(all. 4 - art. 1)
                         COMUNE DI SOMMATINO
   Il comune di SOMMATINO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  l'aliquota,  in misura unica, del 4 per mille per gli immobili
adibiti ad abitazioni principali;
   2. l'aliquota, in misura unica, del 4 per mille per il possesso di
fabbricati  non adibiti ad abitazioni principali, di aree edificabili
e  di  terreni  agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi
uso  destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione
o scambio a' diretta l'attivita' dell'impresa.
   (Omissis).
   01X45270
                          COMUNE DI SONDALO
   Il  comune  di  SONDALO  (provincia di Sondrio) ha adottato, il 20
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare,  per  l'anno  2001, in attuazione dell'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota
dell'imposta  comunale su tutti gli immobili nella misura del 5,5 per
mille, ad eccezione degli immobili di cui al successivo punto 3;
   2. di confermare, per l'anno 2001, la detrazione di L. 200.000 per
l'unita'   immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  prevista
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;
   3.  di  determinare, per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille
l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei seguenti casi:
   a) abitazioni non locate;
   b) abitazioni diverse dalla abitazione principale e/o possedute in
aggiunta  alla  abitazione  principale  e  tenute  a disposizione del
proprietario  soggetto passivo (c.d. seconde case), ad esclusione dei
fabbricati  siti fuori dai centri edificati come perimetrati ai sensi
della legge n. 865/1971 ovvero dai centri abitati come perimetrati ai
sensi  del  nuovo  codice  della strada ovvero siti in aree rurali di
montagna non dotate di nessuna forma di urbanizzazione;
   4. di dare atto che:
   per   abitazione   non  locata  si  intende  l'unita'  immobiliare
classificata o classificabile nel gruppo catastale "A" utilizzabile a
fini  abitativi  non  tenuta  a  disposizione  del possessore per uso
personale  diretto  e,  non locata con contratto d'affitto registrato
ne'  data  in comodato a terzi ne' concessa in uso gratuito ai propri
ascendenti  o  discendenti  in linea retta di primo grado (genitori e
figli), per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale
periodo   di   occupazione   deve   essere   comprovato  da  apposita
dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;
   non  a'  considerata  abitazione  non  locata l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitario a
seguito  di ricovero permanente, come da dichiarazione sostitutiva di
atto  notorio  da parte del soggetto passivo di imposta, a condizione
che la stessa non risulti locata o utilizzata da terzi (art. 3, comma
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
   per  le  unita' immobiliari non locate l'aliquota va rapportata ai
mesi dell'anno durante i quali l'abitazione non risulta locata;
   per  abitazione  tenuta  a disposizione o seconda casa, si intende
l'unita'   immobiliare   classificata  o  classificabile  nel  gruppo
catastale  "A",  idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento, e
che  il  suo  possessore a titolo di proprieta' o di diritto reale di
godimento  tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o
periodico  o  saltuario,  avendo  la propria abitazione principale in
altra unita' immobiliare;
   i  contribuenti  interessati  alla  riduzione  di  aliquota per le
abitazioni  dichiarate  inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1
dell'art.  8  del  decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14 del
vigente   Regolamento   per   l'applicazione   dell'I.C.I.,  dovranno
presentare  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15;
   le  dichiarazioni  dirette  a certificare gli stati e fatti di cui
sopra  dovranno essere presentate entro e non oltre il termine per la
presentazione  della  dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di
riferimento.
   (Omissis).
   01X45271
                          COMUNE DI SOrbolo
   Il  comune  di  SORBOLO  (provincia  di  Parma)  ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001, nella misura
unica  del 5,5 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504, e successive
modificazioni;
   2. di dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a'
di  L.  200.000  rapportata  al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione;
   3.   di   non  avvalersi  della  facolta'  di  applicare  aliquote
diversificate  previste dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo
n. 504/1992 come modificati dalla legge n. 662/1996;
   4.  di  avvalersi  della  facolta'  di  applicare  una  detrazione
dell'imposta  di  L.  300.000  per  abitazione principale a favore di
cittadini  che  si  trovano  in  particolari  situazioni di carattere
sociale  secondo  i criteri previsti dall'art. 20-bis del regolamento
per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili avvalendosi
della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996 nonche' dall'art.
3 della legge 9 maggio 1997, n. 122.
   (Omissis).
   01X45272
                         COMUNE DI SORDEVOLO
   Il  comune  di  SORDEVOLO  (provincia  di  Biella)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:
   aliquota   percentuale   del  5,3  per  mille  per  le  abitazioni
principali  e relative pertinenze con detrazione fissata al minimo di
legge (L. 200.000);
   aliquota  percentuale  del  6,5  per  mille  per  tutti  gli altri
immobili;
   (Omissis).
   01X45273
                         COMUNE DI SORESINA
   Il  comune  di  SORESINA  (provincia  di  Cremona)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  le aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
   A) aliquota del 5,5 per mille
   B)  aliquota  5,3 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione
principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi, comprese
le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative a proprieta'
indivisa,  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari
nonche'  le  unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in
Istituti  di  ricovero  o sanitari a seguito di ricovero permanente a
condizione   che  la  stessa  non  risulti  locata,  nonche'  per  le
pertinenze di cui alla categoria catastale C/6;
   C)  aliquota  6  per  mille  per i soggetti passivi proprietari di
alloggi non locati;
   D)  aliquota  0,5 per mille per i soggetti passivi proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o  inabitabili,  o  interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse  artistico o architettonico localizzato nel centro storico,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzazione di sottotetti, limitatamente
alle  unita'  immobiliari oggetti di detti interventi e per la durata
di tre anni dall'inizio dei lavori;
   E)  aliquota 3,5 per mille in favore dei proprietari che cedono in
locazione  immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni
definite  dall'accordo  territoriale  ai  sensi dell'art. 2, comma 4,
della Iegge 9 dicembre 1998, n. 431;
   2.  di  confermare  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 3, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma  5,  della  legge  n. 662/1996 per l'anno 2000 le detrazioni di
imposta nella misura di L. 200.000 in ragione annua;
   3.  di  determinare  altresi', ai sensi del D.L. 9 maggio 1997, n.
122,  l'elevazione  della  detrazione d'imposta di cui al punto 2 del
presente dispositivo come segue:
   a)  da  L.  200.000  a L. 300.000 per le persone ultrasessantenni,
come  risulta dall'anagrafe alla data del 1o gennaio 2001 proprietari
ovvero  titolari  di  diritto  reale  di  godimento  (usufrutto,  uso
abitazione)  di  unica  unita'  immobiliare  principale  ed avente le
caratteristiche  previste  per  le categorie catastali A/2, A/3, A/4,
A/5,  A/6  e  con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non
superiore  a  L.  21.000.000  annui  elevato a 28.000.000 annui se il
coniuge  a'  a  carico  e  di  un  ulteriore  milione  per ogni altro
famigliare a carico;
   b)    da    L.    200.000    a   L.   500.000   per   le   persone
ultrasessantacinquenni,  come  risulta dall'anagrafe alla data del 1o
gennaio   2001  proprietari  ovvero  titolari  di  diritto  reale  di
godimento  (usufrutto,  uso  abitazione)  di unica unita' immobiliare
principale  ed  avente  le  caratteristiche previste per le categorie
catastali  A/2,  A/3, A/4, A/5, A/6 e con reddito imponibile riferito
al  nucleo  familiare  non  superiore a L. 21.000.000 annui elevato a
28.000.000  annui se il coniuge a' a carico e di un ulteriore milione
per ogni altro famigliare a carico.
   (Omissis).
   01X45274
                          COMUNE DI SPINEA
   Il  comune  di  SPINEA  (provincia  di Venezia) ha adottato, il 23
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  applicare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli Immobili (I.C.I.) come segue:
   A)  nella  misura  del  7 per mille per tutti gli immobili diversi
dalle abitazioni principali;
   B)  nella  misura  del  5,8  per  mille  per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale;
   C) nella misura del 5,8 per mille per le abitazioni non principali
locate a soggetti residenti con contratto registrato;
   Le aliquote ridotte saranno applicate proporzionalmente al periodo
nel   quale   se   ne   verifichi  il  presupposto;  non  beneficiano
dell'aliquota ridotta gli immobili posseduti da persone giuridiche;
   2. di confermare, per l'anno 2001 l'ulteriore detrazione fino alla
concorrenza  di  L.  500.000  per  l'abitazione principale al fine di
poter  favorire  le  categorie di soggetti d'imposta in situazioni di
particolare disagio economico o sociale, in base ai seguenti criteri:
   a)  titolari  di  pensione  sociale  o  assegno sociale o pensione
integrata al trattamento minimo I.N.P.S.;
   b) assistiti dal comune con sussidio;
   c)  portatori  di  handicap  riconosciuti  al 100%, con un reddito
parificato  a  quelli  definiti  al  punto  a),  escluso l'assegno di
accompagnamento;
   d)  famigliari conviventi di portatori di handicap riconosciuti al
100% il cui reddito famigliare sia minore o uguale a quello di cui al
punto  3),  lettera  a),  moltiplicato  per  il  numero di famigliari
conviventi maggiorenni.
   L'ulteriore   detrazione  potra'  essere  effettuata  in  un'unica
soluzione  con  il  saldo  di  dicembre  2001,  qualora le suindicate
situazioni siano state accertate dall'ufficio tributi.
   3.  di  chiarire  inoltre, allo scopo di permettere l'attivita' di
controllo  e di reperimento dei dati necessari per la programmazione,
che:
   a)  relativamente all'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al
punto  1),  lettera  C),  il  contribuente dovra' presentare apposita
autocertificazione  su  modulo  predisposto  dal servizio tributi nel
quale dovranno essere inseriti:
   dati del contribuente e del residente nell'alloggio;
   dati  catastali degli immobili interessati dall'aliquota agevolata
e situazione immobiliare complessiva del contribuente;
   importi pagati distinti per rata;
   dati relativi al contratto d'affitto.
   Tale autocertificazione dovra' essere presentata entro il medesimo
termine della dichiarazione di variazione annuale;
   b)  relativamente  all'applicazione  del  punto  2  di  richiedere
apposita autocertificazione comprendente:
   dati del contribuente comprensivo della residenza;
   dati satastali degli immobili interessati e situazione immobiliare
complessiva del contribuente;
   importi pagati distinti per rata;
   reddito   individuale  o  famigliare  nel  caso  dell'agevolazione
determinata da requisiti di reddito.
   Tale autocertificazione dovra' essere presentata entro il medesimo
termine della dichiarazione di variazione annuale;
   c)  le  autocertificazioni  di cui ai punti 3A) e 3B) del presente
provvedimento  sono assimilate a tutti gli effetti alle dichiarazioni
di variazione previste dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo
n.  504/1992  e  successive  integrazioni e modificazioni e si devono
presentare  solo  nel  caso  di  variazione dei presupposti d'imposta
rispetto all'anno precedente;
   4.   Per   quanto   non   previsto   espressamente   dal  presente
provvedimento   si   fa   riferimento  al  regolamento  comunale  per
l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili.
   (Omissis).
   01X45275
                      COMUNE DI SPINONE AL LAGO
   Il  comune  di SPINONE AL LAGO (provincia di Bergamo) ha adottato,
l'8   febbraio   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
per  l'anno  2001  nella misura differenziata del 6 per mille per gli
immobili   adibiti   ad   abitazione  principale,  comprese  le  loro
pertinenze  e  del  7,5  per  mille  per  tutti  gli  altri  immobili
assoggettati all'imposta;
   2.  di  confermare  la  detrazione  di L. 200.000 per gli immobili
adibiti ad abitazione principale.
   (Omissis).
   01X45276
                       COMUNE DI SPORMAGGIORE
   Il  comune  di  SPORMAGGIORE  (provincia di Trento) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di   determinare   per   l'anno   2001  l'aliquota  ordinaria
dell'imposta  comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per
mille;
   2.  di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ridotta dell'imposta
comunale  sugli  immobili  I.C.I.  che  sara' applicata in favore dei
soggetti  passivi  persone  fisiche  o soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune,  per  unita'  immobili
adibite  ad  abitazione principale del soggetto passivo, nella misura
del 4,2 per mille;
   3.  di  fissare  per  l'anno  2001  la  riduzione  di  L.  270.000
dell'imposta  comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
   4.   di  stabilire  che  l'aliquota  di  cui  al  punto  2)  trova
applicazione   anche   per  le  pertinenze  di  cui  all'art.  6  del
regolamento I.C.I.
   (Omissis).
   01X45277
                          COMUNE DI STATTE
   Il  comune  di  STATTE  (provincia  di  Taranto)  ha adottato, l'8
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   2. (omissis), di stabilire l'aliquota ordinaria nella misura unica
del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001;
   3.  di  confermare  la  detrazione per abitazione principale nella
misura di L. 200.000 secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del
decreto  legislativo  n.  504  come  modificato dall'art. 3, comma 56
della legge n. 662/1996;
   4. di stabilire, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione  principale  dai contribuenti che si trovino in situazioni
di   particolare   disagio   economico-sociale,   l'elevazione  della
detrazione  spettante  a  L. 500.000 e, comunque, non oltre l'importo
dell'imposta  dovuta,  commisurata in misura proporzionale alla quota
di destinazione che viene imputata al soggetto interessato;
   5.  di  stabilire che possono usufruire dell'elevazione deliberata
al punto precedente i soggetti residenti, nel cui nucleo familiare a'
percepita  come  unica  fonte  di  reddito  una sola pensione sociale
ovvero  una  sola pensione integrata al trattamento minimo o, ancora,
una   sola   pensione   di  invalidita'  (che  non  superi  l'importo
annualmente  fissato  per il trattamento minimo) erogate dall'INPS, e
che  risultino  altresi' titolari della sola abitazione principale ed
abbiano   eta'   non  inferiore  ai  sessanta  anni  se  donne  e  ai
sessantacinque anni se uomini;
   6.  di  applicare  quanto  previsto dall'art. 1, comma 5, legge n.
449/1997   (collegata  alla  Finanziaria  1998)  per  quanto  attiene
l'aliquota  del  3  per  mille  limitatamente alle zone ricadenti nel
centro storico ai fini della rivitalizzazione del medesimo.
   (Omissis).
   01X45278
                        COMUNE DI STEFANACONI
   Il comune di STEFANACONI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato,
il  19  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  Di  determinare  per  l'anno  2001 le aliquote I.C.I. (imposta
comunale  sugli  immobili)  -  a  conferma  di  quelle  stabilite con
deliberazione  consiliare  n.  8  del 27 marzo 2000 per l'anno 2000 -
nella seguente misura:
   a) abitazione principale e pertinenze: aliquota 4 per mille;
   b)   fabbricato   utilizzato   per   uso  diverso  dell'abitazione
principale: aliquota 6 per mille;
   c) aree edificabili: 4 per mille.
   (Omissis).
   01X45279
                         COMUNE DI SULBIATE
   Il  comune  di  SULBIATE  (provincia di Milano) ha adottato, il 12
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare  per  le  ragioni  descritte  nella  narrativa
l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille;
   2. di modificare l'aliquota base come di seguito indicato:
   aliquota al 7 per mille per gli immobili sfitti;
   aliquota  al  5,5  per  mille  per gli immobili affittati a prezzi
concordati.  Tale  agevolazione  puo' essere concessa ai locatori che
hanno  stipulato  negozi conformi ai contratti tipo, definiti in sede
locale e depositati presso il comune, concordati dalle organizzazioni
della   proprieta'   edilizia  e  le  organizzazioni  dei  conduttori
maggiormente rappresentative;
   3. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L.
200.000 elevabile a:
   L. 260.000 per i nuclei famigliari di pensionati individuati nelle
fasce di reddito cosi' determinate:
   reddito  non  superiore  a  L.  21.000.000  per  nuclei famigliari
composti da due o piu' soggetti;
   reddito  non  superiore  a  L.  11.000.000 per nuclei con un unico
componente;
   L.  260.000  per  nuclei  famigliari  con  a  carico  portatori di
handicap  con attestato di invalidita' civile e reddito non superiore
a L. 35.000.000;
   escludendo  dalle  suddette  agevolazioni gli immobili individuati
nelle classi A1 - A8 e A9.
   (Omissis).
   01X45280
                    COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO
   Il  comune  di  TAGLIOLO  MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   di  stabilire,  per  l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  -  I.C.I.  nella  misura del 4 per mille per tutti i
soggetti passivi ed immobili imponibili.
   (Omissis).
   01X45281
                         COMUNE DI TALEGGIO
   Il  comune  di  TALEGGIO  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. determinare per l'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili
(I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per
mille;
   2. (Omissis).
   3. (Omissis).
   4.  dichiarare  che  non si fa luogo a riduzioni facoltative e che
vengono  applicate le riduzioni previste ope legis dall'art. 3, comma
55, della legge n. 662/1996.
   (Omissis).
   01X45282
                        COMUNE DI TAVAGNACCO
   Il  comune  di  TAVAGNACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 28
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. sono stabilite, per l'anno 2001, le seguenti aliquote:
   aliquota  I.C.I.  nella  misura  prevista  del  4  per  mille  per
l'abitazione principale e sue pertinenze, considerando tali le unita'
immobiliari classificabili come C/2 (magazzini e locali di deposito),
C/6  (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o
aperte), ancorche' distintamente iscritte in catasto;
   aliquota  I.C.I.  nella  misura  del  4  per  mille  per i terreni
agricoli;
   aliquota  I.C.I.  nella misura del 6 per mille per tutti gli altri
immobili;
   2.  a'  stabilita  per  l'anno  2001,  quale detrazione base annua
d'imposta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
ai fini I.C.I., l'importo di L. 370.000;
   3.   a'   riconosciuta  ai  contribuenti,  che  si  trovino  nelle
condizioni sotto specificate, una detrazione annua fino a concorrenza
dell'imposta  dovuta, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  stesso, ai sensi dell'art. 58,
comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, secondo le modalita' di
seguito elencate:
   a) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
   che   alla   data   del  31  dicembre  2000  abbiano  compiuto  il
sessantacinquesimo anno di eta';
   che  siano  proprietari  o titolari del diritto di uso, usufrutto,
abitazione  del  solo  immobile  adibito  ad  abitazione  principale,
unitamente alle sue pertinenze;
   che   siano   titolari   di   redditi,   relativamente  all'ultima
dichiarazione  dei  redditi presentata, complessivi lordi, imponibili
ai  fini I.R.P.E.F., pari o inferiori all'importo di L. 10.000.000 se
appartenenti  a famiglie monoreddito o con redditi non superiori a L.
18.000.000,  se  appartenenti  a  nuclei  familiari  con  2  persone,
aumentabile di L. 1.000.000 per ogni altra persona a carico;
   che  dichiarino  che i componenti del nucleo familiare, risultanti
dal  registro  anagrafico,  non  siano  proprietari di altri immobili
(terreni   e   fabbricati),   sull'intero   territorio   nazionale  o
all'estero;
   b) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
   nel  cui  nucleo  familiare  siano compresi quali conviventi uno o
piu' disabili, con invalidita' civile non inferiore al 75%, o affetti
da  handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della  legge n. 104/1992, risultante dal certificato rilasciato dalle
competenti   strutture  pubbliche  e  tale  da  precludere  un  utile
inserimento  lavorativo; nel caso in cui la situazione di invalidita'
inizi  a  decorrere  in  corso  d'anno l'esenzione viene applicata in
misura proporzionale alle mensilita' di invalidita' accertata;
   con  reddito  familiare  complessivo  lordo imponibile I.R.P.E.F.,
riferito  all'ultima  dichiarazione  dei  redditi  presentata, pari o
inferiore a L. 60.000.000;
   che  dichiarino  che i componenti del nucleo familiare, risultante
dal  registro  anagrafico,  non  siano  proprietari di altri immobili
(terreni   e   fabbricati),   sull'intero   territorio   nazionale  o
all'estero,   ad   esclusione   dell'immobile   di  proprieta'  o  in
titolarita'   di   altri   diritti   reali   destinato   al  recupero
psico-fi'sico  o  alla  cura  del  soggetto  invalido  o  affetto  da
handicap;
   c) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:
   disoccupati per almeno otto mesi (anche non consecutivi) nell'arco
dell'intero anno;
   con   un  reddito  familiare  complessivo  imponibile  I.R.P.E.F.,
riferito   all'ultima   dichiarazione  dei  redditi  presentata,  non
superiore nel suo complesso all'importo lordo di L. 20.000.000.
   In caso di mancato raggiungimento dei requisiti, il versamento non
eseguito in acconto dovra' essere effettuato interamente a saldo, per
l'intera  somma  dovuta,  maggiorata  degli interessi, o viceversa in
caso  di  indebito  versamento  in acconto, si procedera' al rimborso
delle somme ai sensi di legge.
   d)  soggetti passivi appartenenti a famiglie numerose, in possesso
di tutti i requisiti sotto elencati:

 Numero componenti famiglia      Reddito
            4                  25.000.000
            5                  30.000.000
            6                  35.000.000
   Per  ogni  ulteriore componente si applica una maggiorazione di L.
5.000.000;
   il   reddito,   desunto   dall'ultima  dichiarazione  dei  redditi
presentata, a' quello complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. del nucleo
familiare;
   i   componenti  del  nucleo  familiare,  risultanti  dal  registro
anagrafico, non devono essere proprietari o titolari di diritti reali
su  altri  immobili  (terreni  e  fabbricati), sull'intero territorio
nazionale o all'estero;
   e) soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:
   anziano  o  disabile  che ha acquisito la residenza in istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente relativamente
all'abitazione  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o di usufrutto o
altro  diritto  reale,  a  condizione  che  la  stessa abitazione non
risulti locata;
   4.  si da' dato atto che la sussistenza dei requisiti per ottenere
il  beneficio  delle agevolazioni, comporta l'automatica applicazione
della detrazione. Nel caso in cui, la sussistenza dei requisiti fosse
accertata  in  un  momento  successivo  al versamento del tributo, si
procedera'  a rimborso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
n. 504/1992;
   5.  si da' atto che, ai fini della semplificazione delle procedure
e   della  maggiore  trasparenza,  i  contribuenti  sono  invitati  a
trasmettere  una  comunicazione  all'Ente,  sulla  base  dei  modelli
predisposti   dall'ufficio  tributi,  nei  termini  previsti  per  la
presentazione della denuncia;
   6.  si  da' atto che la presentazione della comunicazione da parte
del   soggetto   passivo   non   a'   obbligatoria,  non  essendo  la
comunicazione  stessa  un  elemento  essenziale per beneficiare delle
agevolazioni.  Tuttavia,  in  caso  di  mancata  presentazione  della
stessa,  l'Ente provvedera' ad effettuare gli opportuni accertamenti,
nelle  forme  previste  per  legge,  anche  mediante  la richiesta di
documentazione  o  l'invio di questionari al contribuente. La mancata
collaborazione da parte del contribuente sara' sanzionata nelle forme
previste per legge o regolamento;
   7.  di  fissare,  a favore dei proprietari che eseguano interventi
volti  al recupero di unita' immobiliari inagibili, l'aliquota I.C.I.
pari  alla meta' dell'aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni  dall'inizio  dei  lavori,  ai sensi delI'art. 1, comma 5, della
legge n. 449/1997;
   8.  di  fissare,  a favore dei proprietari che eseguano interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico localizzati nei centri storici, l'aliquota I.C.I. pari
alla  meta'  dell'aliquota  ordinaria  prevista,  limitatamente  alle
unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre
anni  dall'inizio  dei  lavori,  ai sensi dell'art. 1, comma 5, della
legge n. 449/1997;
   9.  si da' atto che, per usufruire dell'applicazione dell'aliquota
dimezzata  di cui ai punti 7) e 8) del deliberato, i soggetti passivi
devono  presentare apposita dichiarazione, da effettuarsi nelle forme
e   secondo   le   modalita'  previste  dalla  legge  in  materia  di
semplificazione  amministrativa.  La  dichiarazione  a' obbligatoria,
essendo   un   elemento   essenziale   per   ottenere   il  beneficio
dell'aliquota ridotta;
   10.  si  da'  atto  che,  qualora  il contribuente non presenti la
comunicazione  all'Ente,  pur  in  possesso  dei requisiti necessari,
potra'  successivamente  regolarizzare la sua posizione contributiva,
ai sensi di legge;
   11.  si  da'  atto che, per l'applicazione dell'aliquota agevolata
(per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori),
una   volta   presentata  la  dichiarazione,  non  a'  necessario  un
preventivo  assenso  da  parte  del comune. Il silenzio del comune ha
validita'  di  silenzio-assenso.  L'Ente  si riserva di provvedere ai
successivi   controlli   circa  la  veridicita'  delle  dichiarazioni
presentate;
   12.  si  da'  atto che le dichiarazioni e comunicazioni presentate
dai  contribuenti,  devono  essere  rese  nelle  forme  e  secondo le
modalita'  previste  dalla  legge in materia di semplificazione delle
certificazioni   amministrative   ed   in   particolare   secondo  le
disposizioni  di  cui  al  D.P.R.  n. 403/1998 e di cui alla legge n.
127/1997.
   (Omissis).
   01X45283
                           COMUNE DI TOANO
   Il comune di TOANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 23
novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di stabilire per l'anno 2001, (omissis), l'aliquota I.C.I. del
comune di Toano nelle misure seguenti:
   abitazione principale: 5,6 per mille;
   altri fabbricati: 6,5 per mille;
   aree fabbricabili: 7 per mille.
   (Omissis).
   01X45284
                    COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA
   Il comune di TORRICELLA PELIGNA (provincia di Chieti) ha adottato,
il   6   marzo   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire per in 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. e
in  5,5  per  mille l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale per
l'anno 2001;
   2.  di  confermare  in  L.  200.000 la detrazione per l'abitazione
principale.
   (Omissis).
   01X45285
                     COMUNE DI TORRITA DI SIENA
   Il comune di TORRITA DI SIENA (provincia di Siena) ha adottato, il
1o   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  confermare (omissis), per l'anno 2001 le seguenti aliquote
I.C.I.;
   5 per mille per l'abitazione principale;
   6,5 per mille aliquota ordinaria;
   7  per  mille  per  le  abitazioni (categoria A) sfitte o comunque
tenute a disposizione e non occupate come dimora abituale;
   2.  di  riconoscere,  anche  per  l'anno  2001, ai soggetti che si
trovano  nelle  condizioni  di  cui  al  paragrafo  6 della premessa,
l'elevazione  della detrazione a L. 300.000 ai fini dell'applicazione
dell'I.C.I.   sull'abitazione   principale  di  civile  abitazione  o
edilizia  popolare, rapportata al periodo durante il quale si protrae
tale  destinazione  e situazione, in applicazione dell'art. 15, comma
6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   3. di concedere ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui
al paragrafo 8 della premessa, le seguenti detrazioni:
   a)  una detrazione di L. 200.000, per i prossimi sei anni a favore
dei   proprietari   di   immobili   locati,  destinati  ad  attivita'
commerciali  (esclusi alberghi, affittacamere e locande), localizzate
nei centri storici;
   b) una detrazione di L. 400.000, per i prossimi sei anni, a favore
dei   proprietari   di   immobili   sfitti,  destinati  ad  attivita'
commerciali  (escluso alberghi, affittacamere e locande), localizzati
nei  centri  storici, disponibili a sottoscrivere una convenzione con
il comune per la locazione dei suddetti immobili a prezzi concordati;
   4. di stabilire che tali agevolazioni devono essere riconosciute a
domanda dei soggetti stessi, previa autocertificazione da presentarsi
entro il termine del pagamento della prima rata I.C.I.
   (Omissis).
   01X45286
                         COMUNE DI TRAPPETO
   Il  comune  di  TRAPPETO (provincia di Palermo) ha adottato, il 1o
luglio  2000,  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   confermare   l'aliquota  per  l'unita'  immobiliare  destinata  ad
abitazione   principale  ai  sensi  del  comma  3,  art.  8,  decreto
legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge
n.  662/1996 a dall'art. 22 del regolamento comunale I.C.I., al 5 per
mille  e  la  detrazione di L. 230.000, e riconfermare il 6 per mille
per le abitazioni secondarie e terreni.
   (Omissis).
   01X45287
                           COMUNE DI TRAVO
   Il  comune  di  TRAVO  (provincia  di  Piacenza) ha adottato, il 6
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  (omissis),  di  mantenere invariata per l'anno 2001 l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in
questo comune nella misura unica del 5 per mille.
   2. Di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000.
   (Omissis).
   01X45288
                       COMUNE DI TREBASELEGHE
   Il comune di TREBASELEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il 27
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  per  l'anno  2001  nella misura unica del 5 per mille in L.
240.000 la detrazione per l'abitazione principale.
   (Omissis).
   01X45289
                         COMUNE DI TREDOZIO
   Il  comune  di  TREDOZIO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato,
l'8   febbraio   2001,   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  le  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
   5,65  per  mille  sul valore delle unita' immobiliari direttamente
adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' imobiliari
equiparate  all'abitazione  principale, come elencate all'art. 16 del
Regolamento  Comunale  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili;
   5,65  per  mille  sul  valore delle unita' immobiliari concesse in
locazione,  con  contratto  registrato,  a soggetti che le utilizzino
come abitazione principale;
   5,65 per mille sul valore delle altre unita' immobiliari, comprese
le aree edificabili;
   7  per  mille  per  gli  alloggi  non  locati  e  per le residenze
secondarie,   come  definiti  dall'art.  7  del  vigente  regolamento
comunale  per  l'applicazione dell'I.C.I., e per gli alloggi locati a
soggetti che li utilizzano come residenza secondaria.
   (Omissis).
   di  determinare le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
   L. 200.000, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta,
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione,   esclusivamente   per   l'unita'  immobiliare  adibita
direttamente  ad  abitazione principale del soggetto passivo e per le
unita'  immobiliari  equiparate  ad  essa  ai  sensi dell'art. 15 del
regolamento  comunale  per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili;
   L. 300.000, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta,
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione,   esclusivamente   per   l'unita'  immobiliare  adibita
direttamente  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo che si
trovi nelle seguenti condizioni:
   eta'  non  inferiore  a  sessantacinque anni, solo o con coniuge a
carico;
   proprietario/comproprietario   o   titolare/contitolare  di  altri
diritti  reali  di  godimento,  su  tutto  il  territorio  nazionale,
unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
   in  possesso,  quale  unica  fonte  di  reddito,  oltre  a  quella
dell'unita'  abitativa,  da  pensione  non  superiore a L. 14.000.000
annue lorde.
   (Omissis).
   01X45290
                          COMUNE DI TREVICO
   Il  comune  di  TREVICO (provincia di Avellino) ha adottato, il 12
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   di   fissare   l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura seguente:
   a)  5  per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale
del soggetto passivo;
   b)  5,5  per  mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione
principale
   di  dare  atto  che  la  misura  della detrazione per l'abitazione
principale resta determinata in L. 200.000, pari all'importo minimo,
   (Omissis).
   01X45291
                         COMUNE DI TROMELLO
   Il  comune  di  TROMELLO  (provincia  di Pavia) ha adottato, il 18
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  considerare,  ai  sensi della legge n. 662 del 23 dicembre
1996  comma  53,  direttamente adibita ad abitazione principale e sue
pertinenza l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscano la residenza in
istituti  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che la stessa non
risulti locata;
   2.   di  fissare  un'aliquota  del  6  per  mille  per  le  unita'
immobiliari    direttamente    adibite   ad   abitazione   principale
appartenenti  al  gruppo da A/1 ad A/9 (rispettivamente abitazioni di
tipo  signorile,  civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale,
abitazioni  in  villini,  in  ville,  palazzi  di  pregio artistica o
storico);
   3. di fissare un'aliquota del 7 per mille per la restante parte di
oggetti imponibili I.C.I., cosi' meglio identificati:
   terreni agricoli;
   aree fabbricabili;
   immobili in uso appartenenti alla categoria A/10, cioa' adibiti ad
uffici e studi privati;
   fabbricati in uso destinati ad attivita' industriali, commerciali,
artigianali   e   di  servizi,  nonche'  box  autorimesse  e  garage,
appartenenti ai seguenti gruppi catastali:
   gruppo  B  (edifici  in  uso  collettivo) dalla categoria B/1 alla
categoria B/8
   gruppo C (immobili a destinazione commerciale) dalla categoria C/1
alla categoria C/7
   gruppo  D  (immobili  a destinazione speciale) dalla categoria D/1
alla categoria D/12
   4.  di  stabilire  una  detrazione per abitazione principale di L.
300.000  per  le  abitazioni  con valore catastale non superiore a L.
70.000.000  per  il  soggetto  passivo  che  versi  nelle  condizioni
riportate nella seguente tabella:

      Beneficiari                     Limite di reddito
                                         familiare *

Pensionati che abbiano compiuto
il 65° anno di eta' alla data del
1° gennaio 2001                          23.000.000
Coniuge a carico di pensionati di cui
sopra                                    23.000.000
Portatori di handicap con attestato di
invalidita' civile                       23.000.000
Disoccupati iscritti nelle liste di
collocamento a tutto il 30 giugno 2001   23.000.000
Lavoratori posti in cassa integrazione
o in mobilita' a tutto il 30 giugno 2001 23.000.000
Nuclei familiari composti da almeno
due persone con reddito da lavoro
dipendente                               27.000.000
   *   I   limiti  di  reddito  sopra  riportati,  riferiti  all'anno
precedente,  sono  aumentati  di  L.  1.500.000  per ogni familiare a
carico  e di L. 2.000.000 qualora il familiare a carico sia portatore
di handicap.
   I  beneficiari  di  tali  detrazioni  nonche'  gli altri eventuali
componenti il nucleo familiare non devono possedere, neanche a titolo
di  usufrutto,  altri  immobili  in tutto il territorio nazionale, ad
esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale.
   L'assenza  della suddetta condizioni fa venir meno il diritto alla
maggior detrazione d'imposta.
   Nel  caso  in  cui  l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione
principale  da  parte  di  piu'  soggetti  comproprietari,  ognuno di
questi,  per godere della maggiore detrazione deve essere in possesso
dei requisiti di cui sopra.
   I   contribuenti   in   possesso  dei  suddetti  requisiti  devono
presentare  apposita autocertificazione comprovante la sussistenza di
tali condizioni entro il 30 giugno 2001.
   (Omissis).
   01X45292
                         COMUNE DI TRONTANO
   Il  comune  di  TRONTANO  (provincia  del Verbano Cusio Ossola) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
   (Omissis).
   di  determinare per l'anno finanziano 2001 l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili nella seguente percentuale:
   aliquota del 5,5 per mille;
   detrazione prima casa L. 250.000.
   di  esentare  inoltre  dalla  presente  imposta,  per  ragioni  di
equita', le tipiche costruzioni locali adibito a cascine e fienili.
   (Omissis).
   01X45293
                    COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE
   Il  comune  di  TRONZANO  VERCELLESE  (provincia  di  Vercelli) ha
adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  applicare  nel comune di Tronzano Vercellese, per l'anno 2001,
l'imposta comunale per gli immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del
5,5  per mille, in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello
scorso esercizio;
   di proporre al Consiglio comunale di determinare, per l'anno 2001,
in   L.  250.000  la  detrazione  dell'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in
via  di  conferma  della misura della detrazione gia' praticata nello
scorso esercizio.
   (Omissis).
   01X45294
                           COMUNE DI UDINE
   Il  comune  di  UDINE ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   di  determinare  l'aliquota I.C.I. per il 2001 in base ai seguenti
valori percentuali:
   a) 4,5 per mille:
   1.  per  le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed
occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare
del  diritto  di  abitazione,  nonche'  per  quelle  concesse  in uso
gratuito  a  parenti  in  linea  retta o collaterale entro il secondo
grado;
   2.   per  le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci   assegnatari,   nonche'   gli  alloggi  regolarmente  assegnati
dall'A.T.E.R. (ex Istituto Autonomo Case Popolari);
   3.  a  favore  dei  possessori  di  immobili ad uso abitazione che
vengono locati mediante la stipulazione di un contratto formato sulla
base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998,  n.  431.  Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i
contribuenti  interessati  dovranno  comunicare  all'ufficio  I.C.I.,
tramite  apposito  modello  messo  a disposizione dal Comune ed entro
novanta  giorni  dalla  registrazione  fiscale  della  locazione, gli
estremi  dell'atto,  nonche'  la  data  di  inizio  e  cessazione del
contratto  di  locazione  concordata,  allegando  anche  un esemplare
dell'atto  stesso. La mancata comunicazione di inizio della locazione
entro   il  termine  suindicato  determina  la  perdita  del  diritto
all'applicazione  dell'aliquota  agevolata  per  l'anno  in corso. Il
beneficio  dell'aliquota ridotta avra' effetto dall'anno successivo a
quello  di  presentazione della comunicazione e fino al termine della
locazione.  In  caso  di  proroga  il  contribuente  sara'  tenuto  a
segnalare il nuovo periodo di locazione conco
   rdata;
   4.   a   favore  dei  possessori  dell'unica  unita'  immobiliare,
temporaneamente  non  utilizzata,  da  destinare  ad  uso  abitazione
principale entro un anno dalla data di acquisto; l'eventuale possesso
-  anche  parziale  -  di altri fabbricati in questo Comune oppure in
altri  Comuni  del  territorio  nazionale,  comporta  la  perdita del
beneficio  dell'aliquota agevolata e l'applicazione dell'aliquota del
7 per mille.
   Sono  assoggettate alla medesima aliquota (4,5 per mille) anche le
pertinenze  e  gli  accessori  all'abitazione  principale,  ai  sensi
dell'art.   16  del  vigente  regolamento  comunale  sull'I.C.I.,  ad
esclusione  di  quelle  asservite  alle  unita'  abitative  di cui al
precedente  punto  1., lettera a), numero 3), per le quali si applica
l'aliquota ordinaria del 5 per mille.
   Le  abitazioni  concesse  in  comodato gratuito a parenti entro il
secondo  grado  di  cui  al  punto 1., lettera a), numero 1), restano
escluse dall'applicazione della detrazione d'imposta o delle maggiori
detrazioni d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 5
e 6 del vigente regolamento I.C.I.. Il presupposto per l'applicazione
dell'aliquota  agevolata a' che il parente il quale occupa l'immobile
vi  abbia  sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile
stesso  non  risulti  occupato in comodato gratuito da altri soggetti
oppure  concesso  parzialmente in locazione a terzi. Tali circostanze
comportano la decadenza dell'applicazione dell'aliquota agevolata per
l'intero anno di riferimento.
   Al  fine  di  ottenere  il  beneficio  dell'aliquota agevolata, il
contribuente deve comunicare al servizio tributi del Comune, entro 90
giorni dal verificarsi dell'evento, gli estremi dell'atto di comodato
fiscalmente registrato ovvero, qualora mancante, produrre allo stesso
servizio  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' resa ai
sensi  della  legge  n.  15/1968  nella  quale  si  attesti  l'esatta
condizione   abitativa   dell'unita'   immobiliare   -  con  relative
pertinenze destinata al parente di cui sopra.
   La  mancata o tardiva comunicazione o presentazione della suddetta
documentazione,    entro    il    termine    suddetto,    utilizzando
preferibilmente  gli appositi modelli del Comune, comporta la perdita
della  concessione  dell'aliquota  agevolata  per  l'anno  in corso e
l'applicazione   dell'aliquota   relativa   alle  abitazioni  locate.
L'aliquota  del  4,5  per  mille  sara'  invece  applicabile  solo  a
decorrere  dall'anno  successivo  alla  comunicazione o presentazione
della documentazione richiesta e avra' effetto per tutta la durata in
cui si verifica detta situazione abitativa;
   b)  6  per  mille  per le unita' immobiliari ad uso abitativo, non
rientranti  nel  caso del precedente punto 1., lettera a), numero 3),
locate o concesse in uso a terzi. Il titolo di detenzione o godimento
dei terzi deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato;
   c)  7  per  mille  per  le unita' immobiliari ad uso abitativo che
risultino  non locate (sfitte) o comunque non concesse in uso a terzi
(a disposizione o adibite ad uso diverso da quello abitativo).
   Qualora  l'unita' abitativa classificata nella categoria catastale
"A"  (escluso  l'"A/10")  venga  adibita  ad uso diverso da quello di
abitazione   (esempio:  studio  privato,  ufficio  professionale  e/o
commerciale),  l'immobile  viene  assoggettato all'aliquota del 7 per
mille.  Affinche'  si  possa  applicare  l'aliquota  ordinaria (5 per
mille),  a'  necessario  che  vi  sia coincidenza fra destinazione ed
attivita' esercitata;
   d) 5 per mille per i restanti fabbricati, per i terreni agricoli e
per  le aree fabbricabili; alla medesima aliquota sono assoggettati i
"beni merce" appartenenti alle imprese di costruzione o alle societa'
immobiliari   che   hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente
dell'attivita' esercitata la costruzione e l'alienazione di immobili,
relativamente  ai fabbricati realizzati esclusivamente per la vendita
e non venduti.
   Qualora  i  suddetti  fabbricati  cessino  di  appartenere  a tale
fattispecie   ("beni   merce")  e  risultino  quindi  nel  patrimonio
dell'impresa  o  societa'  immobiliare,  esclusivamente per le unita'
immobiliari  ad uso abitazione si rende invece applicabile l'aliquota
del  6  per mille se queste risultano locate a canone libero, del 4,5
per  mille  se  locate  in base alla legge 431/1998, ovvero del 7 per
mille  qualora  risultino  sfitte  o  rimangano  a  disposizione  del
soggetto passivo (impresa o societa' immobiliare).
   Per  i fabbricati appartenenti alle societa' immobiliari che hanno
per    oggetto    esclusivo    dell'attivita'    la    gestione   e/o
l'intermediazione immobiliare, le stesse societa' devono applicare le
aliquote  diversificate  a seconda della tipologia e della situazione
oggettiva degli immobili.
   La  misura delle aliquote di cui punti a), b), c) e d) deve essere
applicata  in  base  alla quota di possesso, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni;
   2.  di  approvare  le  maggiori  detrazioni  d'imposta a beneficio
dell'abitazione  principale,  eccedenti le L. 200.000 stabilite dalla
legge, nella misura e con i criteri in premessa specificati;
   (Omissis).
   01X45295
                          COMUNE DI VAILATE
   Il  comune  di  VAILATE  (provincia di Cremona) ha adottato, il 1o
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto
che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:

N.D.    Tipologia degli immobili      Aliquote %
 1   Aree fabbricabili                   5,5
 2   Alloggi posseduti in aggiunta
     all'abitazione principale e
     non locati                          5,5
 3   Per i soggetti passivi e per gli
     immobili che non rientrano fra
     quelli previsti ai punti 1 e 2      5,0
   2)  di  determinare  per  l'anno 2001 le riduzioni e le detrazioni
d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.  Tipologia degli immobili       Riduzione    Detrazione
     nonche' categorie di soggetti  d'imposta %  d'imposta
     in situazioni di particolare                  (Lire
      disagio economico-sociale                  in ragione
                                                   annua)
1   Fabbricati in agibili               50
2   Abitazione principale                        200.000
3   Soggetti aventi tutti e 3 i seguenti
    requisiti: a) sono possessori
    esclusivamente dell'unita' adibita
    ad abitazione principale; b) sono
    ultra 65enni; e) non superano
    un reddito lordo annuo famigliari
    di L. 18 milioni se singoli
    0 25 milioni se con coniuge a carico         400.000
   (Omissis).
   01X45296
                       COMUNE DI VALLESACCARDA
   Il  comune  di VALLESACCARDA (provincia di Avellino), ha adottato,
il   9  febbraio  2001,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   determinare  per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata
in questo comune nella misura del 6 per mille;
   di  determinare  la  riduzione  per  l'abitazione principale in L.
200.000;
   incaricare  il  responsabile  dell'ufficio  tributi  per tutti gli
adempimenti connessi e conseguenti;
   disporre  che dell'adozione del presente provvedimento sia inviata
comunicazione  in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.
125 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
   (Omissis).
   01X45297
                          COMUNE DI VALLEVE
   Il  comune  di  VALLEVE  (provincia  di  Bergamo)  ha adottato, la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  determinare  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 6,5 per mille.
   2.  di  determinare  l'aumento  della  detrazione per l'abitazione
principale a L. 300.000.
   (Omissis).
   01X45298
                        COMUNE DI VALMONTONE
   Il  comune  di  VALMONTONE  (provincia di Roma) ha adottato, il 26
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   I.  di  stabilire le seguenti norme per l'applicazione delI'I.C.I.
imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o
gennaio 2001.
   1. aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare;
   per  le  persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative
edilizie  a  proprieta' indivisa, residenti nel comune, relativamente
all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
   per  le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune per
l'unita'  o  le  unita'  immobiliari, oltre la prima, concesse in uso
gratuito  a  titolo  di  abitazione  principale a parenti entro il 2o
grado  in  linea  retta  secondo  modalita'  e  termini stabiliti con
apposita norma regolamentare;
   2. aliquota agevolata del 4 per mille in favore di proprietari che
eseguono interventi volti:
   al  recupero  di immobili di interesse artistico od architettonico
localizzati nel centro, storico;
   alla   realizzazione   di   autorimesse   o   posti   auto   anche
pertinenziali;
   all'utilizzo di sottotetti;
   da  applicare  limitatamente  alle  unita'  immobiliari oggetto di
detti  interventi  per  la durata di tre anni dall'inizio dei lavori,
cosi'  come  previsto  dall'art.  1, comma 5, della legge 27 dicembre
1991, n. 449 previa comunicazione all'ufficio tributi;
   3.  aliquota del 7 per mille da applicare per gli immobili diversi
da quelli di cui ai numeri 1 e 2 del presente capo;
   Il.  per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5 del decreto legislativo n. 504/1992 e
successive  modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51
e 52, lettera a, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   III.  l'imposta  a'  ridotta  del  cinquanta per cento (50%) per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data  di  inizio  delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al  comune  la  data  di  ultimazione  dei  lavori di ricostruzione o
restauro  ovvero,  se  antecedente, la data dalla quale l'immobile a'
comunque   utilizzato   entro   il  termine  di  giorni  30  dal  suo
verificarsi.  Il  comune  puo'  effettuare accertamenti d'ufficio per
verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente;
   IV.  l'aliquota  a' stabilita nella misura del 4 per mille, per un
periodo  non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente  delle  attivita'  la costruzione o l'alienazione di beni.
Per  beneficiare  dell'aliquota  agevolata  l'impresa deve effettuare
immediata  dichiarazione  al  comune  della data di ultimazione della
costruzione,  con  avviso  che  la  stessa a' destinata alla vendita.
Entro  i termini regolamentari dalla cessione dell'immobile l'impresa
deve  comunicare  al comune i dati relativi agli acquirenti e la data
del  contratto.  L'aliquota  stabilita dal presente capo a' applicata
alla  data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di
vendita;
   V.   dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono  detratte fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante  il  quale si protrae le destinazione; se l'unita'
immobiliare  a'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno di essi in parti uguali
indipendentemente dalla quota di possesso.
   Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro  diritto  reale  ed  i suoi familiari dimorano abitualmente. Le
disposizioni  di  cui al presente capo si applicano anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
   VI.  la  detrazione d'imposta viene aumentata fino a L. 500.000 in
relazione alle seguenti categorie di soggetti passivi:
   Prima categoria:
   disoccupati  che  al  1o  gennaio  dell'anno di applicazione siano
iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 2 anni;
   i  non  occupati  che,  gia' fruitori della C.I.G. o indennita' di
mobilita' ai sensi della normativa vigente al 1o gennaio dell'anno di
applicazione dell'imposta, abbiano perduto tali provvidenze nel corso
dell'anno precedente;
   i  lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscono della
C.I.G.  o  siano iscritti nella lista regionale di mobilita' da oltre
sei mesi;
   Le   condizioni  sopra  indicate  devono  essere  documentate  dai
competenti organismi.
   Seconda categoria:
   i titolari di pensione o assegni di invalidita'.
   Terza categoria:
   i   soggetti   passivi   il   cui   nucleo  familiare,  convivente
nell'abitazione   principale   comprenda  uno  o  piu'  disabili  con
invalidita'  non  inferiore  al  75%  risultante  dal  certificato di
invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.
   Condizioni:
   i  soggetti  passivi  sopraindicati  sono ammessi al godimento del
beneficio in questione alle seguenti condizioni:
   che   l'immobile   posseduto   dal  soggetto  passivo  (abitazione
principale  ed  eventuale pertinenza) non abbia una rendita catastale
oltre  1.500.000;  eventuali  istanze,  la  cui abitazione principale
presenti  una rendita superiore all'importo stabilito potranno essere
ammesse al beneficio previa relazione favorevole del servizio sociale
approvata dalla giunta;
   che  nessuno  dei  componenti  del  nucleo  familiare, compreso il
soggetto  passivo,  sia  possessore di altri immobili o quote di essi
oltre  a  quello  adibito  ad  abitazione  principale  nel territorio
nazionale fatta eccezione dell'eventuale box o garage di pertinenza;
   che  il reddito complessivo annuo, del nucleo familiare conseguito
nell'anno  precedente,  inclusi eventuali redditi soggetti a ritenuta
alla  fonte  o  comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi
non  sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo delle pensioni
corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'I.N.P.S. per
i  casi  di  cui alle precedenti categorie I e II ed al triplo per il
caso di cui alla categoria III.
   Termini e modalita':
   il richiedete a pena di decadenza dovra' produrre domanda entro il
31 dicembre dell'anno di applicazione dell'imposta.
   La  domanda, autenticata nella sottoscrizione secondo la normativa
vigente,   dovra'   attestare   oltre   al   possesso  dei  requisiti
sopraindicati ai punti 1, 2, 3:
   a)  il periodo di tempo in cui si sono verificate le condizioni di
applicabilita' dell'ulteriore detrazione;
   b) la composizione del nucleo familiare;
   c)  l'indicazione  dei  soggetti disabili con il relativo grado di
invalidita' effettivamente conviventi nel nucleo familiare;
   d)  l'ammontare complessivo annuo del reddito del nucleo familiare
relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I.;
   allegati: alla domanda dovranno essere allegati:
   le documentazioni attestati i punti 1, 2, e 3.
   dichiarazione dei redditi.
   VII.   viene   considerata   direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  e  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
   (Omissis).
   01X45299
                         COMUNE DI VENDROGNO
   Il  comune  di  VENDROGNO  (provincia  di Lecco) ha adottato, il 5
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 7 per mille;
   2.   di  stabilire  in  L.  280.000  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo,
cosi' come definito dalla normativa vigente.
   (Omissis).
   01X45300
                        COMUNE DI VENTIMIGLIA
   Il  comune di VENTIMIGLIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 2
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   2.  di  confermare per lo stesso anno d'imposta 2001 le aliquote e
detrazioni  I.C.I. gia' vigenti per l'anno 2000 cosi' come di seguito
elencate:
   abitazione principale (incluso le pertinenze quali cantina, garage
o  posto  auto  che  sono  ubicati  nello stesso edificio o complesso
immobiliare  nel  quale  a' sita l'abitazione principale e fino ad un
massimo di tre immobili ): aliquota del 4,8 per mille;
   terreni agricoli: aliquota del 6 per mille;
   aree fabbricabili: aliquota del 5 per mille;
   fabbricati  realizzati per la vendita e rimasti invenduti da parte
di imprese che hanno per oggetto esclusivo l'attivita' di costruzione
e vendita di immobili: 4 per mille;
   altri immobili : aliquota del 6,8 per mille;
   detrazione ordinaria: L. 200.000;
   maggiore detrazione da L. 200.000 a L. 280.000 nei seguenti casi:
   a)  a  favore  dei  soggetti  passivi  nel cui nucleo familiare a'
presente  un  disabile totale ai sensi della legge 18/1980 o della L.
508/1988;
   b)  a  favore  dei  contribuenti  che siano in possesso di tutti i
sottoelencati requisiti alla data del 1o gennaio 2001:
   aver compiuto 65 anni d'eta';
   possedere,  oltre  ad  un'eventuale  cantina, garage o posto auto,
solo  l'unita'  immobiliare  per la quale viene richiesta la maggiore
detrazione;
   disporre  di  un  reddito complessivo imponibile comprensivo anche
dei  redditi esenti ai fini I.R.P.E.F. o assoggettati a ritenuta alla
fonte  a  titolo  d'imposta,  al netto degli oneri deducibili ai fini
I.R.P.E.F.  ed  escluso  il reddito da fabbricato, non superiore a L.
15.000.000 annui (come da dichiarazione dei redditi 2000);
   non   avere   fra  i  componenti  del  nucleo  familiare  soggetti
proprietari di altri immobili;
   nel caso in cui l'unita' immobiliare per cui si chiede la maggiore
detrazione  sia  adibita  ad  abitazione principale di piu' soggetti,
ognuno  di  questi  deve  essere  in possesso dei requisiti di cui ai
punti precedenti.
   (Omissis).
   01X45301
                    COMUNE DI VERDERIO INFERIORE
   Il comune di VERDERIO INFERIORE (provincia di Lecco), ha adottato,
il  9  dicembre 2000 e 11 gennaioi 2001, la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille;
   2.  di  stabilire  per  l'anno 2001 l'aliquota agevolata del 4 per
mille  in  favore  dei  proprietari  che eseguono interventi volti al
recupero  di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi
finalizzati   al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico  o
architettonico  localizzati  nel  centro  storico,  ovvero volli alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzazione    di    sottotetti    applicando    l'agevolazione
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dalla fine dei lavori;
   1. in applicazione del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge
24  dicembre 1993, n. 537, di elevare a L. 300.000 per l'anno 2001 la
detrazione  dell'imposta  di  L. 200.000, ...(omissis)... ai soggetti
passivi se appartenenti alle seguenti categorie:
   pensionati,  portatori  di  handicap  con attestato di invalidita'
civile,  disoccupati,  lavoratori  dipendenti  o  lavoratori  posti m
mobilita'  con  reddito  annuale  imponibile,  ai fini I.R.P.E.F., di
tutti  i componenti del nucleo famigliare, fino a L. 23.650.000, piu'
L. 2.000.000 per ogni persona a carico;
   nel  caso  di  presenza,  nei  nuclei  suddetti,  di  portatori di
handicap  con  attestato d'invalidita' civile, o nel caso di presenza
di  persone  anziane  non  autosufficienti  con certificazione medica
dell'A.S.L.,  sempre  se  conviventi,  la  quota  aggiuntiva per ogni
persona a carico a' elevata da L. 2.000.000 a L. 3.000.000;
   2. di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000
a  L.  300.000 tutte le unita' classificate in catasto A/1, A/8, A/9,
anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 1.;
   3.  di  stabilire  che  coloro che ritengano di avere diritto alla
detrazione  per l'anno 2001 dovranno inoltrare domanda al funzionario
responsabile della gestione I.C.I. entro il 30 giugno 2001.
   (Omissis).
   01X45302
                  COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRiO
   Il  comune  di  VERTEMATE  CON  MINOPRIO  (provincia  di  Como) ha
adottato,  il  1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di  determinare  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,85 per mille.
   (Omissis).
   01X45303
                       COMUNE DI VILLA D'ADDA
   Il  comune  di VILLA d'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il
15   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di   stabilire   le   seguenti  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune con effetto dal
1o gennaio 2001:
   aliquota del 5 per mille da applicare nei seguenti casi:
   a)  per  abitazione  nella quale il contribuente che la possiede a
titolo  di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in  qualita'  di  locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano
abitualmente;
   b)  unita'  immobiliare  appartenente  a  cooperativa a proprieta'
indivisa, adibita a dimora abituale dei soci assegnatari;
   c)  alloggio  regolarmente  assegnato  dall'Istituto autonomo case
popolari;
   d) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo
di   proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino  italiano  residente
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a  condizione  che non risulti
locata;
   e)  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di  ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a
condizione che la stessa non risulti locata;
   f)  l'abitazione  concessa dal possessore in uso gratuito a propri
genitori  od  a  propri figli, a condizione che gli stessi abbiano la
propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito;
   g)  due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad uso
abitazione  dal  contribuente  e  dai suoi familiari a condizione che
venga   comprovato   che  a'  stata  presentata  all'U.T.E.  regolare
richiesta  di  variazione  ai  fini dell'unificazione catastale delle
unita'   medesime.   In  tale  caso,  l'equiparazione  all'abitazione
principale decorre dalla data in cui a' stata presentata la richiesta
di variazione;
   h)  l'abitazione  posseduta  da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti   occupata,  quale  abitazione  principale  dai
familiari del possessore;
   i) n. 1 pertinenza classificata nelle categorie catastali C2, C6 e
C7  destinata ed effettivamente utilizzata a servizio dell'abitazione
principale anche non appartenente allo stesso fabbricato;
   aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili:
   aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili e le altre
pertinenze dell'abitazione principale;
   aliquota  del  7  per  mille per gli alloggi non locati e tenuti a
disposizione   come   definiti   dall'art.   9  del  regolamento  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
   riduzione  del  50%  per  i  fabbricati  dichiarati  inabitabili o
fatiscenti  e  di  fatto  non  utilizzati  limitatamente  al  periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
   L'inabilita'   o  fatiscenza  a'  accertata  dall'ufficio  tecnico
comunale   con   perizia   a   carico  del  proprietario,  oppure  il
contribuente  presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
n. 15/1968;
   aliquota  del  2  per  mille per le unita' immobiliari inagibili o
inabitabili  oggetto  di  ristrutturazione  per le quali a seguito di
concessione    edilizia    siano   stati   iniziati   i   lavori   di
ristrutturazione per un periodo massimo di tre anni;
   2.  di  determinare  la  detrazione  d'imposta per le tipologie di
immobili  per  i  quali  a' prevista l'aliquota del 5 per mille in L.
220.000.  Alla pertinenza, si applica la detrazione solo per la quota
eventualmente non gia' assorbita per l'abitazione principale;
   (Omissis).
   01X45304
                      COMUNE DI VILLA DI SERIO
   Il comune di VILLA DI SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
12   febbraio   2001,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  determinare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille e
la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000;
   (Omissis).
   01X45305
                       COMUNE DI VILLA D'OGNA
   Il  comune  di  VILLA d'OGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.   di   determinare   l'aliquota  dell'imposta  sugli  immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille;
   2. di fissare, per l'anno 2001, le seguenti detrazioni d'imposta:
   a) L. 240.000 per l'unita' immobiliare:
   adibita   ad   abitazione  principale  del  contribuente,  che  la
possiede;
   appartenente a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita
ad abitazione principale del socio assegnatario;
   regolarmente   assegnata  dagli  Istituti  autonomi  per  le  case
popolari;
   b) L. 200.000 per l'unita' immobiliare:
   locata  con  contratto  registrato  ad un soggetto che la utilizzi
come abitazione principale;
   concessa  in  comodato  d'uso  a propri genitori o figli, entrambi
privi  di proprieta' immobiliari, anche per quote, sia nel comune che
altrove,  ed  a  condizione  che,  al  1o gennaio di ciascun anno, vi
dimorino  abitualmente  ed abbiano ivi stabilito la propria residenza
anagrafica (cfr. art. 6, comma 6, del regolamento).
   3.  di  elevare a L. 500.000 la detrazione dell'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  per  le  seguenti  categorie  di
contribuenti:
   1) pensionato in possesso di tutti i seguenti requisiti:
   I) possesso nel territorio italiano del solo appartamento abitato,
quale  unica  proprieta'  immobiliare,  oltre ad eventuali pertinenze
dell'abitazione  principale (cfr. art. 6, comma 5, del regolamento) e
terreni  non  edificabili  (come individuati dalle norme urbanistiche
vigenti);
   II) il compimento del 65o anno d'eta' al 1o gennaio 2001;
   III)  l'esistenza di altri componenti il nucleo familiare, diversi
cioa'  dal/i  titolare/i pensionato/i, privi di qualsiasi altra fonte
di  reddito,  ad eccezione della pensione e del reddito derivante dal
possesso degli immobili di cui al suddetto punto I);
   IV)  reddito  medio  pro-capite del nucleo familiare non superiore
comunque a L. 15.000.000 annui;
   V)  l'appartamento  abitato,  oggetto della detrazione, pertinenza
esclusa, deve essere di categoria catastale compresa tra "A" (come da
emendamento sopraccitato) ed A6.
   2. anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di
ricovero  o  sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione
che:
   I)  l'unita'  immobiliare  non  risulti  locata,  nemmeno a titolo
stagionale;
   II)  il  reddito  del  contribuente  non  risulti  superiore  a L.
24.000.000 annui.
   4.  di attribuire alle pertinenze dell'abitazione principale, come
individuate  del  comma  5,  dell'art.  6, quella quota di detrazione
eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale;
   (Omissis).
   01X45306
                       COMUNE DI VILLA ESTENSE
   Il  comune  di VILLA ESTENSE (provincia di Padova), ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di applicare, per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I., gia'
in vigore per l'anno 2000:
   aliquota  ordinaria  del  5,5  per  mille da applicare ai soggetti
passivi  ed  agli  immobili che non rientrano fra quelli previsti nei
successivi punti a) e b);
   a)  aliquota  ridotta  del  5  per mille da applicare alle persone
fisiche  soggetti  passivi  ed  ai  soci  di cooperative a proprieta'
indivisa  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale aliquota
si applica altresi':
   ai  soggetti  passivi  anziani o disabili residenti in istituti di
ricovero  o  sanitari  per  gli  alloggi  posseduti, a condizioni che
l'abitazione principale non risulti locata e comunque non abitata;
   ai  parenti  in  linea  retta  e collaterale fino al secondo grado
(genitori   e  figli,  nonni  e  nipoti,  fratelli  e  sorelle).  Per
beneficiare  dell'aliquota  ridotta a' necessaria la presentazione al
settore  tributi  del Comune, entro il termine del 30 giugno 2001, di
apposita domanda, come da allegato sub. A) che forma parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
   b)  aliquota  del  6  per  mille  per le unita' immobiliari sfitte
(comprendono  questa  categoria  gli  immobili  tenuti a disposizione
"seconde case" gli immobili non agibili o non abitabili, gli immobili
per i quali sono in corso opere edilizie che impediscono l'uso).
   2.  Detrazione:  di  elevare  per  l'anno  2001  la detrazione per
l'abitazione  principale  da  L.  240.000  a L. 260.000 da applicarsi
solamente  all'abitazione  principale  con  esclusione  delle  unita'
immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  ai parenti in linea retta e
collaterale fino al secondo grado.
   (Omissis).
   01X45307
                    COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA
   Il  comune  di  VILLANOVA  SULL'ARDA  (provincia  di Piacenza), ha
adottato,  il  12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di fissare, per l'anno 2001, relativamente all'imposta comunale
sugli immobili l'aliquota unica del 4,5 per mille;
   2.  di  dare  atto che, ai sensi della norma citata e nel rispetto
degli  equilibri di bilancio, l'ente ritiene di applicare al soggetto
passivo  relativamente  all'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale, una detrazione di L. 200.000;
   3. di concedere alle persone ultrasessantacinquenni (alla data del
31   dicembre   dell'anno   precedente   a   quello   di  riferimento
dell'imposta),  proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto,
uso  od  abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale,  cosi'  come  definito  dall'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo  n. 504/1992 ed avente le caratteristiche presenti per le
categorie  catastali  A/2  -  A/3  -  A/4  - A/5 e con reddito lordo,
riferito   al   nucleo   familiare  risultante  dalla  documentazione
anagrafica,  non  superiore a L. 9.605.700 elevato a L. 15.105.700 se
il  coniuge,  non legalmente ed effettivamente separato, a' a carico,
elevato  di  un  ulteriore  milione  per  ogni  familiare  a carico o
nullatenente,  l'aumento  delle  detrazioni I.C.I. da L. 200.000 a L.
400.000 a partire dall'anno 2000.
   I   soggetti  di  cui  sopra,  dovranno  presentare  richiesta  di
agevolazione  entro  il  30  aprile  2001  corredata  dalla  seguente
documentazione:
   a) copia del certificato catastale relativo all'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale;
   b)  copia  della  dichiarazione  relativa ai redditi percepiti dai
componenti  il  nucleo  familiare,  cosi'  come  risulta all'anagrafe
comunale.
   (Omissis).
   01X45308
                        COMUNE DI VILLAR DORA
   Il comune di VILLAR DORA (provincia di Torino), ha adottato, il 28
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di far propria la deliberazione G.C. n. 12 del 30 gennaio 2001
relativa  alla  conferma,  per  l'esercizio 2001, dell'aliquota unica
I.C.I. nella misura deI 5 per mille;
   2. di determinare per l'esercizio 2001 quanto segue:
   a)  detrazione  d'imposta per l'abitazione principale del soggetto
passivo nella misura di L. 200.000 (pari a e 103,29).
   (Omissis).
   01X45309
                          COMUNE DI VILLATA
   Il  comune  di VILLATA (provincia di Vercelli), ha adottato, il 24
gennaio  2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   Di  determinare  per  l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili.
   Di  stabilire  per  l'anno  2001  la  detrazione  per l'abitazione
principale del soggetto passivo in L. 200.000 (e 103,29).
   (Omissis).
   01X45310
                      COMUNE DI VIZZOLA TICINO
   Il comune di VIZZOLA TICINO (provincia di Varese), ha adottato, il
2   febbraio   2001,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   Abitazione  principale  e  pertinenze  -  aliquota ordinaria 4 per
mille;
   abitazione principale - detrazione L. 200.000;
   aree fabbricabili - 4 per mille;
   fabbricati diversi dall'abitazione principale - 6 per mille
   (Omissis).
   01X45311
                          COMUNE DI VOLTIDO
   Il  comune  di  VOLTIDO (provincia di Cremona), ha adottato, il 10
febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o
gennaio  2001  l'aliquota  da  applicare  in misura unica per tutti i
soggetti passivi e per tutti gli immobili il 5 per mille;
   2.  per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48-51  e 52, lettera a), della legge 23 dicembre 1966, n.
662;
   3.  l'imposta  a'  ridotta  del  cinquanta  per  cento (50%) per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune,  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile   a'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
   4.  dall'imposta  dovuta  pare  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  a'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
   Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro  diritto  reale,  ed i suoi familiari dimorino abitualmente. Le
disposizioni  di  cui al presente capo si applicano anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi
per le case popolari;
   5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
   (Omissis).
   01X45312
                    COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
   Il  comune  di  ZIBIDO  SAN  GIACOMO  (provincia  di  Milano),  ha
adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001:
   (Omissis).
   1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per
l'anno 2001 sara' applicata in questo Comune con le seguenti aliquote
differenziate  in  conformita'  all'art. 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e/o integrazioni:
   aliquota di ordinaria applicazione 6,75 per mille;
   aliquota   ridotta   al   5   per  mille  per  unita'  immobiliari
direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  o  locate comprese
pertinenze   come  definite  dal  vigente  regolamento  comunale  per
l'applicazione dell'I.C.I.;
   (Omissis).
   01X45313
                           COMUNE DI ZOGNO
   Il  comune  di  ZOGNO  (provincia  di Bergamo), ha adottato, il 30
dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 2001:
   (Omissis).
   1.  di  riconfermare  per  l'anno  2001,  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo Comune
nella  misura  del 5,5 per mille e la detrazione per prima casa in L.
200.000.
   (Omissis).