(all. 2 - art. 1)
                          COMUNE DI DORIO;
   Il  comune  di  DORIO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato, il 13
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
               ---->  Vedere tabella di pag. 30  <----

   01X4592;
                          COMUNE DI DRESANO
   Il  comune  di  DRESANO  (provincia  di Milano) ha adottato, il 10
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  fissare per l'anno 2001, l'aliquota d'imposta I.C.I. nella
mi-
   sura  del  5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite ad
abitazione  principale,  nonche'  le altre unita' immobiliari diverse
dalle precedenti;
   2)  di  dare  atto  che  la detrazione per l'abitazione principale
viene fissata in L. 200.000;
   3)  di  dare  atto  che alle pertinenze, come qualificate ai sensi
dell'art. 817 del Codice civile, quali cantine, box e posti macchina,
deve essere applicato lo stesso trattamento previsto per l'abitazione
principale, con esclusione della detrazione d'imposta.
   (Omissis).
   01X4593
                           COMUNE DI ELMAS
   Il  comune  di  ELMAS  (provincia  di  Cagliari)  ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   a) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
   -  4 per mille nella fattispecie di abitazione principale prevista
dall'art.  17 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale
sugli immobili (C.C. 94/98);
   - 5,5 per mille per le restanti fattispecie;
   b)  di  stabilire  l'importo  della detrazione per tutte le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  nella  misura di L.
250.000.
   (Omissis).
   01X4594
                          COMUNE DI ERBUSCO
   Il  comune  di  ERBUSCO  (provincia  di Brescia) ha adottato, il 5
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli immobili I.C.I., che sara' applicata in questo Comune
nella misura del 6 per mille;
   2.  di  dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000;
   3.  di  dare  atto  che  ai  sensi dell'art. 4 del regolamento per
l'applicazione  dell'Imposta  comunale  sugli immobili, approvato con
deliberazione  del  C.C.  n. 91 del 12 dicembre 1998, esecutiva, sono
parimenti  considerate  abitazioni  principali quelle concesse in uso
gratuito ai parenti di primo grado in linea retta.
   (Omissis).
   01X4595
                           COMUNE DI ERICE
   Il  comune  di  ERICE  (provincia  di  Trapani) ha adottato, il 18
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   a)  di  confermare,  per  l'anno  2001,  i  criteri, le aliquote e
l'ammontare delle detrazioni per l'abitazione principale dell'imposta
Comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  fissati  con  deliberazione del
Consiglio  Comunale  n.  194  del  27  dicembre  1999, nelle seguenti
misure:
   Aliquota ordinaria 5,5 per mille;
   Per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del
soggetto   passivo,   dall'imposta   dovuta  si  detraggono,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare  (L.  230.000) rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
   Aliquota agevolata 5 per mille:
   1. l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
   2. gli altri alloggi locati con contratto registrato;
   3.  le  abitazioni  possedute da imprese di costruzione, destinate
alla vendita, per un periodo non superiore ad anni due;
   b) di fissare per l'anno 2001 l'aliquota agevolata del 4 per mille
per i residenti dimoranti ad Erice Capoluogo.
   (Omissis).
   Emendamento  alla  proposta  di deliberazione iscritta al punto 11
dell'O.d.G dei lavori del C.C. n. 822 del 12 gennaio 2001.
   I   sottoscritti   consiglieri  comunali  propongono  il  seguente
emendamento  alla proposta di deliberazione n. 57 del 27 gennaio 2000
avente   ad   oggetto:  Imposta  Comunale  sugli  immobili  (I.C.I.).
Determinazione misura dell'aliquota per l'anno 2001:
   modificare  il  punto  a),  secondo  alinea, del dispositivo della
proposta  di deliberazione in questione riscrivendolo con il seguente
tenore: Per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto   passivo,   dell'imposta   dovuta   di  detraggono  fino  a
concorrenza   del   suo  ammontare,  lire  duecentocinquantamila  (L.
250.000)  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.
   (Omissis).
   01X4596
                          COMUNE DI FALCONE
   Il  comune  di  FALCONE  (provincia di Messina) ha adottato, il 29
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001, nella stessa
misura dell'anno 2000 e precisamente:
   a) 6 per mille per abitazione principale (prima casa);
   b)  6,50  per  mille per tutti gli altri immobili comprese le aree
edificabili;
   2.  di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita a
abitazione  principale del soggetto passivo (prima casa) nella misura
di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X4597
                         COMUNE DI FALOPPIO
   Il  comune di FALOPPIO (provincia di Como) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  per  l'anno  2001  le  seguenti aliquote relative
all'imposta comunale sugli immobili:
   Aliquota 5 per mille da applicare alle unita' catastali abitazione
principale dei residenti (aliquota ridotta);
   Aliquota  del  6 per mille da applicare a tutti gli altri immobili
(aliquota ordinaria).
   2.  di  confermare  la  detrazione  per  abitazione  principale di
importo
   pari  a  L. 200.000, cosi' come disciplinato dall'art. 8, comma 2,
del D.Lgs. n. 504/1992.
   (Omissis).
   01X4598
                         COMUNE DI FILOGASO
   Il comune di FILOGASO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il
31   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   2.  di  determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., nella
misura del 5/1000.
   (Omissis).
   01X4599
                      COMUNE DI FINO DEL MONTE
   Il  comune di FINO DEL MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  determinare  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune nella
misura unica del 5,5 per mille;
   2.  di  fissare  in  Euro  113,62  (L.  220.000) la detrazione per
l'abitazione  principale del soggetto passivo ai sensi della legge n.
104 del 5 febbraio 1992.
   (Omissis).
   01X45100
                        COMUNE DI FOGLIANISE
   Il comune di FOGLIANISE (provincia di Benevento) ha adottato, il 5
marzo  2001,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., nella misura del
sei  per  mille,  confermando  l'aliquota  applicata per l'anno 2000,
nonche' la detrazione di L. 240.000 per la prima casa.
   (Omissis).
   01X45101
                         COMUNE DI FOLLONICA
   Il  comune  di FOLLONICA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 9
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  l'anno  2000 le aliquote e le detrazioni
dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
   - Aliquota ordinaria 7 per mille;
   - Aliquota riservata alla unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale 5,5 per mille;
   2.  di  determinare  in  lire 300.000 la detrazione spettante alle
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
   3.   di  escludere  dai  benefici  di  cui  al  precedente  punto,
riconoscendo  pertanto  la sola detrazione di L. 200.000, ai soggetti
passivi  aventi immobili classificati catastalmente alle categorie A1
(abitazioni   tipo   signorile),   A8   (abitazioni   in  ville),  A9
(costruzioni di particolare pregio storico ed artistico);
   4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e
quindi  soggetta  ai  benefici  sia  dell'aliquota  ridotta che delle
detrazioni,  l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
   01X45102
                       COMUNE DI FONTANA LIRI
   Il comune di FONTANA LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il
9   febbraio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Aliquota:  6  per  mille  -  per  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale. Detrazione (200.000) duecentomila.
   Aliquota:  7 per mille - per gli immobili diversi dalle abitazioni
o  possedute  in  aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non
locati.
   (Omissis).
   01X45103
                           COMUNE DI FORIO
   Il  comune  di  FORIO  (provincia  di  Napoli)  ha  adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Dare  atto,  (Omissis) che le aliquote di imposta da applicare per
l'anno 2001, sono:
   aliquota   I.C.I.,  al  5  per  mille  da  applicare  alle  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale;
   aliquota   I.C.I.,  al  6  per  mille  da  applicare  alle  unita'
immobiliari   adibite  ad  abitazione,  appartenenti  alla  categoria
catastale A;
   aliquota   I.C.I.,  al  7  per  mille  da  applicare  alle  unita'
immobiliari  appartenenti  alle  categorie catastali diverse dalla A,
(B, C, D);
   Dare  atto,  che  resta  confermata a lire 400.000 l'importo della
detrazione  per  tutte  le  unita'  immobiliari adibite ad abitazione
principale;
   Dare  atto,  che  resta  confermata  la  detrazione per abitazione
principale  a  L.  500.000  ai portatori di handicap con attestato di
invalidita' civile. a' inteso che tale detrazione si applica in tutti
i  casi  in  cui a' presente nel nucleo familiare (stato di famiglia)
del soggetto di imposta un portatore di handicap;
   Dare  atto,  che  a'  considerata  abitazione  principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquistano  la  residenza  in  istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
   01X45104
                   COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE
   Il  comune  di  FRASSINELLE  POLESINE  (provincia  di  Rovigo)  ha
adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'Imposta Comunale
sugli  Immobili  (I.C.I.), che sara' applicata nella misura unica del
5,75 per mille.
   2.  di  confermare  contestualmente  in  L.  200.000 la detrazione
dell'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale.
   (Omissis).
   01X45105
                          COMUNE DI GALEATA
   Il  comune di GALEATA (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il
24   gennaio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
   -  5,5  per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente
adibite   ad   abitazione   principale  e  sul  valore  delle  unita'
immobiliari  equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art.
15  del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna;
   - 6 per mille sul valore degli altri immobili;
   -  7  per  mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6,
comma  1,  del  regolamento  comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna.
   (Omissis).
   01X45106
                    COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
   Il  comune  di GALLICANO NEL LAZIO (provincia di Roma) ha adottato
il   9  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  approvare  le  aliquote  dell'I.C.I., per l'anno 2001 come
segue:
   A) aliquota ordinaria nella misura del 6,9 per mille;
   B)  aliquota  agevolata  al  6  per  mille  per tutti gli immobili
posseduti da persone fisiche, compresi i soci di cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, adibiti ad abitazione principale;
   C)  aliquota,  agevolata  nella  misura  del 5,5 per mille per gli
immobili  adibiti  ad  attivita' commerciali, artigianali nell'ambito
del Centro Storico, cosi' come perimetrato ai sensi di legge, purche'
sussista  in  capo allo stesso soggetto la titolarita' dell'esercizio
dell'impresa  e  la  titolarita' del diritto di proprieta' o di altro
diritto reale sull'immobile;
   2.  di proporre la conferma altresi' della detrazione per la prima
abitazione  attualmente  in vigore in L. 200.000, dando atto che tale
detrazione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa  adibite ad abitazione
principale  dei  soci  assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
   (Omissis).
   01X45107
                          COMUNE DI GALLIO
   Il  comune  di  GALLIO  (provincia  di Vicenza) ha adottato, il 16
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. Di applicare le seguenti aliquote per l'anno 2001:
   - aliquota ordinaria: 6,8 per mille da applicarsi sul valore degli
immobili diversi quelli di seguito citati;
   -  aliquota  ridotta  per unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze: 5 per mille;
   2.  di  confermare  in  L.  250.000,  la  misura  della detrazione
dell'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale dal soggetto passivo;
   3.  di  stabilire  la detrazione di L. 300.000 sull'I.C.I., dovuta
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale   ai  soggetti  passivi  che  si  trovano  nelle  seguenti
situazioni:
   b)  godimento  della sola pensione sociale, oltre al reddito della
sola prima casa; per piu' componenti il nucleo familiare, ovviamente,
le pensioni sociali sono cumulabili;
   c)  in alternativa al precedente punto b): godimento di un reddito
complessivo  del  nucleo  familiare,  dichiarato  ai  fini  IRPEF per
l'esercizio  precedente  a  quello  in  cui  viene versata l'imposta,
adeguatamente   documentata   dai   modelli  740,  101,  201,  ecc..,
rilasciati  dal  datore di lavoro, entro il tetto del "minimo vitale"
fissato dal Comune di Gallio con propria deliberazione, relativamente
all'anno cui si riferisce al reddito goduto.
   (Omissis).
   01X45108
                        COMUNE DI GAMBELLARA
   Il  comune  di  GAMBELLARA  (provincia  di Vicenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di   confermare   per   l'anno  2001,  le  seguenti  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
   a) 4,5 per mille per:
   -  le  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione principale e le
relative pertinenze di cui all'art. 5 del regolamento I.C.I.,
   -  le  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura
privata  registrata,  a  parenti in linea retta entro il 1o grado che
abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza;
   -  gli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  concessi in
locazione  all'assegnatario  con  patto  di futura vendita e riscatto
occupati ad uso abitazione dall'assegnatario e dai suoi familiari;
   -  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in
istituti  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che la stessa non
risulti locata;
   -  due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
sia stata presentata all'Ufficio del Territorio regolare richiesta di
variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime;
   b) 4 per mille:
   -  per  i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  e  l'alienazione di immobili per un periodo comunque
non superiore a tre anni;
   -  per  le  unita'  immobiliari, categorie da A1 a A8, destinate a
residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare
disponga di un reddito non superiore a L. 50.000.000;
   c)  7  per  mille  per  le  unita'  immobiliari classificate nella
categoria  catastale da A1 a A8 non locate da almeno un anno al 31/12
dell'anno precedente;
   d) 5,5 per mille per i restanti immobili;
   2. di detrarre all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale e relative pertinenze e per le fattispecie
di  cui  all'art.  6 dello stesso regolamento, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
   (Omissis).
   01X45109
                   COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO
   Il   comune  di  GARBAGNATE  MONASTERO  (provincia  di  Lecco)  ha
adottato,  il  12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella misura unica del 5 per mille (cinque
per  mille),  confermando  in  tal  senso  la  percentuale degli anni
precedenti;
   2)  di  confermare  per  l'anno  2001, il valore venale delle aree
fabbricabili  determinato  con  deliberazione consiliare n. 13 del 25
marzo 1999;
   3)   di   confermare  la  detrazione  spettante  per  l'abitazione
principale in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X45110
                      COMUNE DI GARDONE RIVIERA
   Il  comune  di GARDONE RIVIERA (provincia di Brescia) ha adottato,
il  12  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
da  applicare  nel  comune  di  Gardone Riviera per l'anno 2001, come
segue:
   aliquota   ridotta:  misura  del  4,5  per  mille  per  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale;
   aliquota  ordinaria:  misura  del  6 per mille per tutti gli altri
immobili.
   (Omissis).
   01X45111
                          COMUNE DI GESICO
   Il  comune  di  GESICO  (provincia  di  Cagliari)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  confermare  per l'anno 2001, le seguenti aliquote e detrazioni
ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:
   abitazione principale 4 per mille detrazione L. 200.000;
   Terreni,  aree  fabbricabili  ed  altri fabbricati: aliquota 5 per
mille.
   (Omissis).
   01X45112
                         COMUNE DI GIAGLIONE
   Il  comune  di  GIAGLIONE  (provincia di Torino) ha adottato, il 2
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   2)  di  determinare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura del 6 per mille per tutte le
unita'  immobiliari,  confermando  in  L.  200.000  la detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo d'imposta.
   (Omissis).
   01X45113
                         COMUNE DI GIULIANA
   Il  comune  di  GIULIANA  (provincia  di  Palermo) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di   determinare   l'aliquota  dell'imposta  comunale  immobiliare
(I.C.I.),  per  l'anno  2001,  da  applicare  in questo comune, nella
misura unica del cinque per mille;
   di determinare la detrazione per l'abitazione principale (.I.C.I),
per  l'anno  2001,  da applicare in questo comune, nella misura di L.
200.000.
   (Omissis).
   01X45114
                         COMUNE DI GIVOLETTO
   Il  comune  di  GIVOLETTO  (provincia  di  Torino) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno  2001,  nella misura del 5,5 per mille, unica per tutti i tipi
di immobili.
   (Omissis).
   01X45115
                          COMUNE DI GORDONA
   Il  comune  di  GORDONA  (provincia di Sondrio) ha adottato, il 23
gennaio  2001, e 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di determinare, con effetto dal 1o gennaio 2001, nelle seguenti
misure,  le  aliquote  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504;
   aliquota ordinaria 5 per mille;
   aliquota abitazione principale 4 per mille.
   (Omissis).
   2)  di aumentare, con effetto dal 1o gennaio 2001, da L. 200.000 a
L.  250.000  la  detrazione  I.C.I.  dovuta per le unita' immobiliari
censite  nelle  categorie  A/2,  A/3,  A/4,  comprese  le pertinenze,
direttamente adibite ad abitazione principali dai soggetti passivi di
imposta.
   3) di dare atto che per le unita' immobiliari direttamente adibite
ad  abitazioni  principali non censite nelle categorie A/2, A/3, A/4,
la detrazione di imposta per l'anno 2001, sara' di L. 250.000.
   (Omissis).
   01X45116
                        COMUNE DI GOTTOLENGO
   Il  comune  di  GOTTOLENGO  (provincia di Brescia) ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata da questo comune nella
misura unica del 5,5 per mille.
   (Omissis).
   1)  di  determinare  in  L. 500.000 la detrazione per l'abitazione
principale nei seguenti casi:
   a)  proprietari  di abitazione principale che facciano parte di un
nucleo  familiare  monoreddito,  che  l'abitazione  in  questione sia
l'unica posseduta e che gli interessati siano in cassa integrazione o
disoccupati;
   b)  pensionati  ultrasessantenni  proprietari solo dell'abitazione
principale  che facciano parte di un nucleo familiare composto da una
persona  e  con valore di ISE pari a L. 17.000.000 oppure composto da
due persone e con valore di ISE di L. 20.690.000;
   2)   che  per  avere  diritto  alla  detrazione  per  l'abitazione
principale  il  contribuente  dovra'  presentare  all'ufficio tributi
entro  il 31 maggio 2001 apposita domanda con unita la documentazione
fiscale ed ogni altro documento comprovante il diritto ad usufruirne;
   3)  di  stabilire che il pagamento per il 2001 potra' avvenire per
il solo tramite del tesoriere comunale sia direttamente presso i suoi
sportelli  sia  con bollettino di conto corrente postale intestato al
tesoriere;
   (Omissis).
   01X45117
                          COMUNE DI GRECCIO
   Il  comune  di  GRECCIO  (provincia  di  Rieti) ha adottato, il 15
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per  l'anno  2001,  nella  misura  del  5,5  per  mille pari a quella
applicata per il 2000;
   2) di determinare in L. 200.000 la detrazione sulla prima casa.
   (Omissis).
   01X45118
                        COMUNE DI GROPPARELLO
   Il comune di GROPPARELLO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 6
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)   di  determinare  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune
nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali indicate in
premessa e del 6,6 per mille per altri immobili;
   2) di applicare la detrazione di L. 200.000.
   (Omissis).
   00A4534-119
                          COMUNE DI IMPERIA
   Il comune di IMPERIA ha adottato, il 28 novembre 2000, le seguenti
deliberazioni   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  stabilire  la  determinazione dell'aliquota I.C.I. 2001, cosi'
come segue:
   aliquota  del  4,5  per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale;
   aliquota  del 6,8 per mille per tutti gli altri casi, quali unita'
immobiliari   possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  ed
appartenenti  alla categoria catastale A, ai fabbricati diversi dalle
abitazioni  appartenenti  alle  categorie  B,  C,  e  D  ed alle aree
fabbricabili.
   (Omissis).
   di  stabilire  che  per l'anno 2001, la detrazione I.C.I. relativa
alle  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale sia solo ed
esclusivamente  quella  stabilita  dall'art.  8,  comma 2 del decreto
legislativo  n.  504/1992,  ovvero  L. 200.000, rapportate al periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste.
   di considerare anche per l'anno 2001, quale abitazione principale
   l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  e  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
   01X45120
                     COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO
   Il comune di ISCHIA DI CASTRO (provincia di Viterbo), ha adottato,
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 2000, nella misura del 5 per mille;
   b)   dare  atto  che  per  l'anno  2001,  le  detrazioni  verranno
diversificate come segue:
   abitazioni  principali  di proprieta' di ultrasessantacinquenni L.
250.000;
   tutte le altre abitazioni principali L. 200.000.
   (Omissis).
   01X4535-121
                      COMUNE DI ISOLA DEL PIANO
   Il  comune  di  ISOLA DEL PIANO (provincia di Pesaro e Urbino), ha
adottato  il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  determinare  le  aliquote  per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, come segue:
   6,25  per  mille per tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad
abitazione principale;
   7  per  mille  per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni non
locate;
   2)  di  rendere  applicabile  in  questo comune la norma di cui al
comma  56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
a' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata;
   3)  di  rendere  applicabile  in  questo comune la norma di cui al
comma  5,  dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissando
l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 (quattro) per mille a favore di
proprietari  che  eseguano  interventi  volti  al  recupero di unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero   di   immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici  ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse  o  posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di
sottotetti.  L'aliquota  agevolata  a'  applicata  limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori.
   (Omissis).
   01X4535-122
                         COMUNE DI LA LOGGIA
   Il  comune  di LA LOGGIA (provincia di Torino), ha adottato, il 18
gennaio  2001  e  il  7  febbraio  2001, le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  di  confermare  per  l'anno  2001,  l'aliquota ordinaria nella
misura del 7 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e
per  tutte  le  unita' immobiliari possedute che non siano adibite ad
abitazione principale;
   2)  di ridurre per l'anno 2001, l'aliquota applicabile alle unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione principale e alle sue pertinenze
dal 5,3 per mille al 5 per mille.
   (Omissis).
   1)   di   confermare  la  misura  della  detrazione  prevista  per
l'immobile adibito abitazione principale in L. 250.000, pari a 129,11
Euro;
   2)  di  dare  atto  che l'ammontare della detrazione, se non trova
totale  capienza  nell'imposta  dovuta  per  l'abitazione principale,
viene  computato,  per  la  parte residua, sull'imposta dovuta per le
pertinenze,  cosi' come previsto dall'art. 5, comma 3 del Regolamento
comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
   3)  di  dare  atto  che  le disposizioni di cui sopra si applicano
anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti  autonomi per le case popolari, casi come previsto dall'art.
5,  comma  4  del Regolamento comunale sull'applicazione dell'Imposta
comunale sugli immobili.
   4)  di  dare  atto  della  riduzione  del  50%  dell'imposta per i
fabbricati   non   agibili   previa  presentazione  di  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi della legge 4
gennaio  1968, n. 15, cosi' come previsto dall'all. 9 del Regolamento
comunale sopra citato;
   5) di confermare l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione
previste  per  l'abitazione  principale  ai fabbricati posseduti o in
usufrutto  ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purche' i
fabbricati  stessi non siano locati, come previsto dall'art. 3, comma
56 della legge n. 662/1996;
   6)  di dare atto dell'applicabilita' dell'aliquota ridotta e della
detrazione   alle  unita'  immobiliari  destinate  ad  uso  abitativo
concesse  in  uso  o  comodato  gratuito  a  parenti in linea retta e
collaterale  sino  al  terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti,
zii  e  nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente,
agli  affini  entro  il  secondo  grado  (suoceri,  generi  e  nuore,
cognati), a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola
unita' Immobiliare, cosi' come previsto dall'art. 6 del
   Regolamento suindicato.
   (Omissis).
   00A4535-123
                       COMUNE DI LAMPORECCHIO
   Il  comune di LAMPORECCHIO (provincia di Pistoia), ha adottato, il
17   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1)  ....  Omissis ..., ai fini della determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001;
   a)  confermare  per  quanto  concerne  gli  alloggi non locati, la
misura  dell'aliquota  I.C.I. definita per l'anno 2001, pari al 7 per
mille;
   b) confermare per quanto concerne gli immobili di enti senza scopi
di  lucro,  la  misura dell'aliquota I.C.I. definita per l'anno 2001,
pari al 4 per mille;
   c)  confermare per quanto concerne l'abitazione principale nonche'
le  altre  tipologie di immobili non ricomprese nei punti a) e b), la
misura  dell'aliquota  I.C.I.  applicata negli anni precedenti, anche
per l'anno 2001, pari al 6 per mille;
   d)  stabilire  la  detrazione per la prima casa nella misura di L.
200.000,  dando  atto  che  le pertinenze delle abitazioni principali
sono soggette allo stesso regime fiscale delle abitazioni principali;
   e)  stabilire  di  elevare a L. 500.000 la detrazione per la prima
casa  occupata  da  soggetti all'interno del cui nucleo familiare sia
presente   un   soggetto   riconosciuto  portatore  di  handicap  con
invalidita'  pari  o  superiore  al  75%,  al  fine  di ottenere tale
detrazione  gli  interessati  devono produrre ogni anno la necessaria
documentazione.
   (Omissis).
   01X4535-124
                      COMUNE DI LANZO D'INTELVI
   Il  comune di LANZO D'INTELVI (provincia di Como), ha adottato, il
21   dicembre   2000,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1) di stabilire per l'anno 2001, le seguenti aliquote:
   prima casa, 4,5 per mille e detrazioni di L. 240.000;
   seconda  casa,  e  tutti  gli  altri  immobili,  comprese  le aree
edificabili, soggetti all'imposta 5,5 per mille.
   (Omissis).
   01X4535-125
                         COMUNE DI LARCIANO
   Il  comune  di  LARCIANO  (provincia di Pistoia) ha adottato, il 7
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  le seguenti aliquote e detrazione relativamente
all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001:
   aliquota ordinaria - 7 per mille;
   aliquota  abitazione  principale  (e  relative  pertinenze come da
regolamento I.C.I.) - 6,5 per mille;
   detrazione per abitazione principale L. 250.000.
   2.  di  dare  atto  che  ai sensi del vigente regolamento comunale
I.C.I.,  ai  fini  delle  agevolazioni in materia di imposta comunale
sugli   immobili  si  considerano  parte  integrante  dell'abitazione
principale  le  sue  pertinenze,  anche  se distintamente iscritte in
catasto,  alle  condizioni  previste  dall'art.  1-bis  del  medesimo
regolamento;
   3.  di  dare  atto  che  in  ossequio  all'art.  1-ter del vigente
regolamento  comunale  I.C.I., sono considerate abitazione principale
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
   01X45126
                          COMUNE DI LASNIGO
   Il  comune  di  LASNIGO  (provincia  di  Como)  ha adottato, il 26
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I. nella
misura  del  6 per mille, per tutti i casi diversi dalle abitazioni o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
   2.  di  confermare  l'aliquota  dell'I.C.I.  per l'anno 2001 nella
misura  del  5  per  mille per le persone fisiche, soggetti passivi e
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
   3.  di  confermare  la  detrazione per l'abitazione principale dei
soggetti passivi in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X45127
                         COMUNE DI LAURIANO
   Il  comune  di  LAURIANO  (provincia di Torino) ha adottato, il 26
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  per  l'anno  2001,  le  seguenti aliquote per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
   ordinaria: 5,5 per mille;
   fabbricati   posseduti   in   aggiunta  all'abitazione  principale
(seconda casa): 6,5 per mille;
   2.  di  confermare  per  l'anno 2001, la detrazione di imposta per
l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 210.000,
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione.
   (Omissis).
   01X45128
                      COMUNE DI LECCE NEI MARSI
   Il  comune di LECCE NEI MARSI (provincia di l'Aquila) ha adottato,
il  13  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  diminuire  per  l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille
per  i  fabbricati  e  di  confermare  al  4  per  mille  per le aree
fabbricabili,  confermando  la detrazione per l'abitazione principale
di L. 200.000.
   (Omissis).
   01X45129
                           COMUNE DI LENO
   Il  comune  di  LENO  (provincia  di  Brescia)  ha adottato, il 18
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
   6,5 per mille aliquota ordinaria;
   6  per mille per le abitazioni principali con detrazione pari a L.
200.000.
   (Omissis).
   01X45130
                      COMUNE DI LICCIANA NARDI
   Il  comune  di  LICCIANA  NARDI  (provincia  di  Massa Carrara) ha
adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 come di seguito specificato:
   a) aliquota ordinaria: 6,8 per mille;
   b) aliquota ridotta da applicare sul valore degli immobili adibita
ad abitazione principale: 5,3 per mille.
   (Omissis).
   01X45131
                         COMUNE DI LIGONCHIO
   Il  comune  di LIGONCHIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato,
il  19  dicembre  2000,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   aliquota  del  2  per  mille a favore dei proprietari che eseguono
interventi   volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  dichiarate
inagibili  o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine
di  renderli  abitabili per residenze o per attivita' terziarie. Tale
aliquota agevolata viene applicata per la durata di 3 anni dalla data
di inizio lavori;
   aliquota  del  5,5  per mille per l'immobile adibito ad abitazione
principale;
   aliquota ordinaria 6 per mille;
   aliquota del 6,5 per mille per seconde case, intendendosi con tale
denominazione   le  unita'  immobiliari  non  adibite  ad  abitazione
principale  e  tenute  a  disposizione  dai propri possessori per uso
diretto, stagionale o periodico.
   La detrazione per l'abitazione principale a' elevata da L. 200.000
a  L.  250.000, per l'unita' immobiliare posseduta da persone fisiche
che rientrino in una delle seguenti categorie:
   1)  nucleo con 3 o piu' figli risultanti a carico, che disponga di
un  reddito  famigliare  complessivo  non  superiore a L. 80.000.000,
annui  lordi,  (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo
anche dei redditi esenti ai fini Irpef o assoggettati a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento;
   2)  per le coppie residenti di sposi per i primi 3 anni successivi
a  quello  di  matrimonio,  che  dispongano  di un reddito famigliare
complessivo  non  superiore  a  L.  80.000.000, annui lordi, (come da
ultima  dichiarazione  dei  redditi)  comprensivo  anche  dei redditi
esenti  ai  fini  Irpef o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento.
   (Omissis).
   01X45132
                          COMUNE DI LIMANA
   Il  comune  di  LIMANA  (provincia  di Belluno) ha adottato, il 31
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta
comunale sugli immobili:
   aliquota ordinaria 6 per mille;
   aliquota per abitazione principale 4 per mille;
   2.  di  stabilire  per  l'anno  2001  la  seguente  detrazione  da
applicare  all'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione principale: L. 250.000;
   3.  di  considerare  per  l'anno  2001,  ai fini dell'applicazione
dell'imposta,   quali   abitazioni   principali  le  seguenti  unita'
immobiliari:
   le  pertinenze  dell'abitazione principale, anche se distintamente
iscritte  in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali
alla stessa abitazione;
   le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che le stesse non risultino locate;
   4.  di confermare i valori di riferimento per le diverse tipologie
di  aree  edificabili approvate con deliberazione consiliare n. 4 del
1o febbraio 2000.
   (Omissis).
   01X45133
                          COMUNE DI LOMAZZO
   Il  comune  di  LOMAZZO  (provincia  di  Como)  ha adottato, il 15
febbraio 2001 e 23 gennaio 2001, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire  per  l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504 nelle medesime misure previste
per l'anno 2000, ovvero:
   aliquota abitazione principale: 4,75 per mille;
   aliquota altri immobili: 6 per mille;
   2.  di  confermare  altresi'  ai  sensi dell'art. 1, comma 5 della
legge   n.  449/1997  l'aliquota  del  4  per  mille  per  abitazione
principale  e 5 per mille per altri immobili a favore dei proprietari
che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti;
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 58, comma
3  del  decreto  legislativo  n. 446/1997 le detrazioni d'imposta per
l'anno 2001 come appresso indicato:
   abitazioni  principali  classificate  in  categoria A1, A8, A9: L.
200.000;
   altre  abitazioni  principali, eccetto quelle classificate A1, A8,
A9: L. 250.000;
   a tutela delle classi piu' deboli quali cassaintegrati, lavoratori
in  mobilita'  e  in  disoccupazione,  nuclei  familiari  composti da
pensionati  e/o  lavoratori  dipendenti,  a condizione che abbiano un
reddito  imponibile  complessivo familiare come sotto specificato e a
condizione  che  la  loro  abitazione principale (non classificata in
categoria  A1, A8, A9) sia l'unico immobile posseduto, la detrazione,
a richiesta, a' elevata a: L. 400.000.

    Numero dei componenti      Reddito imponibile complessivo
    del nucleo familiare      del nucleo familiare (in Lire)
             1                         27.000.000
             2                         32.000.000
             3                         38.000.000
             4                         44.000.000
             5                         50.000.000
             Oltre     + 2.000.000 per ogni ulteriore componente
   (Omissis).
   01X45134
                      COMUNE DI LONATE CEPPINO
   Il  comune di LONATE CEPPINO (provincia di Varese) ha adottato, il
1o   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  dare  atto  che, ferma restando la misura dell'aliquota I.C.I.
per l'anno 2001, si intende applicata come segue:
   aliquota ordinaria (altri fabbricati) 5,7 per mille;
   aliquota  ridotta  (abitazione  principale  e  pertinenze) 4,9 per
mille.
   (Omissis).
   01X45135
                           COMUNE DI LONDA
   Il comune di LONDA (provincia di Firenze) ha adottato, il 12 marzo
2001,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  per  l'anno  2001, ai sensi e per gli effetti
dell'art.   6  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  le  aliquote  ai  fini dell'imposta
comunale immobiliare come segue:
   5,50  per  mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  e pertinenze anche se distintamente inscritte
in  catasto  sulla  base  delle  norme  di  cui al regolamento I.C.I.
approvato con delibera C.C. n. 7 del 25 marzo 1999, esecutivo;
   7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
   2.  di  stabilire  come  segue:  ai sensi dell'art. 8, comma 3 del
decreto  legislativo  n.  504/1992,  la  misura  della detrazione per
l'abitazione principale:
   L. 200.000 detrazione ordinaria per l'abitazione principale;
   L.  300.000  detrazione  a  favore di nuclei familiari con reddito
complessivo da L. 12.000.000 a L. 15.000.000;
   L. 400.000 detrazione per nuclei familiari con reddito complessivo
da L. 9.000.000 a L. 12.000.000;
   L. 500.000 detrazione per nuclei familiari con reddito complessivo
fino a L. 9.000.000;
   3. di stabilire come segue le modalita' e condizioni per usufruire
delle  maggiori detrazioni di imposta fissare con il precedente punto
n. 2):
   a) per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto reale
di  godimento  sull'immobile e i familiari fiscalmente a carico quali
risultano dalla famiglia anagrafica;
   b)   per  usufruire  della  detrazione  a'  necessario  presentare
autocertificazione a cura del contribuente secondo moduli predisposti
dall'ufficio  tributi del comune, entro il 30 giugno, direttamente al
protocollo comunale o mediante raccomandata a.r.;
   c) le condizioni per usufruire della maggiore detrazione sono:
   possesso di unica abitazione nel territorio dello Stato italiano;
   residenza nell'abitazione dell'intero nucleo familiare.
   (Omissis).
   01X45136
                         COMUNE DI LOREGGIA
   Il  comune  di  LOREGGIA  (provincia  di  Padova)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   2.  di fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura
unica  del  5  per  mille.  La detrazione per l'abitazione principale
sara' di L. 200.000. Essa viene elevata a L. 270.000 nei casi ed alle
condizioni  stabiliti  con deliberazione del consiglio comunale n. 11
del  29 febbraio 2000. Vengono confermate tutte le altre agevolazioni
previste nella sopraccitata deliberazione.
   (Omissis).
   01X45137
                           COMUNE DI LOZZA
   Il  comune  di LOZZA (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di confermare per l'anno 2001 l'aliquota attualmente in vigore per
l'imposta  comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille ed
in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X45138
                   COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA
   Il  comune  di  LUGAGNANO  VAL  D'ARDA  (provincia di Piacenza) ha
adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di   determinare,  (omissis)  le  aliquote,  le  detrazioni  e  le
agevolazioni  per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2001 come segue:
   1)  aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 2001: 6
per mille;
   2) aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 2001 per
le abitazioni principali: 5,5 per mille;
   3.1)  detrazione  d'imposta  per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale dal soggetto passivo d'imposta L.
250.000;
   3.2)  detrazione  d'imposta di L. 300.000 per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di
imposta appartenente ad una delle seguenti categorie:
   a) portatore di handicap in possesso dell'attestato di invalidita'
civile  e  beneficiario  della relativa rendita erogata dal Ministero
degli interni;
   b) titolari di pensione sociale erogata dall'I.N.P.S.
   i  contribuenti  di cui al presente punto 3.2) dovranno presentare
apposita   richiesta   ed   autocertificazione   nella  quale  devono
dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice
fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il
riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 300.000.
   la   richiesta  autocertificazione  dovra'  essere  presentata  al
comune,   ufficio   tributi,   oppure   spedita  per  posta  a  mezzo
raccomandata  entro  la  data  di scadenza dell'acconto I.C.I. (prima
rata)  per  l'anno  2001.  L'amministrazione  comunale  si riserva di
richiedere  documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel  caso  di  dichiarazione  infedele verranno applicate le sanzioni
previste dal decreto legislativo n. 472/1998.
   dalla  maggiore  detrazione di L. 300.000 restano escluse tutte le
abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9.
   a'  considerata  abitazione  principale anche l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
   4) stabilire un'aliquota agevolata del 3 per mille e per la durata
di  tre  anni  dall'inizio  dei  lavori, a favore dei proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabilitabili  o interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzo di sottotetti. (legge 27 dicembre
1997, n. 449, art. 1, comma 5).
   (Omissis).
   01X45139