(all. 1 - art. 1)
                          COMUNE DI ABETONE
   Il  comune  di  ABETONE  (provincia di Pistoia) ha adottato, il 17
febbraio  2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  confermare  per  l'anno  2001  le  aliquote  per l'Imposta
Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
   Aliquota del 5,8 per mille):
   per   le  persone  fisiche  soggetti  passivi  e  per  i  soci  di
cooperative  edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune per
l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
   per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per
le Case Popolari;
   per   l'unita'  immobiliare  non  locata  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di  usufrutto  in  Italia  da  cittadini  italiani non
residenti nel territorio dello Stato;
   per  l'abitazione  posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
   per l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti
in  linea  retta  di  primo  grado (genitori e figli) che la occupano
quale loro abitazione principale;
   per le pertinenze delle unita' immobiliari sopraelencate;
   Aliquota del 6 per mille:
   per gli immobili con le seguenti categorie catastali:
   A/10 uffici e studi privati;
   B/1 collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi,
conventi, seminati. caserme;
   B/2 case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati
per  tali  speciali  scopi e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni);
   B/3 prigioni e riformatori;
   B/4 uffici pubblici;
   B/5 scuole e laboratori scientifici;
   B/6  biblioteche,  pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non
hanno sede in edifici della categoria A/9;
   B/7  cappelle  ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei
culti;
   B/8 magazzini sotterranei per depositi di derrate;
   C/1 negozi e botteghe;
   C/3 laboratori e locali di deposito;
   C/4 fabbricati per arti e mestieri;
   C/5 stabilimenti balneari e di acque curative;
   D/1 opifici;
   D/2 alberghi e pensioni;
   D/3 teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli;
   D/4 case di cura ed ospedali;
   D/5 istituti di credito, cambio e assicurazioni;
   D/6 fabbricati e locali per esercizi sportivi;
   D/7  fabbricati  costruiti  o  adattati  per  speciali esigenze di
un'attivita'  industriale  e non suscettibili di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni;
   D/8  fabbricati  costruiti  o  adattati  per  speciali esigenze di
un'attivita'  commerciale  e non suscettibile di destinazione diversa
senza radicali trasformazioni;
   D/9  edifici  galleggianti  o sospesi assicurati a punti fissi del
suolo, ponti privati soggetti a pedaggio;
   D/10 residence;
   D/11 scuole e laboratori scientifici privati;
   D/12  posti  barca  in  luoghi  turistici  e stabilimenti balneari
utilizzati  per  attivita' o destinazione pertinenti con la categoria
catastale attribuita.
   Aliquota ordinaria del 6,8 per mille.
   Per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra.
   2)  di  confermare,  per l'anno 2001, in lire trecentoventimila la
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,
cosi'  come disciplinata dall'articolo 3 del regolamento comunale per
l'applicazione dell'I.C.I.
   (Omissis).
   01X4501
                   COMUNE DI ACQUAVIVA COLLE CROCE
   Il  comune  di  ACQUAVIVA COLLE CROCE (provincia di Campobasso) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.
   2) di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  di  cui  alI'art.  8 del decreto
legislativo  n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55,
della legge n. 662/1996.
   (Omissis).
   01X4502
                           COMUNE DI ADRIA
   Il  comune  di  ADRIA  (provincia  di  Rovigo)  ha adottato, il 15
febbraio  2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) Di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote ICI:
   a)  6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei  soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
   b) 9 per mille per i possessori di immobili non locati per i quali
non  risultino  essere  stati  registrati  contratti  di locazione da
almeno due anni;
   c)  7  per  mille  per  tutti gli altri soggetti passivi tenuti al
pagamento dell'I.C.I.:
   2)  di  confermare  per i pensionati con oltre 65 anni di eta' con
reddito  mensile  da  pensione uguale od inferiore all'importo minimo
INPS,  purche' il reddito complessivo del nucleo familiare non superi
L.  1.600.000  mensili,  la detrazione di L. 290.000 anziche' 200.000
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale e purche' proprietari di un'unica unita' immobiliare;
   3)  di  confermare,  altresi', per i soggetti passivi che hanno in
atto  mutui  ipotecari  ordinari  contratti  istituti  di credito per
l'acquisto  di  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale,
purche'  il  reddito  complessivo  del nucleo familiare non superi L.
70.000.000  annui,  la  detrazione  di  L. 270.000 anziche' 200.000 e
purche' non siano gia' stati oggetto di altri tipi di agevolazioni;
   4)  di confermare l'aliquota stabilita per l'abitazione principale
a  favore  di  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione che la stessa non risulti locata;
   5)   di   considerare   abitazioni   principali,  con  conseguente
applicazione  dell'aliquota  ridotta  od  anche  della detrazione per
queste previste, quelle concesse in uso gratuito a genitori e figli.
   (Omissis).
   01X4503
                         COMUNE DI AGRIGENTO
   Il  comune  di  AGRIGENTO  ha  adottato,  il  27  febbraio 2001 la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di stabilire nella misura del cinque per mille l'aliquota comunale
sugli immobili, per l'anno 2001.
   (Omissis).
   01X4504
                      COMUNE DI AIELLO CALABRO
   Il comune di AIELLO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il
22   febbraio   2001   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di applicare per il 2001, (omissis) l'aliquota del 6 per mille
per  l'applicazione  dell'I.C.I.,  con  riduzione  e  detrazioni gia'
vigenti,  per  come  gia'  disposto  nelle delibere consiliari n. 7 e
47/1998.
   (Omissis).
   01X4505
                         COMUNE DI ALBAVILLA
   Il  comune  di  ALBAVILLA  (provincia  di Como) ha adottato, il 1o
febbraio  2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di fissare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota
per  l'applicazione  dell'Imposta  Comunale  sugli  Immobili (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
   di fissare per l'anno 2001 nella misura del 4 per mille l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.)
sulle  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze (detrazione d'imposta: L. 200.000).
   (Omissis).
   01X456
                           COMUNE DI ALME'
   Il  comune  di  ALME'  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, il 14
dicembre  2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (l.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle stesse
misure stabilite per l'anno 2000, cosi' riassunte:
   Aliquota nella misura unica del 5 per mille;
   Riduzione  dell'imposta  del  cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   a'   comunque  utilizzato.  Il  Comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
   dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita
ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti passivi, la detrazione
spetta  a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione principale
s'intende  quella  nella  quale  il  contribuente,  che la possiede a
titolo  di  proprieta',  usufrutto  od altro diritto reale, ed i suoi
familiari  dimorano  abitualmente. Le disposizioni di cui al presente
capo  si  applicano  anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibita ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
   ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  58 del decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.  446,  per l'applicazione dell'art. 9 del decreto
legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di applicazione
dell'imposta  ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti
od  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  le persone fisiche
iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui all'art. 11 della
legge  n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la
cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha  effetto a decorrere dal 1o
gennaio dell'anno successivo.
   (Omissis).
   01X4507
   COMUNE ALMESE
   Il  comune  di  ALMESE  (provincia  di  Torino) ha adottato, il 22
dicembre  2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota:
   a)  ordinaria  del  5.65  per  mille da applicare sul valore degli
immobili diversi da quelli al punto b);
   b) ridotta rispetto a quella ordinaria al 5 per mille da applicare
sul
   valore  delle  abitazioni  principali,  intese  nel  senso  voluto
dall'art.   8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive
integrazioni  e  modificazioni, possedute da persone fisiche soggetti
passivi  e  dai  soci  di cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune;
   fabbricati  posseduti a titolo di proprieta' o di usufrutto (e non
locate)  da  soggetti  anziani  o  disabili  che  hanno  acquisito la
residenza in istituti di ricovero o sanitari;
   fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro
il primo grado purcha' adibite ad abitazione principale.
   (Omissis).
   01X4508
                           COMUNE DI ANZIO
   Il comune di ANZIO (provincia di Roma) ha adottato, il 23 febbraio
2001  la  seguente  deliberazione  in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   A)  Fissare  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto  legislativo n.
504/1992  come  sostituito  dell'art.  53  della  legge  n. 662/1996,
l'aliquota  per  l'applicazione  o  riscossione dell'imposta comunale
sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
   1) aliquota 5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come
determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992,
per gli immobili adibiti ad:
   a)  abitazione  principale,  intesa  nel senso di dimora abituale,
come  espresso  dall'art. 8 del piu' volte citato decreto legislativo
n.   504/1992,  posseduti  da  persone  fisiche  soggetti  passivi  o
utilizzati da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
   b)  abitazione  locata  con contratto registrato a soggetto che la
utilizza come abitazione principale;
   c)  abitazione  concessa  in  uso  gratuito dal possessore ai suoi
familiari  (parenti  fino  al  terzo  grado ed affini fino al secondo
grado);  con  allegazione  o  presentazione per l'anno di riferimento
della copia dell'atto registrato di locazione o di concessione ovvero
autocertificazione per la lettera c).
   Sono  considerate  parti  integranti dell'abitazione principale le
sue pertinenze, ancorcha' iscritte distintamente in catasto;
   2)  aliquota  5.8  per  mille da applicarsi sulla base imponibile,
come   determinata  ai  sensi  dell'art.  5  decreto  legislativo  n.
504/1992;
   a)  per  tutti  gli  immobili  ad  uso  commerciale  o diverso uso
comunque non abitativo;
   b)  per  tutti  gli immobili ad uso abitativo locati con contratto
registrato  o  concessi  in  uso  gratuito (allegando in quest'ultimo
caso,  ad  apposita comunicazione o autocertificazione da presentarsi
entro  il  termine  della  presentazione  della dichiarazione I.C.I.,
idonea  documentazione  comprovante  l'effettiva dimora ancorcha' non
abituale),  utilizzati diversamente da quanto specificato sub lettere
a) b) c) del punto 1;
   c)  in  via residuale, per tutti i casi non riconducibili ai punti
1) e 3);
   3)  Aliquota  6,8% per mille, da applicarsi sulla base imponibile,
come  determinata  ai  sensi  dell'art.  5 del decreto legislativo n.
504/1992   per   tutti   gli  immobili  ad  uso  abitativo  tenuti  a
disposizione o comunque non locati.
   B) Consentire la detrazione per l'abitazione direttamente occupata
prevista  per  legge  in  L.  200.000, possa essere elevata fino a L.
500.000,  o comunque fino a concorrenza dell'imposta, da contribuenti
appartenenti alle seguenti categorie:
   1.  titolari  di  pensione  ed assegni minimi che atta data del 1o
gennaio  dell'anno  di applicazione dell'imposta, abbiano compiuto il
sessantesimo  anno  di eta' e siano in possesso del solo appartamento
condotto direttamente;
   2. contribuenti il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione
oggetto  della  detrazione,  comprenda  disabili  con invalidita' non
inferiore  al  75%  risultante  da  certificazione  rilasciata  dalle
competenti strutture pubbliche;
   Disporre  che  il beneficio di cui al punto B) possa essere goduto
alle seguenti condizioni:
   a)  che  nessuno dei componenti il nucleo familiare sia possessore
di  altri  immobili,  o  quote  di  essi,  oltre  quello  adibito  ad
abitazione principale;
   b) che non venga effettuata sub-locazione neanche parziale;
   c)  che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, inclusi
gli  eventuali  redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non
compresi nella dichiarazione dei redditi, non sia superiore al doppio
dell'importo  minimo  annuo  di  una  singola pensione corrisposta ai
lavoratori  dipendenti assicurati presso l'INPS, per i casi di cui al
punto 1), ed al triplo per i casi di cui al punto 2);
   d)  che  i  richiedenti  producano  al  comune  di  Anzio servizio
complesso  delle  politiche  delle entrate, entro il termine previsto
per  il  versamento  della  rata  di  acconto dell'imposta in parola,
apposita  domanda,  attestante  (allegando  idonea documentazione) di
essere  nelle  condizioni su descritte e di rientrare nella categoria
1) o 2).
   (Omissis).
   01X4509
                       COMUNE DI ARIANO IRPINO
   Il comune di ARIANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il
15   febbraio   2001   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   a) I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili:
   aliquota  del  5  per  mille  sull'abitazione  principale  con una
detrazione di L. 200.000;
   aliquota  del  2  per  mille  sugli immobili posseduti a titolo di
proprieta' o diritto reale di usufrutto ONLUS;
   aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili (abitazioni,
aree edificabili, negozi, etc.).
   (Omissis).
   01X4510
                          COMUNE DI ARSIERO
   Il  comune  di  ARSIERO  (provincia di Vicenza) ha adottato, il 13
febbraio  2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per le motivazioni espresse in premessa, per
l'anno 2001 l'aliquota I.C.l. nelle seguenti misure:
   aliquota ordinaria - 6 per mille;
   aliquota per aree fabbricabili - 7 per mille;
   aliquota per unita' immobiliari adibita direttamente ad abitazione
principale  da  persone  fisiche  e da soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune - 4 per mille;
   aliquota per unita' immobiliare locate con contratto registrato ad
un soggetto che le utilizza come abitazione principale - 5 per mille;
   2.  di  determinare  in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione
principale   ad   eccezione   delle  unita'  immobiliari  cedute  con
convenzione  in  locazione  al  comune per destinarle come abitazione
principale a famiglie socialmente disagiate e bisognose, per le quali
la detrazione viene elevata a L. 500.000.
   (Omissis).
   01X4511
                   COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE
   Il  comune  di  ASIGLIANO  VERCELLESE  (provincia  di Vercelli) ha
adottato,  il 25 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di stabilire per l'anno 2001:
   a)  nel  5  (cinque)  per mille l'aliquota base unica dell'Imposta
Comunale sugli Immobili;
   b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;
   3/4c)  di  considerare  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non sia locata.
   (Omissis).
   01X4512
                           COMUNE DI ASSO
   Il  comune di ASSO (provincia di Como) ha adottato, il 10 febbraio
2001  la  seguente  deliberazione  in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1)  di  stabilire  per  l'anno  2001  nella misura del 5 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili,
sull'unita' adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
   2) di stabilire inoltre per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria del 6
per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per
gli immobili diversamente classificati ed aree fabbricabili;
   3)   di  stabilire  la  detrazione  d'imposta  per  le  abitazioni
principali e sue pertinenze in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X4513
                          COMUNE DI AURANO
   Il  comune  di  AURANO  (provincia  di  Verbano  Cusio  Ossola) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille
per tutte le unita' immobiliari;
   Di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale in L. 200.000 (duecentomila).
   (Omissis).
   01X4514
                          COMUNE DI BARBONA
   Il  comune  di  BARBONA  (provincia  di  Padova) ha adottato, il 3
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)   di  confermare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale degli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune
nella misura del 6,00 per mille (seipermille);
   2)  di  confermare contestualmente che la detrazione dalla imposta
dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sia
di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X4515
                 COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
   Il  comune  di BARCELLONA POZZO DI GOTTO (provincia di Messina) ha
adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  per  l'anno  2001  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili sono cosi' determinate:
   a) abitazione principale: 6 (sei) per mille;
   b) terreni agricoli: 6 (sei) per mille;
   c) aree fabbricabili: 7 (sette) per mille;
   d) altri fabbricati: 7 (sette) per mille.
   (Omissis).
   01X4516
                    COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
   Il comune di BASSANO DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato
il  28  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  stabilire  (omissis),  le  seguenti  aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2001 e precisamente:
   a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
   b)  aliquota  ridotta  per  l'abitazione  principale delle persone
fisiche  e  dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, aventi residenza anagrafica in questo comune, limitatamente
al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,2 per
mille;
   c)  aliquota ridotta per le pertinenze dell'abitazione principale,
sebbene iscritte in catasto separatamente: 4,2 per mille;
   d)  aliquota  diversificata  per  gli  alloggi  non locati, con le
esclusioni  delineate  nella  deliberazione di giunta comunale n. 249
del 17 giugno 1997: 7 per mille.
   2)  di  considerare  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risultati locata e non utilizzata da terzi.
   (Omissis).
   di  dare  atto che la detrazione dell'imposta dovuta per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale dal soggetto passivo
ammonta a L. 200.000.
   (Omissis).
   01X4517
                         COMUNE DI BELLIZZI
   Il  comune  di  BELLIZZI  (provincia di Salerno) ha adottato, il 7
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  confermare,  per  l'anno 2001, le aliquote determinate con
delibera  di  consiglio  comunale  n.  3  del  18  febbraio  2000,  e
precisamente:
   stabilire  per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota
ordinaria  I.C.I.  gravante sugli immobili, da applicare a carico dei
soggetti  passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
   di  stabilire  per  l'anno  2001  nella  misura  del  5  per mille
l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5
del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune di Bellizzi, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
   di  stabilire  per  l'anno  2001  nella  misura  del  5  per mille
l'aliquota  I.C.I.  da  applicare  alla  abitazione  concessa  in uso
gratuito  ai  parenti fino al terzo grado e affini fini al secondo, e
da  questi  utilizzata  come  abitazione  principale.  Non compete la
detrazione prevista per l'abitazione principale;
   di  stabilire  per  l'anno  2001  nella  misura  del  5  per mille
l'aliquota  I.C.I.  per  i fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la
costruzione  e  l'alienazione  di  immobili  previa comunicazione, da
effettuarsi  all'ufficio  I.C.I.  del  comune,  di  ultimazione della
costruzione  e  della sua destinazione alla vendita e che a' vuota da
persone e da cose;
   di  stabilire  per  l'anno  2001  nella  misura  del 6,5 per mille
l'aliquota  I.C.I.  gravante  sugli  alloggi non locati, intendendosi
tali  quelli  vuoti  per  l'intero anno, sulla base imponibile di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
   di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale,
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  risulti  non  locata;  quella utilizzata dai soci di
cooperativa  a  proprieta'  indivisa,  quelle  regolarmente assegnati
dagli  istituti autonomi case popolari e infine quelle utilizzate dai
residenti  esteri  con  la  condizione  che  sia  l'unica  abitazione
posseduta non locata, col conseguente trattamento tributario previsto
per l'abitazione principale;
   di  considerare  abitazione principale le pertinenze (box, garage,
cantine, soffitte, ecc.) ancorche' distintamente iscritte in catasto,
a  condizione  che  il  proprietario  o  titolare di diritto reale di
godimento,  anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia
durevolmente  ed  esclusivamente  asservita alla predetta abitazione.
Per  questo  aspetto  l'agevolazione  della detrazione si concretizza
nella  detrazione  dell'imposta  dovuta  per  la  pertinenza la parte
dell'importo  della detrazione che non ha trovata capienza in sede di
tassazione per
   l'abitazione principale;
   di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
   di  confermare  la  maggiore  detrazione di L. 300.000 di cui alla
delibera  di  consiglio  comunale  n.  42  del  28  giugno  1996  per
l'abitazione  principale a favore dei soggetti passivi che si trovano
nelle situazione previste e precisamente:
   a)  possedere  un'unica  prima  casa  di abitazione classificata o
classificabile  catastalmente  nel gruppo A con le seguenti categorie
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 escludendo tulle le altre;
   b)  possedere  un  reddito  personale non superiore a quello della
pensione  minima  INPS aumentata della maggiorazione sociale prevista
per l'anno 2000;
   c) possedere un reddito riferito al nucleo familiare non superiore
a  quello  di  due  pensioni  minime INPS aumentate di una sola volta
della  maggiorazione  sociale. Per nucleo familiare si intende quello
risultante  anagraficamente al 1o gennaio dell'anno per cui l'imposta
a' dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene conto
   di ogni forma di reddito, indipendentemente dall'assoggettabilita'
   all'IRPEF  ed  altre  norme  esonerative. Sono esclusi dal reddito
solo gli interessi bancari e postali e dei titoli di Stato;
   d)  in  caso  di presenza nel nucleo familiare di persone invalide
civili  al  100%  oppure di persone handicappate ai sensi della legge
104/92 i limiti di reddito di cui alla lettera c) sono raddoppiati;
   e)  per  l'applicazione  della  maggiore  detrazione devono essere
verificate  tutte  le condizioni espresse dalle lettere a), b), c) ed
e) ed eventualmente, ricorrendone il caso, della lettera d);
   (Omissis).
   01X4518
                          COMUNE DI BESOZZO
   Il  comune  di  BESOZZO  (provincia  di  Varese)  ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  confermare,  per l'esercizio 2001, l'aliquota I.C.I. nella
misura  del  5 per mille per la prima casa e 7 per mille per le altre
abitazioni.
   (Omissis).
   01X4519
                          COMUNE DI BITETTO
   Il  comune  di  BITETTO  (provincia  di  Bari)  ha  adottato, il 7
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota che sara' applicata
ai fini dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) e le detrazioni
per l'abitazione principale nelle seguenti misure:
   4  per  mille  per  le  abitazioni  principali e per le abitazioni
concesse  in  uso  gratuito a parenti in linea diretta di primo grado
che la utilizzano come abitazione principale;
   4 per mille per gli immobili siti nella zona A - Centro storico;
   6 per mille (aliquota straordinaria) per gli altri immobili, per i
terreni e le aree fabbricabili;
   L.  300.000  la detrazione spettante per l'abitazione principale e
per  le  abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
di primo grado che la utilizzano come abitazione principale;
   L.  400.000  la  detrazione  spettante  ai  titolari  di  pensione
sociale,  assegno  sociale  o  minimi previdenziali proprietari della
sola casa di abitazione.
   (Omissis).
   01X4520
                         COMUNE DI BITRITTO
   Il  comune  di  BITRITTO  (provincia  di  Bari)  ha adottato, il 9
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura di
seguito riportata:
   unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  e  sua
pertinenza: 4,5 per mille;
   unita' immobiliari diverse dalle precedenti: 5,5 per mille.
   Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  e sua pertinenza del soggetto passivo, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  confermata anche per il 2001 nella
misura  di  L.  200.000,  rapportate  al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;
   Detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale e sua pertinenza del soggetto passivo titolare
di pensione sociale, fino a concorrenza del suo ammontare, stabilita,
per  il  2001,  nella  misura  di  L.  500.000, rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X4521
                         COMUNE DI BOISSANO
   Il  comune  di  BOISSANO  (provincia di Savona) ha adottato, il 29
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  confermare,  per  l'anno  2001,  le  aliquote dell'imposta
comunale degli immobili nelle sottoindicate misure:
   immobili adibiti ad abitazione principale: 4.75 per mille;
   altri immobili: 6 per mille.
   2)  di  dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X4522
                         COMUNE DI BONEMERSE
   Il  comune  di BONEMERSE (provincia di Cremona) ha adottato, il 17
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)   di  confermare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille;
   di  confermare,  con  effetto  dal  1o  gennaio  2001, le seguenti
aliquote in favore dei proprietari che eseguono interventi volti:
   al  recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 3,75
per mille,
   da  applicare  limitatamente  alle  unita'  immobiliari oggetto di
detti  interventi  per  la durata di tre anni dall'inizio dei lavori,
cosi'  come  previsto  dall'art.  1, comma 5, della legge 27 dicembre
1997 n. 449.
   (Omissis).
   01X4523
                    COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
   Il  comune  di BORGO SAN DALMAZZO (provincia di Cuneo) ha adottato
il  25  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di confermare l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 2001 nella
misura del 5 per mille;
   2)  di  confermare,  per  l'anno 2001, in L. 250.000 la detrazione
d'imposta per l'abitazione principale;
   3) di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota del 4 per mille, per
un  periodo  comunque  non  superiore  a  tre  anni, relativamente ai
fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione e l'alienazione di immobili;
   4)  di  confermare, per l'anno 2001, un'aliquota del 4 per mille a
favore  di  proprietari  che eseguano interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al   recupero   al  recupero  di  immobili  d'interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo   di   sottotetti.  L'aliquota  agevolata  a'  applicata
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
   (Omissis).
   01X4524
                     COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO
   Il  comune di BORGO SAN GIACOMO (provincia di Brescia) ha adottato
il   24  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di approvare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue:
   aliquota abitazione principale: 6 per mille;
   aliquota  immobili  non locati o sfitti ed aree edificabili: 7 per
mille;
   aliquota I.C.I. per altri immobili: 6 per mille;
   detrazione per abitazione principale: L. 220.000.
   (Omissis).
   01X4525
                    COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO
   Il comune di BORGOFRANCO SUL PO (provincia di Mantova) ha adottato
il   27  gennaio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  per l'esercizio 2001, al fine di conseguire l'equilibrio della
gestione  corrente  del  bilancio  e  tenuto  conto della particolare
situazione  economica  e  sociale  esistente  nel  nostro  comune, la
seguente misura dell'aliquota I.C.I. a' cosi' diversificata:
   a)  aliquota  ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille
(salvo  il  caso  b) con detrazione d'imposta per l'unita' adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  (prima  casa)  di  L.
200.000,   rapportate  al  periodo  dell'anno.  Verranno  considerati
abitazioni  principali  anche  gli  immobili  posseduti  da anziani e
disabili che acquisiscono la residenza in case di riposo a seguito di
ricovero  permanente.  a' stabilito che tale immobile non deve essere
locato;
   b)  seconde  case  od  immobili  non affittati (aliquota del 7 per
mille);
   c)  aliquota  diversificata nella misura del 5,5 per mille per gli
immobili  non  affittati  destinati  ad  attivita'  produttive  i cui
proprietari   si   rendano  disponibili,  con  autodichiarazione,  ad
affittarli  sulla  base  dei  prezzi  in  uso  sul  territorio  ed in
riferimento alla delibera di consiglio comunale n. 19 del 24 febbraio
1999  "Delimitazione microzone nell'ambito del territorio comunale ai
sensi  dell'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 23
marzo  1999  n.  138  in  materia  di  revisione  generale delle zone
censuarie";
   (Omissis).
   01X4526
                         COMUNE DI BRUSASCO
   Il  comune  di  BRUSASCO  (provincia  di Torino) ha adottato il 27
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  confermare (omissis), per l'anno 2001, le aliquote I.C.I.,
cosi' determinate:
   abitazione  principale  e  terreni  aliquota pari al 5,5 per mille
(aliquota ridotta);
   abitazioni   secondarie   aliquota   del  6  per  mille  (aliquota
ordinaria);
   rimane,   altresi',   confermata  in  L.  200.000  (E  103,29)  la
detrazione per le abitazioni principali.
   (Omissis).
   01X4527
                           COMUNE DI BUSCA
   Il comune di BUSCA (provincia di Cuneo) ha adottato il 12 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1)  di confermare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale
sugli  Immobili  per l'anno 2001, l'aliquota del 5,4 per mille per le
abitazioni principali con detrazione pari a L. 200.000;
   2)  di  stabilire l'aliquota del 5,8 per mille per tutti gli altri
casi.
   (Omissis).
   01X4528
                           COMUNE DI BUTI
   Il  comune  di BUTI (provincia di Pisa) ha adottato il 27 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1)  di approvare per l'anno 2001 le aliquote dell'Imposta Comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
   a) aliquota 5,5 per mille da applicare:
   a/1  -  all'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, ivi comprese le pertinenze;
   a/2 - all'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in
linea retta fino al terzo grado a condizione che vi risiedano;
   b)  aliquota  7  per  mille  da  applicare alle unita' immobiliari
sfitte  o  tenute  a  disposizione,  adibite  ad  uso  abitazione  ed
appartenenti alla classificazione catastale gruppo A;
   c)  aliquota  6,75  per  mille  da  applicare  alle  altre  unita'
immobiliari  a qualsiasi altro uso destinate diverse da quelle di cui
ai precedenti punti a) e b).
   Per  poter  beneficiare  dell'aliquota  del  6,75 per mille per le
unita'  immobiliari  locate e dell'aliquota del 5,50 per mille per le
unita'  immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
fino  al  terzo  grado  che vi risiedono, il contribuente interessato
dovra'  presentare  presso  l'ufficio tributi del comune, entro il 20
dicembre  2001, termine di scadenza del versamento della seconda rata
a saldo dell'imposta annuale, la seguente documentazione:
   per  le  unita'  immobiliari  locate  autocertificazione, in carta
libera,  da cui devono risultare la predetta condizione e gli estremi
dell'avvenuta  registrazione  del  contratto di locazione dell'unita'
immobiliare interessata;
   per  le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti come
indicato  in  precedenza  autocertificazione, in carta libera, da cui
devono  risultare  oltre  alla predetta condizione anche la residenza
del parente nell'unita' immobiliare interessata.
   Sono   esonerati  dall'obbligo  di  presentazione  delle  predette
autocertificazioni  i  contribuenti  che,  per  le unita' immobiliari
interessate  hanno  ottemperato  a  tale  adempimento  per  gli  anni
precedenti   purche'  non  siano  intervenute  successive  variazioni
nell'uso delle stesse.
   2)  di  confermare  per  l'anno  2001  la  detrazione d'imposta da
applicare  all'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e
relative  pertinenze  del soggetto passivo nella misura di L. 250.000
fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta;
   3) di confermare la non applicazione della detrazione d'imposta di
cui  al  precedente  punto  2) all'unita' immobiliare concessa in uso
gratuito  a  parenti  in  linea  retta  fino  al  terzo  grado che vi
risiedono;
   4)  di  confermare  la  detrazione  d'imposta di L. 500.000 per le
abitazioni  principali  tra  i  cui componenti il nucleo familiare a'
presente  un  portatore  di  handicap  che non percepisce reddito con
esclusione di eventuali pensioni sociali o vitalizie.
   (Omissis).
   01X4529
                           COMUNE DI CAGNO
   Il comune di CAGNO (provincia di Como) ha adottato, il 10 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1)   di   determinare,   (omissis),  per  l'anno  2001  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili nella misura del 5 per mille e
la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X4530
                         COMUNE DI CALENZANO
   Il  comune  di CALENZANO (provincia di Firenze) ha adottato, il 23
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  determinare  le aliquote I.C.I. per il 2001 nelle seguenti
misure:
   aliquota  del  5  per  mille con applicazione della detrazione per
abitazione principale in favore di persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
Comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale  e sue pertinenze ed anche per le persone fisiche soggetti
passivi,  residenti  nel  Comune, assegnatarie di alloggi di Istituti
autonomi per le case popolari;
   aliquota  del  5  per  mille con applicazione della detrazione per
abitazione  principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo
di  abitazione  principale  alle condizioni definite dagli accordi di
cui al 3o comma dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
   Per  usufruire  delle  suddette  condizioni  il  soggetto  passivo
d'imposta  deve  presentare  all'ufficio Tributi del Comune, entro il
termine  utile  per  il  versamento  del  saldo d'imposta per il 2001
(termine   perentorio),   una   copia   del  contratto  di  locazione
debitamente  registrato presso l'Ufficio del Registro, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia.
   Tale  obbligo  non compete qualora sia gia' stato provveduto negli
anni precedenti e non siano intervenute variazioni.
   aliquota  del  5 per mille senza applicazione della detrazione per
abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato
gratuito  dai  parenti  di  primo e secondo grado (genitori e figlio,
nonno  o nonna e nipote, fratelli e sorelle), e dagli affini di primo
grado   (suoceri   con  generi  e  nuore;  patrigno  e  matrigna  con
figliastri) del soggetto passivo.
   Tale   agevolazione   compete,   oltre  che  al  soggetto  passivo
residente,  anche a quello non residente a condizione che il soggetto
che utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.
   Per   usufruire   dell'applicazione  della  suddetta  aliquota  il
soggetto  passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono
presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per
il  versamento  del saldo d'imposta per il 2001 (termine perentorio),
una  dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi della legge
15/1968  attestante  il  comodato  stesso.  Tale obbligo non sussiste
qualora  sia  gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano
intervenute variazioni;
   aliquota  del  6  mille  senza  applicazione  della detrazione per
abitazione  principale per gli alloggi concessi in locazione a titolo
di  abitazione  principale  ffiori dalle condizioni previste al punto
precedente.
   Per   usufruire   dell'applicazione  della  suddetta  aliquota  il
soggetto  passivo  d'imposta  deve presentare all'ufficio Tributi del
Comune,  entro il termine utile per il versamento del saldo d'imposta
per  il  2001  (termine  perentorio),  una  copia  del  contratto  di
locazione  debitamente  registrato  presso l'Ufficio del Registro, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia. Tale obbligo non compete
qualora  sia  gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano
intervenute variazioni;
   aliquota  del  6 per mille senza applicazione della detrazione per
abitazione principale per gli alloggi utilizzati a titolo di comodato
gratuito  dai parenti del soggetto passivo di terzo grado (bisnonni e
pronipote, zio o zia e nipote da fratello o sorella).
   Tale agevolazione compete, oltre che al soggetto passivo residente
anche  a  quello  non  residente  a  condizione  che  il soggetto che
utilizza l'alloggio vi abbia stabilito la propria residenza.
   Per   usufruire   dell'applicazione  della  suddetta  aliquota  il
soggetto  passivo d'imposta ed il parente occupante l'immobile devono
presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine utile per
il  versamento  del saldo d'imposta per il 2001 (termine perentorio),
una  dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi della legge
n.  15/1968  attestante  il comodato stesso. Tale obbligo non compete
qualora  sia  gia' stato provveduto negli anni precedenti e non siano
intervenute variazioni;
   aliquota  del  7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta
all'abitazione  principale  che risultino non locate relativamente al
periodo d'imposta per il quale sussiste tale condizione. Il contratto
di  locazione deve essere registrato presso l'ufficio del Registro ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia;
   aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
   2) di determinare la detrazione spettante per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze nella misura di L. 250.000 (pari a euro 129,11);
   (Omissis).
   a'  stata  determinata, giusto quanto dettato dall'art. 3,comma 55
della  legge  23  dicembre  1966  n. 662, in L. 250.000 (pari ad Euro
129,11) la detrazione spettante per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
   Il  3o  comma  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  540/1992 e
successive modificazioni da' la possibilita' di elevare la detrazione
in  oggetto  fino  a  L.  500.000  (Euro  258,23) nei confronti delle
categorie   di   soggetti   in   situazioni  di  particolare  disagio
economico-sociale.
   Ritenuto  avvalersi  di  tale  facolta'  anche per l'anno 2001, su
indirizzo  della  giunta  municipale,  elevando  la detrazione dal L.
250.000  (Euro  129,11)  a L. 500.000 (Euro 258,23) nei confronti dei
soggetti   passivi   che  si  trovino  nelle  condizioni  di  seguito
riportate:
   1)  nuclei  familiari  composti da soli ultrasessantenni alla data
del 1o gennaio 2001;
   2)  nuclei familiari che abbiano all'interno soggetti portatori di
handicap come riconosciuti dalla legge n. 104/1992 purche' non tenuti
per  piu'  di  sei  mesi,  nell'arco dell'anno 2001, presso strutture
pubbliche o private;
   3)  nuclei  familiari  monoreddito  nei  quali  il  soggetto unico
produttore  di  reddito  si trovi in cassa integrazione, mobilita', o
disoccupazione  al 1o gennaio 2001 o lo sia stato per almeno sei mesi
nell'anno precedente;
   4)  nuclei  familiari  i cui componenti, secondo quanto risultante
dalla  denuncia  dei redditi 2000 o comunque con riferimento all'anno
d'imposta 2000, risultino privi di reddito;
   5)  nuclei  familiari  composti  da  pensionati ultrassessanti con
familiari a carico (ai sensi delle disposizioni in materia di imposta
sul reddito vigenti per l'anno 2001).
   Ritenuto  inoltre  che i soggetti di cui trattasi siano ammessi al
godimento del beneficio in questione, alle seguenti condizioni:
   che  vi  sia  titolarita'  del  diritto di proprieta' o in diritto
reale  di  godimento  (usufrutto,  uso  e  abitazione)  sull'immobile
costituente dimora abituale del nucleo familiare (incluse le relative
pertinenze,  cosi'  come  indicate nel regolamento comunale approvato
per l'ICI), nel territorio comunale di Calenzano (ad esclusione delle
unita' classificate o classificabili al catasto in A/1, A/7, A/8, A/9
-  abitazioni  signorili,  ville  e  villini, castelli e palazzi) e a
condizione   che  i  componenti  il  nucleo  familiare  medesimo  non
posseggano altro immobile ad uso abitativo nel territorio comunale;
   che  il reddito familiare pro-capite non sia superiore alla minima
pensione  I.N.P.S.  per  i  lavoratori  dipendenti, comprensiva della
maggiorazione   sociale  ex  art.  1,  legge  n.  544/1988,  e  della
maggiorazione  riconosciuta  ai pensionati ex combattenti. Il reddito
derivante  dal  possesso  del  fabbricato  abitato  non concorre alla
determinazione   del   reddito  pro-capite.  Per  famiglia,  ai  fini
dell'applicazione   della  presente  deliberazione,  si  intende  una
convivenza  di  fatto,  anche  senza  vincoli  di parentela, comprese
quindi le persone comunque conviventi nell'unita' immobiliare.
   (Omissis).
   01X4531
                         COMUNE DI CALESTANO
   Il  comune  di  CALESTANO  (provincia  di Parma) ha adottato, il 7
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  confermare  la  determinazione  dell'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  per  l'anno  2001,  nella  misura  del 6,5
(seivirgolacinque) per mille;
   2)   di   confermare   la   determinazione  della  detrazione  per
l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;
   3) di confermare anche per l'anno 2001 di avvalersi della facolta'
prevista dall'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
considerando  direttamente  adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di usufrutto dagli
anziani  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
   (Omissis).
   01X4532
                         COMUNE DI CALLIANO
   Il  comune di CALLIANO (provincia di Asti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)   di   determinare  le  seguenti  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale  sugli immobili, per l'anno 2001 nel comune di
Calliano:
   A)   per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale:
4,5 (quattrovirgolacinque) per mille;
   B)  per  i soggetti passivi relativamente a tutti gli immobili non
rientranti nella precedente lettera A): 6 (sei) per mille;
   2) di sottolineare che per la determinazione della base imponibile
si   applicheranno   i  criteri  previsti  dall'art.  5  del  decreto
legislativo 504/1992 e s.m.i., compreso quanto stabilito dall'art. 3,
commi  48,  51  e  52,  lett.  A)  legge 662/1996, e che l'imposta a'
ridotta  del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante
il   quale   viene   accertata  la  sussistenza  di  tali  condizioni
dall'ufficio tecnico comunale.
   3)   di   puntualizzare   che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto passivo
sono  detratte,  fino  a  concorrenza  del  suo ammontare, L. 200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  a'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
   4) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
   (Omissis);
   6)  di  sottolineare,  infine, che ai sensi dell'art. 58, comma 2,
decreto  legislativo  446/1997,  per  l'applicazione  delle modalita'
d'imposta  ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od
imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte
negli  appositi  elenchi di cui all'art. 11 legge 9/1963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo, la cui eventuale cancellazione
ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
   01X4533
                          COMUNE DI CALOSSO
   Il  comune  di  CALOSSO  (provincia  di  Asti)  ha adottato, il 25
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di confermare per l'anno 2001, per le motivazioni riportate in
premessa,  nella  misura del 5,5 per mille (cinque virgola cinque per
mille)  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) da
applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare
la  detrazione  d'imposta  di  L.  200.000  per  l'unita'  adibita ad
abitazione principale.
   (Omissis).
   01X4534
                           COMUNE DI CALTO
   Il  comune  di  CALTO  (provincia  di  Rovigo)  ha  adottato, il 5
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  confermare, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura
del   5,75  per  mille  e  di  fissare  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare e adibita ad abitazione principale in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X4535
                        COMUNE DI CALVIGNASCO
   Il  comune  di  CALVIGNASCO  (provincia  di Milano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di confermare l'aliquota e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2001
nella  misura  gia'  fissata  per  il  2000 ovvero: 4,5 per mille per
unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione principale ed autorimesse
pertinenziali,  il 6 per mille per tutte le altre unita' immobiliari,
terreni agricoli ed aree edificabili;
   a)  di  confermare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 per
le   unita'   immobiliari   adibite   ad  abitazione  principale,  di
considerare  l'abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquistano  residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
   b)  L.  400.000 per il nucleo familiare composto esclusivamente da
pensionati  titolari  di  pensioni  con  reddito pro-capite annuo non
superiore a L. 7.700.000.
   Il nucleo familiare, inoltre, deve essere proprietario di un'unica
unita'  immobiliare di abitazione. Fermi restando, i requisiti di cui
ai   commi   precedenti,   nel  caso  di  nucleo  familiare  composto
esclusivamente  da  un unico soggetto, il reddito pro-capite annuo a'
elevato di L. 1.000.000.
   c)  L.  300.000  per  nucleo  familiare composto esclusivamente da
pensionati  titolari  di  pensioni  con  reddito pro-capite annuo non
superiore   a   L.   8.700.000.   Il  nucleo  familiare  deve  essere
proprietario  di  un'unica  unita'  immobiliare  di abitazione. Fermi
restando,  i requisiti di cui ai commi precedenti, nel caso di nucleo
familiare  composto  esclusivamente  da  un unico soggetto di reddito
pro-capite annuo a' elevato di L. 1.000.000.
   (Omissis).
   01X4536
                    COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO
   Il  comune  di  CAMAGNA  MONFERRATO  (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   Stabilire  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili,  in  via  generale,  nella misura del 5,5 per mille (cinque
virgola cinque per mille), per i motivi espressi in premessa.
   Stabilire  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  del 7 per mille per edifici o unita' immobiliari adibiti ad
abitazione,  diversi  dalla  prima  abitazione,  che  siano  tenuti a
disposizione dei proprietari, o comunque sfitti.
   (Omissis).
   01X4537
                           COMUNE DI CAMO
   Il comune di CAMO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1)  di  stabilire  per  l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura
unica del 6 per mille.
   2) di fissare in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta
dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
   (Omissis).
   01X4538
                    COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE
   Il comune di CAMPIGLIONE FENILE (provincia di Torino) ha adottato,
il   5  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di determinare le seguenti aliquote per il calcolo dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno  2001: 5,5 per mille
abitazione  principale  e  relative  pertinenze;  6  per  mille altri
fabbricati e terreni;
   2) di confermare per l'anno 2001 le detrazioni di legge.
   (Omissis).
   01X4539
                      COMUNE DI CANDIA CANAVESE
   Il  comune di CANDIA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  dare  atto a seguito delle decisioni espresse dalla giunta
comunale   e   qui   riconfermate  che  per  l'anno  2001  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  sara' applicata in
questo comune nella misura unica del 5,50 per mille;
   2)  resta  invariata  e  fissata  in L. 200.000, la detrazione per
l'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X4540
                      COMUNE DI CANNETO PAVESE
   Il  comune  di  CANNETO PAVESE (provincia di Pavia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001 l'imposta comunale
sugli immobili con l'aliquota unica del 5,50 per mille.
   2)  di  non  operare diversificazione del regime di base stabilito
dalla legge.
   (Omissis).
   01X4541
                     COMUNE DI CAPRINO VERONESE
   Il  comune  di CAPRINO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato,
il  20  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di determinare nella stessa misura prevista per l'anno 2000, le
aliquote  applicabili  per l'anno 2001, ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) come di seguito:
   aliquota ordinaria: 6 per mille (seipermille);
   aliquota ridotta: 5 per mille (cinquepermille);
   2)  di  determinare  per  l'anno  2001  nella misura di L. 200.000
(duecentomila),  la  detrazione  dalla  imposta  dovuta  per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai
fini della imposta comunale sugli immobili (I.C.I);
   3)  di  determinare  in  L. 250.000 la detrazione dell'imposta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  per  quei
contribuenti  che  si  trovino  in  particolari condizioni di disagio
sociale  accertato,  su  istanza  degli  interessati, dall'ufficio di
servizio  sociale  in  collaborazione  con  gli  uffici  comunali,  e
stabilito  con  provvedimento  del responsabile I.C.I., nei confronti
di:
   a)  persone  di  eta' superiore a 65 anni con coniuge pure di tale
eta'  titolare  o  titolari  di  pensione sociale o altra pensione di
importo   analogo   e   che  alla  data  del  presente  provvedimento
costituivano nucleo a se stante;
   b)  nuclei  familiari con presenza di handicappato riconosciuto al
100%;
   c)  nuclei  familiari con presenza di anziani non autosufficienti,
riconosciuti tali;
   4)  di  determinare  per l'anno 2001 nella misura di L. 500.000 la
detrazione   dell'imposta   per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione principale ricomprese nei centri storici ed interessate da
interventi  di  ristrutturazione  che avra' effetto, per la durata di
cinque anni, dalla data di rilascio del certificato di abitabilita';
   (Omissis);
   6)  di  precisare  che per abitazione principale si intende quella
nella  quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto  o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente.
   (Omissis).
   01X4542
                          COMUNE DI CARNATE
   Il  comune  di  CARNATE  (provincia  di  Milano) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  che  sara'  applicata  in  questo comune nelle sotto
indicate misure:
   1)  5,8  per  mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale (vedasi art. 68-bis del regolamento I.C.I. vigente);
   2)  6,5  per  mille  per  altri fabbricati, immobili diversi dalle
abitazioni   e   immobili   posseduti  in  aggiunta  alla  abitazione
principale;
   3) 7 per mille per immobili non locati;
   (Omissis).
   Di  dare  atto  che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento
modificato  con  delibera di consiglio comunale n. 68 del 17 dicembre
1999 vigente in questo comune, esecutivo ai sensi di legge, l'imposta
verra'  riscossa  mediante  versamento  in c/c postale intestato alla
tesoreria   del  comune  -  mediante  bonifico  bancario  o  mediante
pagobancomat  se  istituito, sostituendo completamente la riscossione
tramite concessionario.
   Di  dare  atto  che  dall'imposta  dovuta  per  unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art.
3 del decreto legislativo 504 come modificato dal decreto legislativo
446/1997,  sono  detratte  fino alla concorrenza del suo ammontare L.
200.000   rapportare  al  periodo  dell'anno  per  cui  protrae  tale
detrazione;   se   l'unita'  immobiliare  a'  adibita  ad  abitazione
principale  da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
   Di  determinare, invece, per la determinazione dell'imposta dovuta
per  le predette unita' immobiliari, come definito dall'art. 3, comma
55,  della  legge 122/1996 integrato dall'art. 3 del decreto-legge 11
marzo  1997,  n.  50,  convertito  con  modificazioni  dalla legge n.
122/1997,   un'ulteriore  detrazione  dell'imposta,  confermando  per
l'anno  2001 l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000
nelle seguenti circostanze:
   a)   pensionati   e  lavoratori  dipendenti  con  reddito  annuale
imponibile  IRPEF,  di tutti i componenti il nucleo familiare, fino a
L. 23.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
   b)  portatori  di handicap con attestato di invalidita' civile con
reddito  annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del
nucleo  familiare,  fino  a L. 23.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni
persona a carico;
   c)  disoccupati  con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di
tutti  i  componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.500.000, piu'
L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
   d)  lavoratori posti in cassa integrazione o mobilita' con reddito
annuale  imponibile,  ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo
familiare, fino a L. 23.500.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a
carico;
   e)  nel  caso  di  presenza  nei  nuclei suddetti, di portatori di
handicap, con attestato di invalidita' civile, o nel caso di presenza
di  persone  anziane  non  autosufficienti  con certificazione medica
dall'A.S.L.,  sempre se conviventi, l'aumento del reddito per persona
a carico a' elevato da L. 2.000.000 a L. 3.000.000;
   f) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norme dei
vigenti  regolamenti  se non gia' beneficiari secondo quanto previsto
ai punti precedenti.
   Dal reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti
il  nucleo  familiare  a'  escluso  il  reddito  della  prima casa di
abitazione.
   Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000
a  L.  300.000  tutte  le unita' classificate A/1. A/8, A/9, anche se
appartenenti a cittadini di cui ai punti a), b), c), d) e f).
   Coloro  che  ritengono  di aver diritto alla detrazione per l'anno
2001 dovranno inoltrare domanda entro il 23 giugno 2001.
   Le  maggiori  detrazioni  verranno concesse con determinazione del
funzionario  responsabile nominato con delibera di Giunta comunale n.
206/1998  ai  sensi del 4o comma dell'art. 11 del decreto legislativo
594/1992.
   (Omissis).
   Di  dare  atto che, ai sensi del 2o comma dell'art. 58 del decreto
legislativo  446/1996  per  l'applicazione  dell'art.  9  del decreto
legislativo   504/1992   relativo   alle  modalita'  di  applicazione
dell'imposta  ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti
od  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  le persone fisiche
iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui all'art. 11 della
legge  91/1963  soggette  al  corrispondente obbligo assicurativo; la
cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha  effetto a decorrere dal 1o
gennaio dell'anno successivo.
   (Omissis).
   01X4543
                         COMUNE DI CARRODANO
   Il  comune  di  CARRODANO  (provincia di La Spezia) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  fissare per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
   2)  di  determinare,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma  55,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2001 la
detrazione d'imposta nella misura di L. 200.000 in ragione annua.
   (Omissis).
   01X4544
                         COMUNE DI CARTOCETO
   Il comune di CARTOCETO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il   6  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto
che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
   Tipologia degli immobili:
   1 - aliquota ordinaria - 6 per mille;
   2 - abitazione principale - aliquota 5 per mille;
   3 - aree edificabili - aliquota 7 per mille.
   2)  di  determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:
   1 - abitazione principale - detrazioni di imposta (Lire in ragione
annua) L. 200.000.
   (Omissis).
   01X4545
                       COMUNE DI CASALBORGONE
   Il  comune  di  CASALBORGONE  (provincia di Torino) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  per  l'anno 2001, l'aliquota ordinaria l.C.I.
nella  misura  ordinaria  del  6 per mille e l'aliquota agevolata per
l'abitazione principale nella misura del 5,5 per mille.
   2. di confermare in L. 220.000 la detrazione di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  n. 504/1992 cosi' come sostituito daIl'art. 58,
comma  3,  della  legge  446/1997,  dovuta  per  l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo rapportata al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X4546
                        COMUNE DI CASATENOVO
   Il  comune  di  CASATENOVO  (provincia di Lecco) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare,  per  l'anno  2001,  come segue, le aliquote e le
misure  della  detrazione  dell'imposta  comunale sugli immobili, per
l'anno 2001:
   a)  aliquota al 5,1 per le abitazioni (unita' immobiliari iscritte
nella  categoria  A  con  l'eccezione della categoria A/10), locate o
comunque  occupate, e relative pertinenze. Al riguardo si precisa che
per concetto di "pertinenza" si intende quello riportato all'art. 13,
comma 2, del regolamento I.C.I. approvato in questa stessa seduta del
consiglio  comunale,  vale a dire .... "il garage o il box o il posto
auto,  la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio
o  complesso  immobiliare  nel  quale a' sita l'abitazione principale
.....",  anche  se  distintamente  iscritte  in  Catasto. La suddetta
assimilazione   opera   tuttavia  solo  per  un'unica  pertinenza,  a
condizione  che  il  proprietario  o  titolare  di  diritto  reale di
godimento,  anche se in quota parte, o il locatario finanziario della
abitazione  nella  quale  abitualmente  dimora  secondo le risultanze
anagrafiche,   sia  proprietario  o  titolare  di  diritto  reale  di
godimento,  anche  se  in  quota parte, o locatario finanziario della
pertinenza, e che questa sia durev
   olmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
   b) aliquota del 5,4 per mille per tutti gli altri immobili diversi
dalle  abitazioni  suindicate  e dalle relative pertinenze come sopra
individuate, assoggettabili all'I.C.I.;
   c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non occupati;
   d)  aliquota  del  4  per mille per gli immobili posseduti da enti
senza  scopo di lucro, individuando tali enti come organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS) tra associazioni, comitati,
fondazioni,  societa'  cooperative, e altri enti di carattere privato
con  o  senza  personalita'  giuridica,  limitatamente a quelli i cui
statuti  o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico, o
della   scrittura   privata   autenticata   o  registrata,  prevedano
espressamente:
   1) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
   assistenza sociale;
   assistenza socio-sanitaria;
   assistenza sanitaria;
   beneficenza.
   2) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
   3)  divieto  di  svolgere  attivita' diverse da quelle indicate al
punto  1  ad  eccezione  di  quelle ad esse direttamente dipendenti e
connesse;
   nonche'  gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le
quali   lo   Stato  ha  stipulato  patti,  accordi  o  intese,  e  le
associazioni  di  promozione  sociale  ricomprese tra gli enti di cui
all'art., comma 6, lett. e della legge n. 287/1991;
   e)  detrazione  di  L.  240.000  per  l'abitazione  principale del
soggetto  passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne
costituisca  la  dimora abituale. Al riguardo, si evidenzia, ai sensi
dell'art.  13,  comma 3, del regolamento I.C.I. come sopra approvato,
la  possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la
parte  della  detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in sede di
tassazione dell'abitazione principale;
   f)  detrazione  di  L.  300.000  per  l'abitazione  principale del
soggetto  passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne
costituisca la dimora abituale, avente reddito da lavoro dipendente o
da  pensione  inferiore  a  L.  50.000.000  annue,  che  si  trova in
particolare  situazione  di  disagio,  per  la  presenza,  nel nucleo
famigliare,  di  uno  o  piu' soggetti portatori di handicap, di eta'
inferiore  a quella pensionabile (anni 55), con invalidita' superiore
al  66%,  accertata  nei  modi  stabiliti  dalla normativa vigente in
merito,  ed  alla ulteriore condizione che ne' detto soggetto passivo
di  imposta,  ne'  nessun  altro componente il nucleo famigliare, sia
proprietario o titolare di diritti reali su altri immobili, ovvero di
altro reddito oltre quello di lavoro dipendente o di pensione.
   (Omissis).
   01X4547
                       COMUNE DI CASELLE LANDI
   Il  comune  di CASELLE LANDI (provincia di Lodi) ha adottato, il 3
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  che  l'imposta  comunale  sugli  immobili sara'
applicata  in  questo comune per l'anno 2001 con aliquota unica del 6
per   mille   su  tutti  gli  immobili,  fatto  salvo  le  specifiche
agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;
   2.  di  determinare la detrazione I.C.I. per l'anno d'imposta 2001
per  l'abitazione  principale in L. 200.000 che puo' essere elevata a
L.  300.000,  se la situazione familiare (I.S.E.) risulti inferiore a
L. 12.000.000.
   (Omissis).
   01X4548
                  COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO
   Il  comune  di  CASSINETTA  DI  LUGAGNANO (provincia di Milano) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1. di confermare l'aliquota e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2001
nella misura gia' fissata per il 2000, ovvero: 6 per mille.
   Detrazioni:
   a)  L.  300.000  su  richiesta  documentata  degli interessati per
coloro che possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale la
sola  unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa
pertinenza  (1  box  e/o  cantina)  e che sono titolari di un reddito
familiare  costituito  da  pensione  sociale  o minima; le pertinenze
restano   escluse   dall'applicazione  della  detrazione  che  spetta
unicamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
   b)  L.  300.000 per coloro che possiedono a titolo di proprieta' o
altro  diritto reale la sola unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  con  valore  catastale  pari o inferiore a L.150.000.000,
riferito  al  solo  valore  di  tale  unita'  immobiliare  e relativa
pertinenza  (1  box  e/o  cantina);  le  pertinenze  restano  escluse
dall'applicazione  della  detrazione che spetta unicamente all'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
   c)  L.  220.000  per coloro che non rientrano ai punti A e B e che
sono  possessori  a  titolo  di  proprieta'  o  altro  diritto  reale
dell'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale con valore
catastale pari o inferiore a L. 220.000.000;
   d)  L.  200.000  per  coloro  che  sono  possessori  a  titolo  di
proprieta'  o altro diritto reale delle unita' immobiliari adibita ad
abitazione   principale   con   valore   catastale   superiore  a  L.
220.000.000.
   (Omissis).
   01X4549
                          COMUNE DI CASTANA
   Il  comune  di  CASTANA  (provincia  di  Pavia)  ha adottato, il 9
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  applicare  con  effetto dal 1o gennaio 2001 l'imposta comunale
sugli  immobili  con  l'aliquota  del  5  per mille, tranne che per i
proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al  recupero  ai sensi
dell'art.  1, comma 5, della legge n. 449/1997, per cui viene fissata
nella misura minima del 3 per mille;
   di  stabilire  in  L.  400.000  la  detrazione  per  le abitazioni
principali  quando  il  proprietario  dell'immobile  sia invalido con
totale  e permanente inabilita' lavorativa al 100% ed impossibilitato
alla   deambulazione   senza  l'aiuto  di  un  accompagnatore  o  con
necessita'  di  assistenza  continua poiche' non in grado di compiere
gli   atti  quotidiani  della  vita,  quando  tali  situazioni  siano
accertate dalla A.S.L.
   (Omissis).
   01X4550
                    COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
   Il  comune  di  CASTEL  SAN  GIORGIO  (provincia  di  Salerno)  ha
adottato, il 26 febbraio 2001 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  5  per  mille  per le abitazioni
principali e per quelle che comunque usufruiscono della detrazione di
L.  250.000  per abitazione principale, e delle relative pertinenze e
di  aumentare  al  6  per  mille l'aliquota per le altre tipologie di
immobili (Omissis).
   2.  di confermare, altresi', la detrazione di L. 250.000 annue per
i contribuenti possessori dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze.
   (Omissis).
   01X4551
                 COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
   Il  comune  di  CASTELLETTO  SOPRA TICINO (provincia di Novara) ha
adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. gia' stabilita per
l'anno  2000,  nella  seguente misura differenziata in relazione alla
tipologia diversa degli immobili:
   aliquota  ordinaria 6,3 per mille per attivita', aree fabbricabili
e  fabbricati  locati;  aliquota ridotta 5,4 per mille per abitazione
principale e relative a pertinenze.
   Si considerano abitazione principale anche gli alloggi concessi in
uso  gratuito  dal proprietario ai parenti in linea retta di 1o grado
(genitori  e  figli)  o  di  secondo  grado (nonni e nipoti) in linea
collaterale  di  2o  grado  (fratelli  e  sorelle)  e  di terzo grado
(zio/zia  e  nipote da fratello e sorella). Per pertinenza si intende
garage  o  box  o  posto  auto,  la soffitta, la cantina che, benche'
distintamente  accatastati,  siano  ubicati  nello  stesso edificio o
complesso  immobiliare  nella  quale a' sita l'abitazione principale;
aliquota  7 per mille per immobili a disposizione relative pertinenze
e/o non locati.
   La detrazione di L. 200.000 si applica per l'abitazione principale
e per gli immobili concessi in uso gratuito.
   (Omissis).
   01X4552
                  COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE
   Il  comune  di  CASTELLO  DI  SERRAVALLE (provincia di Bologna) ha
adottato,  il  15  e  27  dicembre 2000, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  ai  fini  dell'imposta comunale sugli immobili
I.C.I., per l'anno 2001 le aliquote anno 1998:
   aliquota  ordinaria  7  per  tutti  gli  immobili  (esclusi quelli
soggetti ad aliquota ridotta) e le aree fabbricabili;
   aliquota  ridotta  5,9  per  le  unita'  immobiliari  direttamente
adibite  ad  abitazione  principale,  per quelle locate con contratto
registrato  o  in  uso  gratuito  a  chi  le utilizzi come abitazione
principale  (nella  quale  si a' posta la residenza anagrafica) e per
una  pertinenza  dell'abitazione  principale  definita esclusivamente
nelle categorie catastali C/6 o C/7.
   2.  di confermare per l'anno 2001 che i versamenti I.C.I. diretti,
in  autoliquidazione e in fase di accertamento vengano effettuati nei
seguenti modi:
   versamento diretto alla Tesoreria comunale;
   versamento su apposito ccp intestato alla Tesoreria comunale.
   (Omissis).
   1. di confermare, per l'anno 2001, la detrazione per la prima casa
in L. 200.000 in ragione di anno pari ad e 103,29.
   (Omissis).
   01X4553
                       COMUNE DI CASTELNOVETTO
   Il comune di CASTELNOVETTO (provincia di Pavia) ha adottato, il 15
gennaio  2001  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare  e  applicare  con  effetto dal 1o gennaio 2001
l'imposta  comunale sugli immobili I.C.I., l'aliquota del 6 per mille
secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
   2.  di  confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  cosi' come previsto
dalla legge.
   3.  di stabilire un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli
immobili  posseduti  da  enti ed organismi senza fine di lucro, cosi'
come consentito dalla legge.
   01X4554
                     COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO
   Il comune di CASTELNUOVO BELBO (provincia di Asti) ha adottato, il
9   febbraio   2001   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare, (Omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2001 nella misura del 6,5 per mille.
   (Omissis).
   01X4555
                       COMUNE DI CASTELPLANIO
   Il comune di CASTELPLANIO (provincia di Ancona) ha adottato, il 24
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  (omissis), le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 2001:
   l'aliquota   base   5   per   mille;   detrazione  di  L.  200.000
sull'ammontare  dell'imposta  comunale  immobili  dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
   estensione dell'aliquota base del 5 per mille anche:
   per  gli alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale,
dati  in uso gratuito (anche senza formalita' contrattuali) a parenti
in  linea  retta  sino  al sesto grado di parentela, in conformita' a
quanto  stabilito dall'art. 10, comma 2, del regolamento comunale per
l'I.C.I., come modificato dal consiglio comunale con deliberazione n.
91   del   29   dicembre   1999,   esecutiva   (con   esibizione   di
autocertificazione sia del comodante che del comodatario);
   per  gli  alloggi  dati  in  uso  ad  altre  persone con contratto
registrato di locazione o di comodato;
   aliquota elevata al 7 per mille per:
   alloggi  non  locati,  o  per  i  quali  non sia esibito contratto
registrato  di  locazione  o  comodato  posseduti  in  aggiunta  alla
abitazione principale;
   aree fabbricabili;
   per le pertinenze accatastate separatamente si applica la medesima
aliquota relativa all'alloggio cui sono asservite.
   (Omissis).
   01X4556
                   COMUNE DI CASTIGLIONE D'INTELVI
   Il   comune  di  CASTIGLIONE  D'INTELVI  (provincia  di  Como)  ha
adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo
n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge
n. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del
4,3 per mille;
   di  stabilire  la  misura  della  detrazione  dovuta  per l'unita'
immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  fissandola  in  L.
200.000.
   (Omissis).
   01X4557
                    COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA
   Il comune di CASTIGLIONE TINELLA (provincia di Cuneo) ha adottato,
il  12  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare  per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992;
   di  confermare, altresi', in L. 200.000 la detrazione prevista per
le abitazioni principali.
   (Omissis).
   01X4558
                        COMUNE DI CASTIGNANO
   Il  comune di CASTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato,
il   7  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  riconfermare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 al 5 per mille
per gli immobili ad uso prima abitazione;
   di  applicare  l'aliquota  del 5 per mille alle unita' immobiliari
classificate  in  catasto  in  categoria  C6,  purche' effettivamente
asservite all'abitazione principale;
   di  fissare  per  tutti  gli  altri  cespiti  soggetti  ad imposta
l'aliquota al 6 per mille;
   di  riconfermare  la detrazione per la prima casa in L. 200.000 ai
sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
   di  riconfermare  la  detrazione  ai fini I.C.I. per la prima casa
abitata   esclusivamente   dai   nuovi   nuclei   familiari   che  si
costituiranno  nel  corso dell'anno 2001 in L. 300.000 ai sensi della
legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
   di fissare in L. 300.000 la detrazione ai fini I.C.I. per la prima
casa  dei  nuclei  familiari  anagraficamente  residenti  nel  centro
storico  del capoluogo e della frazione di Ripaberarda ai sensi della
legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
   (Omissis).
   01X4559
                        COMUNE DI CASTILENTI
   Il  comune  di  CASTILENTI (provincia di Teramo) ha adottato, il 9
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   l'aliquota  ordinaria  da  applicare  per  la  determinazione
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per l'anno 2001 a'
stabilita  nella  misura  del  5  per mille; resta fissata al 4,5 per
mille  per  i  fabbricati  adibiti ad abitazione principale o dati in
locazione gratuita a parenti fino al terzo grado;
   2.  fissare,  nell'importo  massimo  di  L. 250.000, la detrazione
prevista per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e
per gli alloggi regolarmente assegnati agli I.A.C.P.
   (Omissis).
   01X4560
                      COMUNE DI CASTRI DI LECCE
   Il  comune di CASTRI DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato, il
28   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura del
6 per mille.
   2.  confermare  per  l'anno  2001  la  detrazione  sull'abitazione
principale in L. 200.000 annue.
   (Omissis).
   01X4561
                     COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
   Il comune di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato, il
19   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicare in
misura unica a tutte le basi imponibili.
   2.  di  riconoscere  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
   3.   di  confermare  in  L.  220.000  l'importo  della  detrazione
spettante  al  soggetto  passivo  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  da  applicarsi anche da parte dei soggetti di
cui  al precedente punto 2, cosi' come deliberato per l'anno 2000 con
DCC n. 12 del 28 febbraio 2000.
   (Omissis).
   01X4562
                     COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
   Il  comune  di CERIANO LAGHETTO (provincia di Milano) ha adottato,
il  20  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare,  per  l'anno  2001, l'aliquota per l'applicazione
nell'ambito  del  territorio  comunale  dell'imposta  comunale  sugli
immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
nella seguente misura:
   5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
   6 per mille per l'aliquota ordinaria;
   6,5  per  mille  per  gli  immobili  facenti parte della categoria
catastale  Dl  e  D7 con esclusione di quelli iscritti all'albo delle
imprese artigiane.
   2.  di  determinare,  per  l'anno 2001, nella misura di L. 200.000
(stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992,
come  sostituito  dall'art.  3,  comma 55, della legge n. 662/1996, e
modificato   dall'art.  59,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
446/1997),  la  detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.
   3. di equiparare alle abitazioni principali quelle concesse in uso
gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado.
   4. di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da
un contitolare anche per conto di altri.
   5.  di  assoggettare le pertinenze al regime dell'aliquota ridotta
per   abitazione   principale  oltre  all'utilizzo  dello  scarto  di
detrazioni eventualmente a credito per il calcolo dell'imposta I.C.I.
sull'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X4563
                         COMUNE DI CERRIONE
   Il  comune  di  CERRIONE  (provincia  di  Biella)  ha  adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di   confermare   per   l'anno  2001  l'aliquota  I.C.l.  vigente,
diversificandola come appresso indicato:
   1.  aliquota 5 per mille per la casa di abitazione principale (con
detrazione di L. 200.000);
   2.  aliquota  6  per  mille  per  le  case  possedute  in aggiunta
all'abitazione principale;
   3.  aliquota  5  per  mille  (senza  detrazione)  per  le seguenti
abitazioni:
   a)  quelle  concesse  in  uso gratuito a parenti e affini in linea
retta, entro il primo grado, i quali vi dimorino, in conformita' alle
risultanze  anagrafiche.  Si  precisa  che ogni soggetto d'imposta ha
diritto alla detrazione per la sola abitazione di residenza;
   b)  le  unita'  immobiliari  possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate.
   4. aliquota 5 per mille per tutti gli altri immobili.
   (Omissis).
   01X4564
                         COMUNE DI CERVETERI
   Il  comune  di  CERVETERI  (provincia  di  Roma) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 2001 nelle seguenti misure:
   aliquota ordinaria 7 per mille;
   aliquota ridotta 5 per mille, da applicare:
   a)   per  le  persone  fisiche  soggetti  passivi  ed  i  soci  di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
relative   pertinenze  ubicate  nello  stesso  edificio  o  complesso
immobiliare;
   b)  per  l'unita' immobiliare locata con contratto registrato a un
soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
   c)   per   l'abitazione   data  in  uso  gratuito,  con  contratto
registrato, a un parente in linea retta o collaterale, entro il primo
grado, che la utilizzi come abitazione principale.
   di   considerare   adibita   ad   abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
   di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000 rapportate al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita'  immobiliare  a'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica.
   per   abitazione   principale  s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente  che  la  possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
   le disposizioni di cui al presente Capo si applicano:
   alle  unita'  immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'   agli  alloggi  regolarmente  assegnati  agli
istituti autonomi per le case popolari;
   alla  abitazione data in uso gratuito, con contratto registrato, a
un  parente  in linea retta o collaterale entro il primo grado che la
utilizzi come abitazione principale.
   di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che
si  trovino  in  situazioni di particolare disagio economico-sociale,
debitamente  documentate, sia applicata l'elevazione della detrazione
spettante  a  L.  500.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta
dovuta.
   (Omissis).
   01X4565
                          COMUNE DI CERZETO
   Il  comune  di  CERZETO  (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare  per  l'anno  2001  nella  misura  deI  6 per mille
l'aliquota  unica  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (l.C.I), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni.
   (Omissis).
   01X4566
                         COMUNE DI CHATILLON
   Il  comune  di  CHATILLON  (provincia  di Aosta) ha adottato, il 5
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   a)  aliquota  del  4 per mille per l'unita' immobiliare adibite ad
abitazioni  principali,  o ad esse equiparate in base al regolamento,
da  parte  di  persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative
edilizie   a   proprieta'   indivisa,  o  assegnatari  degli  alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari -
ex  art.  8,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n. 504/1992, come
modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
   b)  aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari non locate,
possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o inabili che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  ex  art.  3,  comma  56, legge n.
662/1996;
   c)  aliquota del 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari
e per i terreni edificabili.
   d)  L.  200.000  la  detrazione  relativa  per ognuna delle unita'
immobiliari  direttamente adibite ad abitazioni principali, o ad esse
equiparate  in  base  al  regolamento,  da  parte  di persone fisiche
soggetti   passivi  o  soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa,  o  assegnatari  degli alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti  autonomi  per  le case popolari e per le unita' immobiliari
non locate, possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
inabili  che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti di ricovero o
sanitari  a  seguito di ricovero permanente - ex art. 8, comma 4, del
decreto  legislativo  n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma
55, della legge n. 662/1996.
   (Omissis).
   01X4567
                          COMUNE DI CHIANNI
   Il  comune  di CHIANNI (provincia di Pisa) ha adottato, il 6 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   2.  dare  atto che nella citata delibera G.C. n. 16 del 30 gennaio
2001  ad  oggetto:  "I.C.I. - esercizio finanziario 2001 - aliquote e
detrazioni  -  approvazione",  per una mera svista materiale a' stata
indicata  un'aliquota I.C.I. per le restanti abitazioni ad esclusione
dell'abitazione  principale  nella misura del 7,5 per mille, anziche'
del 7 per mille;
   3.  di precisare, pertanto, alla luce di quanto sopra detto, e per
maggiore  chiarezza,  che  i  provvedimenti  in materia di aliquote e
detrazioni  I.C.I. per l'esercizio finanziano 2001 risultano essere i
seguenti:
   di  lasciare  invariata per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5 per
mille per la prima abitazione;
   di  elevare  per  l'anno  2001  dal  6,5 al 7 per mille I'aliquota
I.C.I. per tutte le restanti categorie;
   di  confermare  per  l'anno  2001  la  detrazione per I'abitazione
principale di L. 200.000;
   di  confermare  per l'anno 2001 la detrazione per le categorie dei
soggetti  passivi di cui all'art. 7 del vigente regolamento I.C.I. di
L. 250.000.
   (Omissis).
   01X4568
                          COMUNE DI CHIERI
   Il  comune di CHIERI (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  per  l'anno  2001,  le  aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'abitazione
principale  e  sue  pertinenze,  del  5,85  per  mille  per i terreni
agricoli, e del 7 per mille per gli alloggi non locati.
   2.  di variare l'aliquota ordinaria per le aree fabbricabili e per
gli  altri  fabbricati  dal  5,85  per  mille al 6,85 per mille, onde
coprire  i  maggiori  oneri  derivanti  dallo  sviluppo  dei  servizi
pubblici ed i maggiori costi del personale.
   (Omissis).
   01X4569
                          COMUNE DI CHIURO
   Il comune di CHIURO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare  per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, per i motivi di
opportunita' deducibili da quanto premesso.
   (Omissis).
   01X4570
                      COMUNE DI CHIUSA DI PESIO
   Il  comune  di CHIUSA DI PESIO (provincia di Cuneo) ha adottato il
14   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per  l'anno 2001 nella misura
seguente:
   7 per mille aliquota ordinaria per tutti gli immobili.
   5  per mille aliquota differenziata per le abitazioni destinate ad
uso residenza principale da parte del proprietario.
   di  determinare  la detrazione da applicarsi alla prima casa nella
misura di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X4571
                   COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE
   Il  comune  di  CHIUSA  DI  SAN  MICHELE  (provincia di Torino) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare,  per  l'anno  2001, nella misura del 5 per mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
   2.  di  applicare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 2, del decreto
legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della
legge  23  dicembre 1996, n. 662, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale la detrazione di L. 200.000 (euro 103,29).
   (Omissis).
   01X4572
                          COMUNE DI CHIUSI
   Il comune di CHIUSI (provincia di Siena) ha adottato il 9 febbraio
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1. di stabilire per l'anno 2001 la seguente diversificazione delle
aliquote I.C.I.:
   a) aliquota ordinaria 6 per mille;
   b)   aliquota  del  5,5  per  mille  per  l'abitazione  principale
posseduta  da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune,
oppure  utilizzate  da  soci  assegnatari  di  cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, purche' residenti nel comune;
   c)  aliquota  del  5,5  per  mille  per gli immobili diversi dalle
abitazioni  ed  in particolare per le unita' immobiliari di categoria
A/10 e dei gruppi B, C e D;
   d)  aliquota  del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono
interventi  volti  al  recupero  delle unita' immobiliari inagibili o
inabitabili   individuate   ai  sensi  dell'art.  1  del  regolamento
sull'I.C.I.,  approvato  con  deliberazione  del  C.C.  n. 95 dell'11
dicembre  1998,  o  interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico  o architettonico, cosi' come classificati dalla
variante  al  P.R.G. del centro storico, adottata ai sensi della L.R.
59/80,  approvata con delibera del C.C. n. '70 del 9 maggio 1983, per
i quali sono previste le categorie di intervento di cui al titolo II,
paragrafo  c)  e  paragrafo d) limitatamente alla categoria D1, della
variante stessa. L'aliquota agevolata a' applicata limitatamente alle
unita'  immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
   e)  aliquota  del  5,5  per  mille  per  le abitazioni concesse in
locazione  a titolo di abitazione principale alle condizioni definite
dagli  accordi  di  cui  alla  legge  9 dicembre 1998, n. 431, art. 2
(Modalita' di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione), comma
3 (Contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);
   f) aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari di categoria
A/10  e  dei  gruppi  B,  C  e D, destinate all'attivita' di impresa,
ubicate nell'area del piano attuativo per gli insediamenti produttivi
(PAIP)   denominato   "Le   Biffe",   cosi'   come   individuata  con
deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 31 settembre 2000. Per
usufruire dell'agevolazione il presupposto d'imposta deve verificarsi
a partire dall'anno 2001. La durata dell'agevolazione a' stabilita in
anni tre dal verificarsi del presupposto;
   g)  Aliquota del 4 per mille per le unita' immobiliari possedute e
nelle  quali  a'  esercitata l'attivita' imprenditoriale, da parte di
giovani  imprenditori  di eta' inferiore a 40 anni, nuovi titolari di
partita  I.V.A. a partire dall'anno 2001. La durata dell'agevolazione
a'  stabilita  in  anni tre dal verificarsi del presupposto (rilascio
partita I.V.A.);
   h)  aliquota al 7 per mille per le unita' immobiliari di categoria
A/1,  A/2,  A/3,  A/4,  A/5,  A/6,  A/7,  A/8, A/9 e A/11 non locate,
intendendosi   per   tali  gli  alloggi  non  adibiti  ad  abitazione
principale  e  risultanti  vuoti,  o a disposizione e/o utilizzati in
modo  saltuario,  o  privi  di  contratto  d'affitto registrato. Sono
esclusi  gli  alloggi  concessi  in comodato o comunque utilizzati da
parenti  fino  al  terzo  grado  (figli,  genitori,  fratelli, zii) e
relativi  coniugi, che risultano ivi residenti, e i fabbricati sfitti
realizzati  per  la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione di immobili.
   2.   di  elevare,  fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  la
detrazione  di  cui  all'art.  8, comma, 2 del decreto legislativo n.
504/1992, a L. 230.000;
   3.   di  elevare,  fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  la
detrazione  di  cui  all'art.  8, comma 2, del decreto legislativo n.
504/1992, a L. 400.000 esclusivamente per i casi sottoelencati:
   a)  proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo
familiare sia costituito da una sola pensione sociale;
   b)  proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo
familiare  sia  costituito  da una sola pensione di importo uguale al
trattamento minimo;
   c)  proprieta'  di  prima casa da parte di nucleo familiare il cui
reddito a' costituito da n. 2 pensioni di cui alle lettere a) e b);
   d)  proprietari  della  prima  casa  che  versino  in  particolari
condizioni:
   1)   disagio  economico  e  sociale  su  specifica  indicazione  e
segnalazione  del  servizio sociale, che puo' essere effettuata anche
su  richiesta  dell'interessato;  2)  casi  o  presenza  di  malattie
particolari  che  necessitano  di  spese  notevoli per cure mediche e
sempre   su  segnalazione  del  servizio  sociale,  che  puo'  essere
effettuata anche su richiesta dell'interessato.
   Le  condizioni  di  cui  al  punto 3 dovranno essere supportate da
idonea    documentazione    probatoria   (dichiarazioni   reddituali,
certificati di disoccupazione, documentazione rilasciata dal servizio
sociale ecc.);
   1.  di  poter computare l'ammontare della detrazione che non trova
totale  capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, per
la   parte   residua,  in  diminuzione  dell'imposta  dovuta  per  le
pertinenze   dell'abitazione  principale  medesima,  appartenenti  al
titolare di questa;
   2.  di  confermare  che  a'  considerata  direttamente  adibita ad
abitazione  principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
   01X4573
                         COMUNE DI CHIVASSO
   Il  comune  di  CHIVASSO  (provincia  di Torino) ha adottato il 16
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare per l'anno 2001 le stesse aliquote dell'imposta
Comunale    sugli   immobili   in   vigore   per   l'anno   2000   e,
conseguentemente, di prevedere:
   l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale sugli immobili nella
misura del 6,5 per mille;
   l'aliquota  in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale nella misura del 4,4 per mille;
   l'aliquota  differenziata  per  i  terreni agricoli, fissata nella
misura del 6 per mille;
   le  aliquote  agevolate  a  favore  dei  proprietari  che eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabitabili,  o  interventi  finalizzati  al  recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali, oppure all'utilizzo dei sottotetti, limitatamente alle
unita'  immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre
anni  dall'inizio  dei lavori, nella misura del 5,5 per mille, oppure
del 4 per mille, se trattasi di abitazione principale;
   2)  di continuare a considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
   3)  di  continuare  ad  applicare  l'aliquota ridotta prevista per
l'abitazione  principale altresi' alla prima pertinenza della stessa,
purche' utilizzata dal contitolare dell'unita' immobiliare o dai suoi
conviventi,  come  meglio specificato nell'art. 3-bis del regolamento
comunale disciplinante l'imposta comunale sugli immobili;
   4) di proporre al consiglio comunale di confermare la detrazione e
la maggiore detrazione per l'abitazione principale gia' in vigore per
l'anno  2000, cosi' come determinato con deliberazione C.C. n. 22 del
20 marzo 2000;
   (Omissis).
   01X4574
                         COMUNE DI CICOGNOLO
   Il  comune  di CICOGNOLO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  confermare,  (omissis),  l'aliquota  I.C.I.,  per  l'anno
d'imposta  2001,  nella  misura  indifferenziata del 5,5 per mille, e
senza  applicazione  di  alcuna  riduzione  o  detrazione facoltativa
d'imposta.
   (Omissis).
   01X4575
                       COMUNE DI CINETO ROMANO
   Il  comune  di CINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 9
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  fissare,  anche  per  l'anno  2001,  ai  sensi dell'art. 6 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.  3,  comma  53,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, le
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura
che segue:
   aliquota ordinaria 6 per mille;
   aliquota   per   le   unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale 5 per mille.
   (Omissis).
   01X4576
                    COMUNE DI CISON DI VALMARINO
   Il  comune  di  CISON  DI  VALMARINO  (provincia  di  Treviso)  ha
adottato,  il  21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare per l'anno 2001 le misure delle aliquote e della
detrazione abitazione principale secondo le seguenti misure:
   a) aliquote:
   5,3 per mille abitazione principale;
   6,7  per mille per gli altri fabbricati non considerati abitazione
principale, nonche' aree fabbricabili;
   b) detrazioni:
   abitazione principale: L. 250.000.
   (Omissis).
   01X4577
                      COMUNE DI CISTERNA D'ASTI
   Il  comune  di CISTERNA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il
25   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  riconfermare  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;
   2)  di  riconfermare  per  l'anno  2001,  la detrazione per unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000
   (Omissis).
   01X4578
                     COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
   Il  comune  di  CIVITA  CASTELLANA  (provincia  di  Viterbo  )  ha
adottato,  il  22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  diversificare  per  l'esercizio  finanziario  2001,  ai  sensi
dell'art.  6,  comma  2  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, la misura dell'aliquota sul territorio comunale, fissando quella
relativa  all'abitazione principale al 4,5 per mille e al 6 per mille
per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale;
   di  applicare,  ai  sensi  della  legge  9  dicembre  1998 n, 413,
relativa alla disciplina delle locazioni ad uso abitativo, l'aliquota
del 5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo
di  abitazione  principale  immobili  alle  condizioni definite dalla
suddetta  normativa.  A  tal  fine i proprietari dovranno stipulare i
contratti   di  locazione  secondo  la  schema  allegato  all'accordo
territoriale  depositato  dalle organizzazioni della proprieta' e dai
sindacati degli inquilini in data 13 ottobre 2000;
   di  applicare, una aliquota del 4 per mille a favore dell'Istituto
autonomo case popolari;
   di  lasciare  inalterate  per l'anno 2001, le ulteriori detrazioni
per  abitazione  principale,  oltre a quelle previste dall'art. 8 del
decreto   legislativo  n.  504/1992,  con  le  medesime  modalita'  e
condizione previste per l'esercizio
   (Omissis).
   01X4579
                         COMUNE DI CODEVIGO
   Il  comune  di  CODEVIGO  (provincia di Padova) ha adottato, il 25
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura  del  5  per  mille, adottando la determinazione di L. 200.000
relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
cosi' come indicato nell'art. 21 del vigente regolamento comunale per
l'applicazione  dell'I.C.I.,  rapportata  al periodo dell'anno solare
durante il quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X4580
                          COMUNE DI COLICO;
   Il  comune  di  COLICO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato, il 5
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
              ---->  Vedere tabella di pag. 27    <----

   01X4581;
                  COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO
   Il  comune  di  COLLERETTO  CASTELNUOVO  (provincia  di Torino) ha
adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  determinare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6 per mille;
   2)  di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.,
nelle misura di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X4582
                           COMUNE DI CONA
   Il  comune  di  CONA  (provincia  di  Venezia)  ha adottato, il 30
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di confermare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) dovuta per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille.
   2)  di  mantenere  inalterato  in L. 200.000 annue il limite della
detrazione  dell'imposta  dovuta  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  504/1992  nel testo modificato dall'art. 3,
comma 55, della legge n. 662/1996.
   (Omissis).
   01X4583
                         COMUNE DI CORCIANO
   Il  comune  di  CORCIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 1o
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per  l'anno  2001,  nella misura ordinaria del 6 (sei) per mille e di
fissare   l'aliquota   nelle   seguenti  misure  per  le  fattispecie
imponibili di seguito indicate:
   a)  aliquota  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione
principale  e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in
linea  retta di primo grado e ai Ioro coniugi residenti nelle stesse,
come  indicato  dall'art.  6 del regolamento comunale I.C.I.: 5,5 per
mille;
   b) aliquota per le unita' immobiliari ad uso abitativo concesso in
locazione  a titolo di abitazione principale alle condizioni definite
dagli  accordi  di cui al comma 3 dell'art. 2, della legge 9 dicembre
1998, n. 431: 4 per mille;
   c)  aliquota per le unita' immobiliare ad uso abitativo (categorie
catastali  da  A/1  ad  A/9) diverse da quelle di cui alle precedenti
lettere a) e b): 7 per mille;
   d) aliquota per le aree fabbricabili 7 per mille;
   e) aliquota per gli immobili appartenenti alle categorie catastali
del  gruppo  D  e  alla  categoria  catastale  A/10  (Uffici  e studi
privati): 7 per mille;
   f)  aliquota  per  le  unita'  immobiliari inagibili o inabitabili
oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente a 3 anni
dall'inizio  dei  lavori  (Art. 1, comma 5, legge n. 449/1997): 4 per
mille;
   2)   di   stabilire,   altresi',   le   seguenti   condizioni  per
l'applicazione delle aliquote di cui al punto 1):
   l'equiparazione,  ai  fini  della  sola applicazione dell'aliquota
agevolata  riservata  alle unita' immobiliari destinate ad abitazione
principale  con  esclusione del riconoscimento anche del diritto alla
detrazione,  delle  unita'  immobiliari  abitative  concesse  ad  uso
gratuito  a  parenti  in linea retta di primo grado e ai loro coniugi
viene effettuata alle seguenti condizioni:
   -   che  il  comodatario  sia  residente  nell'unita'  immobiliare
ricevuta in uso gratuito;
   -  che  il  soggetto  passivo,  oltre  ad adempiere all'obbligo di
presentazione  della denuncia di variazione I.C.I. ai sensi dell'art.
10  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  provveda  a  consegnare
all'ufficio  tributi del Comune apposita dichiarazione sostitutiva di
atto  notorio  attestante  la concessione in uso gratuito dell'unita'
immobiliare  per la quale si applica l'aliquota agevolata di cui alla
lettera  a)  del  precedente  punto  1)  a  favore  dei  soggetti ivi
indicati.
   Resta  fermo che l'applicazione dell'aliquota ridotta compete solo
per il periodo dell'anno in cui tutte le condizioni sopra indicate si
verificano.
   I  soggetti  passivi  che beneficiano dell'aliquota ridotta di cui
alla  lettera  c) del precedente punto 1) tono obbligati a presentare
all'ufficio  tributi copia del contratto di locazione stipulato sulla
base  degli  accordi  di  cui al comma 3, dell'art. 2, della legge n.
431/1998, regolarmente registrato a norma di legge.
   Per  l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera f)
del  precedente  punto 1), i contribuenti sono tenuti a consegnare la
documentazione  comprovante lo stato di inagibilita' o inabitabilita'
dell'immobile   nonche'  l'inizio  degli  interventi  finalizzati  al
recupero o apposita dichiarazione sostitutiva.
   3)  di  stabilire,  per  l'anno  2001,  l'aumento della detrazione
I.C.I.  per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da
L.   200.000   a  L.  300.000,  secondo  il  seguente  criterio,  con
riferimento  a  categorie  di  soggetti  in situazioni di particolare
disagio  economico  o  sociale,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 3, del
decreto   legislativo   n.   504/1992  come  modificato  dal  decreto
legislativo  10  marzo  1997,  n. 49, convertito dalla legge 9 maggio
1997, n. 122:
   Detrazione di L. 300.000.
   Soggetti  passivi  i  cui  nuclei  familiari nel corso del periodo
d'imposta 2000, abbiano conseguito un reddito complessivo lordo, come
risultante  dalle  dichiarazioni dei redditi, non superiore ai limiti
di  seguito  specificati,  graduati  sulla base della numerosita' del
nucleo familiare;
   Reddito  complessivo lordo con importo fino a L. 18.000.000 per il
primo  componente  del nucleo familiare + L.12.000.000 per il secondo
componente e di L. 5.000.000 aggiuntivi per ogni familiare successivo
ai due.
   Esemplificazione:

   Nucleo Familiare          Reddito Complessivo lordo (Lire)
      1 componente                    18.000.000
      2 componenti                    30.000.000
      3 componenti                    35.000.000
      4 componenti                    40.000.000
      5 componenti                    45.000.000
   Per  nucleo  familiare si intende l'insieme dei soggetti residenti
nell'abitazione  per  la  quale  si  usufruisce dell'incremento della
detrazione.
   I  contribuenti che rientrano nel criterio sopra indicato dovranno
esibire o presentare all'ufficio tributi del comune, entro il mese di
dicembre  del  2001,  copie  delle dichiarazioni dei redditi riferito
all'anno  di imposta 2000, di tutti i componenti del nucleo familiare
come sopra definito, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante  il  proprio  reddito  e  del nucleo familiare, nonche' la
composizione dello stesso.
   In   caso  di  omessa  presentazione  della  documentazione  sopra
specificata non sara' riconosciuta la maggiore detrazione.
   (Omissis).
   01X4584
                          COMUNE DI CORSICO
   Il  comune  di  CORSICO  (provincia  di Milano) ha adottato, il 28
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   La  seguente  disciplina relativa all'anno 2001, consistente nella
riconferma   delle   misure  in  atto  per  l'anno  2000,  in  merito
all'imposta   comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  cosi'  come  sotto
specificato e nella seguente misura:
   1) - aliquota ordinaria del 6 per mille differenziata come segue:
   a) 4 per mille
   per  le unita' immobiliari locate ad uso abitativo, secondo regimi
previsti daI comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
utilizzati dal locatario come abitazione principale;
   b) 5 per mille
   b/1)   -   per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione  principale dai soggetti passivi e dai soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivise residenti nel comune, nonche' degli
alloggi  regolarmente  assegnati  dagli Istituti autonomi per le case
popolari;
   b/2)  - per le unita' immobiliari concesse dal proprietario in uso
gratuito   a   familiari   (genitori-figli)   i   quali  vi  dimorino
abitualmente ed ivi residenti;
   c) 7 per mille
   per  le  unita'  immobiliari ad uso abitativo locate con contratto
d'affitto  regolarmente  registrato,  e diverse da quelle indicate al
precedente  punto  a)  e  per  le  unita' ad uso abitativo non locate
diverse  da  quelle  di  cui  al  punto  d)  e  per  quelle  tenute a
disposizione ed arredate;
   d) 8 per mille
   per   le   unita'   immobiliari   destinate   ad   uso  abitativo,
limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non
risultino  essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2
anni;
   2)  -  di  confermare  nella misura di L. 200.000 la detrazione di
imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo,  detrazione  comunque  da  rapportare  al  periodo
dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione.  Tale
disposizione  si  applica  anche alle unita' immobiliari appartenenti
alle   cooperative   edilizie   a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
abitazione  principale  dei  soci  assegnatari.  nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
   (Omissis).
   01X4585
                       COMUNE DI CORTE PALASIO
   Il  comune  di  CORTE  PALASIO (provincia di Lodi) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  determinare  per  l'anno  2001,  le  aliquote dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  che  saranno applicate in questo
comune nelle seguenti misure:
   a)  Unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale: 5,5 per
mille.
   Si considerato direttamente adibita ad abitazione principale anche
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulta locata:
   b) altre unita' immobiliari: 5,8 per mille;
   c) terreni agricoli: 5,8 per mille;
   d) aree edificabili: 5,8 per mille;
   e)  aliquota  agevolata  a  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili o
inabili: 5,8 per mille;
   f)  aliquota  agevolata  a  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico nel centro storico: 5,8 per mille.
   Le  aliquote  di  cui  alla  lettera  e)  ed  f) sono da applicare
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto
dall'art. 1, comma 5, della citata legge n. 449/1997;
   g)  aliquota  agevolata  proprietari  che concedono in locazione a
titolo  di  abitazione  principale  immobili alle condizioni previste
dagli accordi "tipo": 5,8 per mille.
   2) di determinare per l'anno 2001, in L. 200.000 (duecentomila) la
detrazione per l'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X4586
                        COMUNE DI CREVACUORE
   Il  comune  di CREVACUORE (provincia di Biella) ha adottato, il 25
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  confermare  per  l'anno  2001,  le  aliquote  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) deliberate con atto C.C. n. 42/1999,
che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
   a)  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale: 6 per
mille;
   b)  unita'  immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai
suoi familiari: 4 per mille;
   c)  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto  da  soggetto  anziano  o  disabile  che  ha  acquisito  la
residenza  in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente,  a  condizione  che  la  stessa non risulti locata: 4 per
mille;
   d)  unita'  immobiliare  su  cui  si  eseguono interventi volti al
recupero  abitativo  e interventi finalizzati al recupero di immobili
di  interesse  artistico  o  architettonico  localizzati  nei  centri
storici  e  per  la  durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 4 per
mille;
   2) di determinare per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione per
l'abitazione  principale  estesa all'abitazione di cittadini italiani
residenti  all'estero,  a  condizione che non risulti locata; alloggi
regolarmente  assegnati  dall'Istituto autonomo per le case popolari;
abitazioni  usate  dai  soci  delle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa.
   (Omissis).
   01X4587
                    COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO
   Il  comune  di  CUCCARO  MONFERRATO  (provincia di Alessandria) ha
adottato,  la  seguente  deliberazione  in  materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di   determinare   per   l'anno   2001,  l'aliquota  nella  misura
differenziata  in  relazione  alla tipologia d'uso degli immobili nel
modo seguente:
   aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
   abitazione principale: 5,5 per mille;
   detrazione: L. 220.000;
   immobili tenuti a disposizione: 5,5 per mille;
   (sono  da  considerarsi  nella  predetta  categoria  gli  immobili
posseduti come residenza secondaria);
   aliquota agevolata: 3 per mille;
   (a  favore  dei  proprietari  che  eseguono  interventi  volti  al
recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili).
   Tale  aliquota agevolata sara' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari  oggetto  di  detti  interventi e per la durata di 3 anni
dall'intervento dei lavori.
   (Omissis).
   01X4588
                         COMUNE DI CURTATONE
   Il  comune  di CURTATONE (provincia di Mantova) ha adottato, il 22
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di determinare le seguenti aliquote d'imposta:
   aliquota ordinaria "normale" del 6 per mille;
   aliquota  del  5,5  per  mille  ai  proprietari  che  concedono in
locazione  a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni
definite dall'accordo territoriale della provincia di Matera (escluso
il  capoluogo)  in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 del
D.M. del Ministero dei Lavori pubblici del 5 marzo 1999;
   aliquota  del  7 per mille per gli immobili non locati per i quali
non  risultano essere registrati contratti di locazione da almeno due
anni (art. 2, comma 4, legge n. 431/1999);
   aliquota del 7 per mille per le aree edificabili;
   2) di dare atto che la detrazione per l'ambito principale a' di L.
200.000;
   3)   di  estendere  ai  sensi  dell'art.  8  del  regolamento  per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili, la detrazione
per  abitazione principale di L. 200.000, a quelle unita' immobiliari
concesse  dai  proprietari in comodato gratuito ai familiari entro il
1o  grado  di  parentela  e  usate  da  questi ultimi come abitazione
principale.   Il   comodato   gratuito  deve  essere  comunicato  dal
proprietario entro l'anno d'imposta all'ufficio tributi.
   (Omissis).
   01X4589
                         COMUNE DI DEROVERE
   Il  comune  di  DEROVERE (provincia di Cremona) ha adottato, il 30
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Aliquota ordinaria: 6 per mille;
   Aliquota abitazione principale: 5,5 per mille.
   (Omissis).
   01X4590
                         COMUNE DI DOGLIANI
   Il  comune  di  DOGLIANI  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 20
dicembre 2000 e 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  riconfermare  per l'anno 2001 quanto gia' stabilito per l'anno
2000  con  deliberazione  C.C. n. 91/1999 le aliquote I.C.I. nel modo
seguente:
   a) abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille;
   b)   altri  fabbricati,  aree  fabbricabili  e  terreni  agricoli:
aliquota 6 per mille;
   c)  immobili  inagibili,  inabitabili  o  di  interesse  storico o
architettonico  soggetti  ad  interventi  di recupero: aliquota 1 per
mille;
   (Omissis).
   1)  di determinare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del
decreto  legislativo n. 267/2000, per l'anno 2001 e successivi anni e
sino   a   modifica,   la   seguente  disciplina  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.:
   a) abitazione principale: detrazione L. 200.000;
   b)  abitazione  principale  posseduta  a titolo di proprieta' o di
usufrutto  ed  abitata  da  nucleo  familiare, composto da una o piu'
persone,   il   cui  reddito  complessivo  netto  non  sia  superiore
all'equivalente  di  una  pensione minima di un lavoratore dipendente
assicurato presso l'INPS: detrazione L. 300.000;
   c)  immobili  inagibili,  inabitabili  o  di  interesse  storico o
architettonico soggetti ad interventi di recupero: aliquota agevolata
per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;
   d)  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o disabili che acquisiscono la residenza o la
dimora  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari a seguito di ricovero
permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata: in quanto
considerata  abitazione principale con detrazione di L. 200.000 o, se
rientra nel caso di cui alla lettera b), di L. 300.000.
   (Omissis).
   01X4591