l'inizio degli interventi finalizzati al recupero o apposita dichiarazione sostitutiva. 3) di stabilire, per l'anno 2001, l'aumento della detrazione I.C.I. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, secondo il seguente criterio, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1997, n. 49, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122: Detrazione di L. 300.000. Soggetti passivi i cui nuclei familiari nel corso del periodo d'imposta 2000, abbiano conseguito un reddito complessivo lordo, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi, non superiore ai limiti di seguito specificati, graduati sulla base della numerosita' del nucleo familiare; Reddito complessivo lordo con importo fino a L. 18.000.000 per il primo componente del nucleo familiare + L.12.000.000 per il secondo componente e di L. 5.000.000 aggiuntivi per ogni familiare successivo ai due. Esemplificazione: Nucleo Familiare Reddito Complessivo lordo (Lire) 1 componente 18.000.000 2 componenti 30.000.000 3 componenti 35.000.000 4 componenti 40.000.000 5 componenti 45.000.000 Per nucleo familiare si intende l'insieme dei soggetti residenti nell'abitazione per la quale si usufruisce dell'incremento della detrazione. I contribuenti che rientrano nel criterio sopra indicato dovranno esibire o presentare all'ufficio tributi del comune, entro il mese di dicembre del 2001, copie delle dichiarazioni dei redditi riferito all'anno di imposta 2000, di tutti i componenti del nucleo familiare come sopra definito, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il proprio reddito e del nucleo familiare, nonche' la composizione dello stesso. In caso di omessa presentazione della documentazione sopra specificata non sara' riconosciuta la maggiore detrazione. (Omissis). 01X4584 COMUNE DI CORSICO Il comune di CORSICO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). La seguente disciplina relativa all'anno 2001, consistente nella riconferma delle misure in atto per l'anno 2000, in merito all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come sotto specificato e nella seguente misura: 1) - aliquota ordinaria del 6 per mille differenziata come segue: a) 4 per mille per le unita' immobiliari locate ad uso abitativo, secondo regimi previsti daI comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, utilizzati dal locatario come abitazione principale; b) 5 per mille b/1) - per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise residenti nel comune, nonche' degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; b/2) - per le unita' immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a familiari (genitori-figli) i quali vi dimorino abitualmente ed ivi residenti; c) 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo locate con contratto d'affitto regolarmente registrato, e diverse da quelle indicate al precedente punto a) e per le unita' ad uso abitativo non locate diverse da quelle di cui al punto d) e per quelle tenute a disposizione ed arredate; d) 8 per mille per le unita' immobiliari destinate ad uso abitativo, limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni; 2) - di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale disposizione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; (Omissis). 01X4585 COMUNE DI CORTE PALASIO Il comune di CORTE PALASIO (provincia di Lodi) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille. Si considerato direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata: b) altre unita' immobiliari: 5,8 per mille; c) terreni agricoli: 5,8 per mille; d) aree edificabili: 5,8 per mille; e) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabili: 5,8 per mille; f) aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico: 5,8 per mille. Le aliquote di cui alla lettera e) ed f) sono da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della citata legge n. 449/1997; g) aliquota agevolata proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo": 5,8 per mille. 2) di determinare per l'anno 2001, in L. 200.000 (duecentomila) la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X4586 COMUNE DI CREVACUORE Il comune di CREVACUORE (provincia di Biella) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) deliberate con atto C.C. n. 42/1999, che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille; b) unita' immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari: 4 per mille; c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: 4 per mille; d) unita' immobiliare su cui si eseguono interventi volti al recupero abitativo e interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 4 per mille; 2) di determinare per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale estesa all'abitazione di cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata; alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari; abitazioni usate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa. (Omissis). 01X4587 COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO Il comune di CUCCARO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001, l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili nel modo seguente: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; abitazione principale: 5,5 per mille; detrazione: L. 220.000; immobili tenuti a disposizione: 5,5 per mille; (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenza secondaria); aliquota agevolata: 3 per mille; (a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili). Tale aliquota agevolata sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'intervento dei lavori. (Omissis). 01X4588 COMUNE DI CURTATONE Il comune di CURTATONE (provincia di Mantova) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare le seguenti aliquote d'imposta: aliquota ordinaria "normale" del 6 per mille; aliquota del 5,5 per mille ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'accordo territoriale della provincia di Matera (escluso il capoluogo) in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 del D.M. del Ministero dei Lavori pubblici del 5 marzo 1999; aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4, legge n. 431/1999); aliquota del 7 per mille per le aree edificabili; 2) di dare atto che la detrazione per l'ambito principale a' di L. 200.000; 3) di estendere ai sensi dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale di L. 200.000, a quelle unita' immobiliari concesse dai proprietari in comodato gratuito ai familiari entro il 1o grado di parentela e usate da questi ultimi come abitazione principale. Il comodato gratuito deve essere comunicato dal proprietario entro l'anno d'imposta all'ufficio tributi. (Omissis). 01X4589 COMUNE DI DEROVERE Il comune di DEROVERE (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota ordinaria: 6 per mille; Aliquota abitazione principale: 5,5 per mille. (Omissis). 01X4590 COMUNE DI DOGLIANI Il comune di DOGLIANI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 dicembre 2000 e 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di riconfermare per l'anno 2001 quanto gia' stabilito per l'anno 2000 con deliberazione C.C. n. 91/1999 le aliquote I.C.I. nel modo seguente: a) abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille; b) altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: aliquota 6 per mille; c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota 1 per mille; (Omissis). 1) di determinare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 267/2000, per l'anno 2001 e successivi anni e sino a modifica, la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.: a) abitazione principale: detrazione L. 200.000; b) abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto ed abitata da nucleo familiare, composto da una o piu' persone, il cui reddito complessivo netto non sia superiore all'equivalente di una pensione minima di un lavoratore dipendente assicurato presso l'INPS: detrazione L. 300.000; c) immobili inagibili, inabitabili o di interesse storico o architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota agevolata per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori; d) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o la dimora in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: in quanto considerata abitazione principale con detrazione di L. 200.000 o, se rientra nel caso di cui alla lettera b), di L. 300.000. (Omissis). 01X4591