COMUNE DI DORIO; Il comune di DORIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: ----> Vedere tabella di pag. 30 <---- 01X4592; COMUNE DI DRESANO Il comune di DRESANO (provincia di Milano) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di fissare per l'anno 2001, l'aliquota d'imposta I.C.I. nella mi- sura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' le altre unita' immobiliari diverse dalle precedenti; 2) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene fissata in L. 200.000; 3) di dare atto che alle pertinenze, come qualificate ai sensi dell'art. 817 del Codice civile, quali cantine, box e posti macchina, deve essere applicato lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, con esclusione della detrazione d'imposta. (Omissis). 01X4593 COMUNE DI ELMAS Il comune di ELMAS (provincia di Cagliari) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: - 4 per mille nella fattispecie di abitazione principale prevista dall'art. 17 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli immobili (C.C. 94/98); - 5,5 per mille per le restanti fattispecie; b) di stabilire l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 250.000. (Omissis). 01X4594 COMUNE DI ERBUSCO Il comune di ERBUSCO (provincia di Brescia) ha adottato, il 5 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., che sara' applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000; 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del C.C. n. 91 del 12 dicembre 1998, esecutiva, sono parimenti considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta. (Omissis). 01X4595 COMUNE DI ERICE Il comune di ERICE (provincia di Trapani) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di confermare, per l'anno 2001, i criteri, le aliquote e l'ammontare delle detrazioni per l'abitazione principale dell'imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.), fissati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 del 27 dicembre 1999, nelle seguenti misure: Aliquota ordinaria 5,5 per mille; Per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare (L. 230.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Aliquota agevolata 5 per mille: 1. l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2. gli altri alloggi locati con contratto registrato; 3. le abitazioni possedute da imprese di costruzione, destinate alla vendita, per un periodo non superiore ad anni due; b) di fissare per l'anno 2001 l'aliquota agevolata del 4 per mille per i residenti dimoranti ad Erice Capoluogo. (Omissis). Emendamento alla proposta di deliberazione iscritta al punto 11 dell'O.d.G dei lavori del C.C. n. 822 del 12 gennaio 2001. I sottoscritti consiglieri comunali propongono il seguente emendamento alla proposta di deliberazione n. 57 del 27 gennaio 2000 avente ad oggetto: Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione misura dell'aliquota per l'anno 2001: modificare il punto a), secondo alinea, del dispositivo della proposta di deliberazione in questione riscrivendolo con il seguente tenore: Per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dell'imposta dovuta di detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, lire duecentocinquantamila (L. 250.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X4596 COMUNE DI FALCONE Il comune di FALCONE (provincia di Messina) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001, nella stessa misura dell'anno 2000 e precisamente: a) 6 per mille per abitazione principale (prima casa); b) 6,50 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili; 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo (prima casa) nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X4597 COMUNE DI FALOPPIO Il comune di FALOPPIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: Aliquota 5 per mille da applicare alle unita' catastali abitazione principale dei residenti (aliquota ridotta); Aliquota del 6 per mille da applicare a tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria). 2. di confermare la detrazione per abitazione principale di importo pari a L. 200.000, cosi' come disciplinato dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992. (Omissis). 01X4598 COMUNE DI FILOGASO Il comune di FILOGASO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare anche per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., nella misura del 5/1000. (Omissis). 01X4599 COMUNE DI FINO DEL MONTE Il comune di FINO DEL MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di fissare in Euro 113,62 (L. 220.000) la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. (Omissis). 01X45100 COMUNE DI FOGLIANISE Il comune di FOGLIANISE (provincia di Benevento) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., nella misura del sei per mille, confermando l'aliquota applicata per l'anno 2000, nonche' la detrazione di L. 240.000 per la prima casa. (Omissis). 01X45101 COMUNE DI FOLLONICA Il comune di FOLLONICA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: - Aliquota ordinaria 7 per mille; - Aliquota riservata alla unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5,5 per mille; 2. di determinare in lire 300.000 la detrazione spettante alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; 3. di escludere dai benefici di cui al precedente punto, riconoscendo pertanto la sola detrazione di L. 200.000, ai soggetti passivi aventi immobili classificati catastalmente alle categorie A1 (abitazioni tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (costruzioni di particolare pregio storico ed artistico); 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi soggetta ai benefici sia dell'aliquota ridotta che delle detrazioni, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X45102 COMUNE DI FONTANA LIRI Il comune di FONTANA LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Aliquota: 6 per mille - per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Detrazione (200.000) duecentomila. Aliquota: 7 per mille - per gli immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati. (Omissis). 01X45103 COMUNE DI FORIO Il comune di FORIO (provincia di Napoli) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Dare atto, (Omissis) che le aliquote di imposta da applicare per l'anno 2001, sono: aliquota I.C.I., al 5 per mille da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota I.C.I., al 6 per mille da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione, appartenenti alla categoria catastale A; aliquota I.C.I., al 7 per mille da applicare alle unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali diverse dalla A, (B, C, D); Dare atto, che resta confermata a lire 400.000 l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; Dare atto, che resta confermata la detrazione per abitazione principale a L. 500.000 ai portatori di handicap con attestato di invalidita' civile. a' inteso che tale detrazione si applica in tutti i casi in cui a' presente nel nucleo familiare (stato di famiglia) del soggetto di imposta un portatore di handicap; Dare atto, che a' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X45104 COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE Il comune di FRASSINELLE POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), che sara' applicata nella misura unica del 5,75 per mille. 2. di confermare contestualmente in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). 01X45105 COMUNE DI GALEATA Il comune di GALEATA (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: - 5,5 per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna; - 6 per mille sul valore degli altri immobili; - 7 per mille per gli alloggi non locati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili modificato ed integrato in seduta odierna. (Omissis). 01X45106 COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO Il comune di GALLICANO NEL LAZIO (provincia di Roma) ha adottato il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di approvare le aliquote dell'I.C.I., per l'anno 2001 come segue: A) aliquota ordinaria nella misura del 6,9 per mille; B) aliquota agevolata al 6 per mille per tutti gli immobili posseduti da persone fisiche, compresi i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibiti ad abitazione principale; C) aliquota, agevolata nella misura del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' commerciali, artigianali nell'ambito del Centro Storico, cosi' come perimetrato ai sensi di legge, purche' sussista in capo allo stesso soggetto la titolarita' dell'esercizio dell'impresa e la titolarita' del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sull'immobile; 2. di proporre la conferma altresi' della detrazione per la prima abitazione attualmente in vigore in L. 200.000, dando atto che tale detrazione si applica anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). 01X45107 COMUNE DI GALLIO Il comune di GALLIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di applicare le seguenti aliquote per l'anno 2001: - aliquota ordinaria: 6,8 per mille da applicarsi sul valore degli immobili diversi quelli di seguito citati; - aliquota ridotta per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 5 per mille; 2. di confermare in L. 250.000, la misura della detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo; 3. di stabilire la detrazione di L. 300.000 sull'I.C.I., dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni: b) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa; per piu' componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili; c) in alternativa al precedente punto b): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentata dai modelli 740, 101, 201, ecc.., rilasciati dal datore di lavoro, entro il tetto del "minimo vitale" fissato dal Comune di Gallio con propria deliberazione, relativamente all'anno cui si riferisce al reddito goduto. (Omissis). 01X45108 COMUNE DI GAMBELLARA Il comune di GAMBELLARA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) 4,5 per mille per: - le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze di cui all'art. 5 del regolamento I.C.I., - le unita' immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta entro il 1o grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza; - gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all'assegnatario con patto di futura vendita e riscatto occupati ad uso abitazione dall'assegnatario e dai suoi familiari; - l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia stata presentata all'Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime; b) 4 per mille: - per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni; - per le unita' immobiliari, categorie da A1 a A8, destinate a residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un reddito non superiore a L. 50.000.000; c) 7 per mille per le unita' immobiliari classificate nella categoria catastale da A1 a A8 non locate da almeno un anno al 31/12 dell'anno precedente; d) 5,5 per mille per i restanti immobili; 2. di detrarre all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e per le fattispecie di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X45109 COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO Il comune di GARBAGNATE MONASTERO (provincia di Lecco) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille (cinque per mille), confermando in tal senso la percentuale degli anni precedenti; 2) di confermare per l'anno 2001, il valore venale delle aree fabbricabili determinato con deliberazione consiliare n. 13 del 25 marzo 1999; 3) di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). 01X45110 COMUNE DI GARDONE RIVIERA Il comune di GARDONE RIVIERA (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel comune di Gardone Riviera per l'anno 2001, come segue: aliquota ridotta: misura del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota ordinaria: misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). 01X45111 COMUNE DI GESICO Il comune di GESICO (provincia di Cagliari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale 4 per mille detrazione L. 200.000; Terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati: aliquota 5 per mille. (Omissis). 01X45112 COMUNE DI GIAGLIONE Il comune di GIAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2) di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutte le unita' immobiliari, confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. (Omissis). 01X45113 COMUNE DI GIULIANA Il comune di GIULIANA (provincia di Palermo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), per l'anno 2001, da applicare in questo comune, nella misura unica del cinque per mille; di determinare la detrazione per l'abitazione principale (.I.C.I), per l'anno 2001, da applicare in questo comune, nella misura di L. 200.000. (Omissis). 01X45114 COMUNE DI GIVOLETTO Il comune di GIVOLETTO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille, unica per tutti i tipi di immobili. (Omissis). 01X45115 COMUNE DI GORDONA Il comune di GORDONA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 23 gennaio 2001, e 6 marzo 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare, con effetto dal 1o gennaio 2001, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota abitazione principale 4 per mille. (Omissis). 2) di aumentare, con effetto dal 1o gennaio 2001, da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione I.C.I. dovuta per le unita' immobiliari censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, comprese le pertinenze, direttamente adibite ad abitazione principali dai soggetti passivi di imposta. 3) di dare atto che per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali non censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, la detrazione di imposta per l'anno 2001, sara' di L. 250.000. (Omissis). 01X45116 COMUNE DI GOTTOLENGO Il comune di GOTTOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). 1) di determinare in L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale nei seguenti casi: a) proprietari di abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare monoreddito, che l'abitazione in questione sia l'unica posseduta e che gli interessati siano in cassa integrazione o disoccupati; b) pensionati ultrasessantenni proprietari solo dell'abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare composto da una persona e con valore di ISE pari a L. 17.000.000 oppure composto da due persone e con valore di ISE di L. 20.690.000; 2) che per avere diritto alla detrazione per l'abitazione principale il contribuente dovra' presentare all'ufficio tributi entro il 31 maggio 2001 apposita domanda con unita la documentazione fiscale ed ogni altro documento comprovante il diritto ad usufruirne; 3) di stabilire che il pagamento per il 2001 potra' avvenire per il solo tramite del tesoriere comunale sia direttamente presso i suoi sportelli sia con bollettino di conto corrente postale intestato al tesoriere; (Omissis). 01X45117 COMUNE DI GRECCIO Il comune di GRECCIO (provincia di Rieti) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille pari a quella applicata per il 2000; 2) di determinare in L. 200.000 la detrazione sulla prima casa. (Omissis). 01X45118 COMUNE DI GROPPARELLO Il comune di GROPPARELLO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali indicate in premessa e del 6,6 per mille per altri immobili; 2) di applicare la detrazione di L. 200.000. (Omissis). 00A4534-119 COMUNE DI IMPERIA Il comune di IMPERIA ha adottato, il 28 novembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire la determinazione dell'aliquota I.C.I. 2001, cosi' come segue: aliquota del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; aliquota del 6,8 per mille per tutti gli altri casi, quali unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale ed appartenenti alla categoria catastale A, ai fabbricati diversi dalle abitazioni appartenenti alle categorie B, C, e D ed alle aree fabbricabili. (Omissis). di stabilire che per l'anno 2001, la detrazione I.C.I. relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale sia solo ed esclusivamente quella stabilita dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, ovvero L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste. di considerare anche per l'anno 2001, quale abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X45120 COMUNE DI ISCHIA DI CASTRO Il comune di ISCHIA DI CASTRO (provincia di Viterbo), ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2000, nella misura del 5 per mille; b) dare atto che per l'anno 2001, le detrazioni verranno diversificate come segue: abitazioni principali di proprieta' di ultrasessantacinquenni L. 250.000; tutte le altre abitazioni principali L. 200.000. (Omissis). 01X4535-121 COMUNE DI ISOLA DEL PIANO Il comune di ISOLA DEL PIANO (provincia di Pesaro e Urbino), ha adottato il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, come segue: 6,25 per mille per tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale; 7 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni non locate; 2) di rendere applicabile in questo comune la norma di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto a' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3) di rendere applicabile in questo comune la norma di cui al comma 5, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fissando l'aliquota agevolata dell'I.C.I. al 4 (quattro) per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata a' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). 01X4535-122 COMUNE DI LA LOGGIA Il comune di LA LOGGIA (provincia di Torino), ha adottato, il 18 gennaio 2001 e il 7 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di confermare per l'anno 2001, l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e per tutte le unita' immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale; 2) di ridurre per l'anno 2001, l'aliquota applicabile alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e alle sue pertinenze dal 5,3 per mille al 5 per mille. (Omissis). 1) di confermare la misura della detrazione prevista per l'immobile adibito abitazione principale in L. 250.000, pari a 129,11 Euro; 2) di dare atto che l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, viene computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze, cosi' come previsto dall'art. 5, comma 3 del Regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 3) di dare atto che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, casi come previsto dall'art. 5, comma 4 del Regolamento comunale sull'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili. 4) di dare atto della riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati non agibili previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, cosi' come previsto dall'all. 9 del Regolamento comunale sopra citato; 5) di confermare l'applicabilita' dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purche' i fabbricati stessi non siano locati, come previsto dall'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996; 6) di dare atto dell'applicabilita' dell'aliquota ridotta e della detrazione alle unita' immobiliari destinate ad uso abitativo concesse in uso o comodato gratuito a parenti in linea retta e collaterale sino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente, agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati), a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola unita' Immobiliare, cosi' come previsto dall'art. 6 del Regolamento suindicato. (Omissis). 00A4535-123 COMUNE DI LAMPORECCHIO Il comune di LAMPORECCHIO (provincia di Pistoia), ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) .... Omissis ..., ai fini della determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001; a) confermare per quanto concerne gli alloggi non locati, la misura dell'aliquota I.C.I. definita per l'anno 2001, pari al 7 per mille; b) confermare per quanto concerne gli immobili di enti senza scopi di lucro, la misura dell'aliquota I.C.I. definita per l'anno 2001, pari al 4 per mille; c) confermare per quanto concerne l'abitazione principale nonche' le altre tipologie di immobili non ricomprese nei punti a) e b), la misura dell'aliquota I.C.I. applicata negli anni precedenti, anche per l'anno 2001, pari al 6 per mille; d) stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000, dando atto che le pertinenze delle abitazioni principali sono soggette allo stesso regime fiscale delle abitazioni principali; e) stabilire di elevare a L. 500.000 la detrazione per la prima casa occupata da soggetti all'interno del cui nucleo familiare sia presente un soggetto riconosciuto portatore di handicap con invalidita' pari o superiore al 75%, al fine di ottenere tale detrazione gli interessati devono produrre ogni anno la necessaria documentazione. (Omissis). 01X4535-124 COMUNE DI LANZO D'INTELVI Il comune di LANZO D'INTELVI (provincia di Como), ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1) di stabilire per l'anno 2001, le seguenti aliquote: prima casa, 4,5 per mille e detrazioni di L. 240.000; seconda casa, e tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili, soggetti all'imposta 5,5 per mille. (Omissis). 01X4535-125 COMUNE DI LARCIANO Il comune di LARCIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote e detrazione relativamente all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001: aliquota ordinaria - 7 per mille; aliquota abitazione principale (e relative pertinenze come da regolamento I.C.I.) - 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 250.000. 2. di dare atto che ai sensi del vigente regolamento comunale I.C.I., ai fini delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste dall'art. 1-bis del medesimo regolamento; 3. di dare atto che in ossequio all'art. 1-ter del vigente regolamento comunale I.C.I., sono considerate abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X45126 COMUNE DI LASNIGO Il comune di LASNIGO (provincia di Como) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille, per tutti i casi diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. di confermare la detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi in L. 200.000. (Omissis). 01X45127 COMUNE DI LAURIANO Il comune di LAURIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: ordinaria: 5,5 per mille; fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconda casa): 6,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001, la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 210.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 01X45128 COMUNE DI LECCE NEI MARSI Il comune di LECCE NEI MARSI (provincia di l'Aquila) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di diminuire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per i fabbricati e di confermare al 4 per mille per le aree fabbricabili, confermando la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). 01X45129 COMUNE DI LENO Il comune di LENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti: 6,5 per mille aliquota ordinaria; 6 per mille per le abitazioni principali con detrazione pari a L. 200.000. (Omissis). 01X45130 COMUNE DI LICCIANA NARDI Il comune di LICCIANA NARDI (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come di seguito specificato: a) aliquota ordinaria: 6,8 per mille; b) aliquota ridotta da applicare sul valore degli immobili adibita ad abitazione principale: 5,3 per mille. (Omissis). 01X45131 COMUNE DI LIGONCHIO Il comune di LIGONCHIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e/o volti all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attivita' terziarie. Tale aliquota agevolata viene applicata per la durata di 3 anni dalla data di inizio lavori; aliquota del 5,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale; aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota del 6,5 per mille per seconde case, intendendosi con tale denominazione le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale e tenute a disposizione dai propri possessori per uso diretto, stagionale o periodico. La detrazione per l'abitazione principale a' elevata da L. 200.000 a L. 250.000, per l'unita' immobiliare posseduta da persone fisiche che rientrino in una delle seguenti categorie: 1) nucleo con 3 o piu' figli risultanti a carico, che disponga di un reddito famigliare complessivo non superiore a L. 80.000.000, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini Irpef o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento; 2) per le coppie residenti di sposi per i primi 3 anni successivi a quello di matrimonio, che dispongano di un reddito famigliare complessivo non superiore a L. 80.000.000, annui lordi, (come da ultima dichiarazione dei redditi) comprensivo anche dei redditi esenti ai fini Irpef o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e dell'indennita' di accompagnamento. (Omissis). 01X45132 COMUNE DI LIMANA Il comune di LIMANA (provincia di Belluno) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota per abitazione principale 4 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2001 la seguente detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 250.000; 3. di considerare per l'anno 2001, ai fini dell'applicazione dell'imposta, quali abitazioni principali le seguenti unita' immobiliari: le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 4. di confermare i valori di riferimento per le diverse tipologie di aree edificabili approvate con deliberazione consiliare n. 4 del 1o febbraio 2000. (Omissis). 01X45133 COMUNE DI LOMAZZO Il comune di LOMAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 15 febbraio 2001 e 23 gennaio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle medesime misure previste per l'anno 2000, ovvero: aliquota abitazione principale: 4,75 per mille; aliquota altri immobili: 6 per mille; 2. di confermare altresi' ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997 l'aliquota del 4 per mille per abitazione principale e 5 per mille per altri immobili a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti; (Omissis). 1. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997 le detrazioni d'imposta per l'anno 2001 come appresso indicato: abitazioni principali classificate in categoria A1, A8, A9: L. 200.000; altre abitazioni principali, eccetto quelle classificate A1, A8, A9: L. 250.000; a tutela delle classi piu' deboli quali cassaintegrati, lavoratori in mobilita' e in disoccupazione, nuclei familiari composti da pensionati e/o lavoratori dipendenti, a condizione che abbiano un reddito imponibile complessivo familiare come sotto specificato e a condizione che la loro abitazione principale (non classificata in categoria A1, A8, A9) sia l'unico immobile posseduto, la detrazione, a richiesta, a' elevata a: L. 400.000. Numero dei componenti Reddito imponibile complessivo del nucleo familiare del nucleo familiare (in Lire) 1 27.000.000 2 32.000.000 3 38.000.000 4 44.000.000 5 50.000.000 Oltre + 2.000.000 per ogni ulteriore componente (Omissis). 01X45134 COMUNE DI LONATE CEPPINO Il comune di LONATE CEPPINO (provincia di Varese) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di dare atto che, ferma restando la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, si intende applicata come segue: aliquota ordinaria (altri fabbricati) 5,7 per mille; aliquota ridotta (abitazione principale e pertinenze) 4,9 per mille. (Omissis). 01X45135 COMUNE DI LONDA Il comune di LONDA (provincia di Firenze) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote ai fini dell'imposta comunale immobiliare come segue: 5,50 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze anche se distintamente inscritte in catasto sulla base delle norme di cui al regolamento I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 7 del 25 marzo 1999, esecutivo; 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; 2. di stabilire come segue: ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, la misura della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000 detrazione ordinaria per l'abitazione principale; L. 300.000 detrazione a favore di nuclei familiari con reddito complessivo da L. 12.000.000 a L. 15.000.000; L. 400.000 detrazione per nuclei familiari con reddito complessivo da L. 9.000.000 a L. 12.000.000; L. 500.000 detrazione per nuclei familiari con reddito complessivo fino a L. 9.000.000; 3. di stabilire come segue le modalita' e condizioni per usufruire delle maggiori detrazioni di imposta fissare con il precedente punto n. 2): a) per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto reale di godimento sull'immobile e i familiari fiscalmente a carico quali risultano dalla famiglia anagrafica; b) per usufruire della detrazione a' necessario presentare autocertificazione a cura del contribuente secondo moduli predisposti dall'ufficio tributi del comune, entro il 30 giugno, direttamente al protocollo comunale o mediante raccomandata a.r.; c) le condizioni per usufruire della maggiore detrazione sono: possesso di unica abitazione nel territorio dello Stato italiano; residenza nell'abitazione dell'intero nucleo familiare. (Omissis). 01X45136 COMUNE DI LOREGGIA Il comune di LOREGGIA (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. La detrazione per l'abitazione principale sara' di L. 200.000. Essa viene elevata a L. 270.000 nei casi ed alle condizioni stabiliti con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 29 febbraio 2000. Vengono confermate tutte le altre agevolazioni previste nella sopraccitata deliberazione. (Omissis). 01X45137 COMUNE DI LOZZA Il comune di LOZZA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota attualmente in vigore per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille ed in L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X45138 COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA Il comune di LUGAGNANO VAL D'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, (omissis) le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue: 1) aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 2001: 6 per mille; 2) aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 2001 per le abitazioni principali: 5,5 per mille; 3.1) detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta L. 250.000; 3.2) detrazione d'imposta di L. 300.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta appartenente ad una delle seguenti categorie: a) portatore di handicap in possesso dell'attestato di invalidita' civile e beneficiario della relativa rendita erogata dal Ministero degli interni; b) titolari di pensione sociale erogata dall'I.N.P.S. i contribuenti di cui al presente punto 3.2) dovranno presentare apposita richiesta ed autocertificazione nella quale devono dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 300.000. la richiesta autocertificazione dovra' essere presentata al comune, ufficio tributi, oppure spedita per posta a mezzo raccomandata entro la data di scadenza dell'acconto I.C.I. (prima rata) per l'anno 2001. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 472/1998. dalla maggiore detrazione di L. 300.000 restano escluse tutte le abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9. a' considerata abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 4) stabilire un'aliquota agevolata del 3 per mille e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabilitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5). (Omissis). 01X45139