COMUNE DI SOMMATINO Il comune di SOMMATINO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. l'aliquota, in misura unica, del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazioni principali; 2. l'aliquota, in misura unica, del 4 per mille per il possesso di fabbricati non adibiti ad abitazioni principali, di aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio a' diretta l'attivita' dell'impresa. (Omissis). 01X45270 COMUNE DI SONDALO Il comune di SONDALO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale su tutti gli immobili nella misura del 5,5 per mille, ad eccezione degli immobili di cui al successivo punto 3; 2. di confermare, per l'anno 2001, la detrazione di L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; 3. di determinare, per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi nei seguenti casi: a) abitazioni non locate; b) abitazioni diverse dalla abitazione principale e/o possedute in aggiunta alla abitazione principale e tenute a disposizione del proprietario soggetto passivo (c.d. seconde case), ad esclusione dei fabbricati siti fuori dai centri edificati come perimetrati ai sensi della legge n. 865/1971 ovvero dai centri abitati come perimetrati ai sensi del nuovo codice della strada ovvero siti in aree rurali di montagna non dotate di nessuna forma di urbanizzazione; 4. di dare atto che: per abitazione non locata si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale "A" utilizzabile a fini abitativi non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata con contratto d'affitto registrato ne' data in comodato a terzi ne' concessa in uso gratuito ai propri ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione; non a' considerata abitazione non locata l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo di imposta, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata da terzi (art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); per le unita' immobiliari non locate l'aliquota va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'abitazione non risulta locata; per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale "A", idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento, e che il suo possessore a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unita' immobiliare; i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; le dichiarazioni dirette a certificare gli stati e fatti di cui sopra dovranno essere presentate entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di riferimento. (Omissis). 01X45271 COMUNE DI SOrbolo Il comune di SORBOLO (provincia di Parma) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni; 2. di dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a' di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. di non avvalersi della facolta' di applicare aliquote diversificate previste dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificati dalla legge n. 662/1996; 4. di avvalersi della facolta' di applicare una detrazione dell'imposta di L. 300.000 per abitazione principale a favore di cittadini che si trovano in particolari situazioni di carattere sociale secondo i criteri previsti dall'art. 20-bis del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996 nonche' dall'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122. (Omissis). 01X45272 COMUNE DI SORDEVOLO Il comune di SORDEVOLO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota percentuale del 5,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze con detrazione fissata al minimo di legge (L. 200.000); aliquota percentuale del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili; (Omissis). 01X45273 COMUNE DI SORESINA Il comune di SORESINA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: A) aliquota del 5,5 per mille B) aliquota 5,3 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi, comprese le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' per le pertinenze di cui alla categoria catastale C/6; C) aliquota 6 per mille per i soggetti passivi proprietari di alloggi non locati; D) aliquota 0,5 per mille per i soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzato nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetti di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; E) aliquota 3,5 per mille in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Iegge 9 dicembre 1998, n. 431; 2. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996 per l'anno 2000 le detrazioni di imposta nella misura di L. 200.000 in ragione annua; 3. di determinare altresi', ai sensi del D.L. 9 maggio 1997, n. 122, l'elevazione della detrazione d'imposta di cui al punto 2 del presente dispositivo come segue: a) da L. 200.000 a L. 300.000 per le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 1o gennaio 2001 proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui elevato a 28.000.000 annui se il coniuge a' a carico e di un ulteriore milione per ogni altro famigliare a carico; b) da L. 200.000 a L. 500.000 per le persone ultrasessantacinquenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 1o gennaio 2001 proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione) di unica unita' immobiliare principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e con reddito imponibile riferito al nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 annui elevato a 28.000.000 annui se il coniuge a' a carico e di un ulteriore milione per ogni altro famigliare a carico. (Omissis). 01X45274 COMUNE DI SPINEA Il comune di SPINEA (provincia di Venezia) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) come segue: A) nella misura del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali; B) nella misura del 5,8 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; C) nella misura del 5,8 per mille per le abitazioni non principali locate a soggetti residenti con contratto registrato; Le aliquote ridotte saranno applicate proporzionalmente al periodo nel quale se ne verifichi il presupposto; non beneficiano dell'aliquota ridotta gli immobili posseduti da persone giuridiche; 2. di confermare, per l'anno 2001 l'ulteriore detrazione fino alla concorrenza di L. 500.000 per l'abitazione principale al fine di poter favorire le categorie di soggetti d'imposta in situazioni di particolare disagio economico o sociale, in base ai seguenti criteri: a) titolari di pensione sociale o assegno sociale o pensione integrata al trattamento minimo I.N.P.S.; b) assistiti dal comune con sussidio; c) portatori di handicap riconosciuti al 100%, con un reddito parificato a quelli definiti al punto a), escluso l'assegno di accompagnamento; d) famigliari conviventi di portatori di handicap riconosciuti al 100% il cui reddito famigliare sia minore o uguale a quello di cui al punto 3), lettera a), moltiplicato per il numero di famigliari conviventi maggiorenni. L'ulteriore detrazione potra' essere effettuata in un'unica soluzione con il saldo di dicembre 2001, qualora le suindicate situazioni siano state accertate dall'ufficio tributi. 3. di chiarire inoltre, allo scopo di permettere l'attivita' di controllo e di reperimento dei dati necessari per la programmazione, che: a) relativamente all'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 1), lettera C), il contribuente dovra' presentare apposita autocertificazione su modulo predisposto dal servizio tributi nel quale dovranno essere inseriti: dati del contribuente e del residente nell'alloggio; dati catastali degli immobili interessati dall'aliquota agevolata e situazione immobiliare complessiva del contribuente; importi pagati distinti per rata; dati relativi al contratto d'affitto. Tale autocertificazione dovra' essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale; b) relativamente all'applicazione del punto 2 di richiedere apposita autocertificazione comprendente: dati del contribuente comprensivo della residenza; dati satastali degli immobili interessati e situazione immobiliare complessiva del contribuente; importi pagati distinti per rata; reddito individuale o famigliare nel caso dell'agevolazione determinata da requisiti di reddito. Tale autocertificazione dovra' essere presentata entro il medesimo termine della dichiarazione di variazione annuale; c) le autocertificazioni di cui ai punti 3A) e 3B) del presente provvedimento sono assimilate a tutti gli effetti alle dichiarazioni di variazione previste dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni e si devono presentare solo nel caso di variazione dei presupposti d'imposta rispetto all'anno precedente; 4. Per quanto non previsto espressamente dal presente provvedimento si fa riferimento al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili. (Omissis). 01X45275 COMUNE DI SPINONE AL LAGO Il comune di SPINONE AL LAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura differenziata del 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le loro pertinenze e del 7,5 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati all'imposta; 2. di confermare la detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). 01X45276 COMUNE DI SPORMAGGIORE Il comune di SPORMAGGIORE (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in favore dei soggetti passivi persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobili adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura del 4,2 per mille; 3. di fissare per l'anno 2001 la riduzione di L. 270.000 dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 4. di stabilire che l'aliquota di cui al punto 2) trova applicazione anche per le pertinenze di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I. (Omissis). 01X45277 COMUNE DI STATTE Il comune di STATTE (provincia di Taranto) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. (omissis), di stabilire l'aliquota ordinaria nella misura unica del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001; 3. di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000 secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504 come modificato dall'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996; 4. di stabilire, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai contribuenti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale, l'elevazione della detrazione spettante a L. 500.000 e, comunque, non oltre l'importo dell'imposta dovuta, commisurata in misura proporzionale alla quota di destinazione che viene imputata al soggetto interessato; 5. di stabilire che possono usufruire dell'elevazione deliberata al punto precedente i soggetti residenti, nel cui nucleo familiare a' percepita come unica fonte di reddito una sola pensione sociale ovvero una sola pensione integrata al trattamento minimo o, ancora, una sola pensione di invalidita' (che non superi l'importo annualmente fissato per il trattamento minimo) erogate dall'INPS, e che risultino altresi' titolari della sola abitazione principale ed abbiano eta' non inferiore ai sessanta anni se donne e ai sessantacinque anni se uomini; 6. di applicare quanto previsto dall'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997 (collegata alla Finanziaria 1998) per quanto attiene l'aliquota del 3 per mille limitatamente alle zone ricadenti nel centro storico ai fini della rivitalizzazione del medesimo. (Omissis). 01X45278 COMUNE DI STEFANACONI Il comune di STEFANACONI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) - a conferma di quelle stabilite con deliberazione consiliare n. 8 del 27 marzo 2000 per l'anno 2000 - nella seguente misura: a) abitazione principale e pertinenze: aliquota 4 per mille; b) fabbricato utilizzato per uso diverso dell'abitazione principale: aliquota 6 per mille; c) aree edificabili: 4 per mille. (Omissis). 01X45279 COMUNE DI SULBIATE Il comune di SULBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per le ragioni descritte nella narrativa l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille; 2. di modificare l'aliquota base come di seguito indicato: aliquota al 7 per mille per gli immobili sfitti; aliquota al 5,5 per mille per gli immobili affittati a prezzi concordati. Tale agevolazione puo' essere concessa ai locatori che hanno stipulato negozi conformi ai contratti tipo, definiti in sede locale e depositati presso il comune, concordati dalle organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative; 3. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000 elevabile a: L. 260.000 per i nuclei famigliari di pensionati individuati nelle fasce di reddito cosi' determinate: reddito non superiore a L. 21.000.000 per nuclei famigliari composti da due o piu' soggetti; reddito non superiore a L. 11.000.000 per nuclei con un unico componente; L. 260.000 per nuclei famigliari con a carico portatori di handicap con attestato di invalidita' civile e reddito non superiore a L. 35.000.000; escludendo dalle suddette agevolazioni gli immobili individuati nelle classi A1 - A8 e A9. (Omissis). 01X45280 COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO Il comune di TAGLIOLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 4 per mille per tutti i soggetti passivi ed immobili imponibili. (Omissis). 01X45281 COMUNE DI TALEGGIO Il comune di TALEGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. determinare per l'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. dichiarare che non si fa luogo a riduzioni facoltative e che vengono applicate le riduzioni previste ope legis dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). 01X45282 COMUNE DI TAVAGNACCO Il comune di TAVAGNACCO (provincia di Udine) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. sono stabilite, per l'anno 2001, le seguenti aliquote: aliquota I.C.I. nella misura prevista del 4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze, considerando tali le unita' immobiliari classificabili come C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), ancorche' distintamente iscritte in catasto; aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli; aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. a' stabilita per l'anno 2001, quale detrazione base annua d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai fini I.C.I., l'importo di L. 370.000; 3. a' riconosciuta ai contribuenti, che si trovino nelle condizioni sotto specificate, una detrazione annua fino a concorrenza dell'imposta dovuta, relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto stesso, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, secondo le modalita' di seguito elencate: a) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti: che alla data del 31 dicembre 2000 abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'; che siano proprietari o titolari del diritto di uso, usufrutto, abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze; che siano titolari di redditi, relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, complessivi lordi, imponibili ai fini I.R.P.E.F., pari o inferiori all'importo di L. 10.000.000 se appartenenti a famiglie monoreddito o con redditi non superiori a L. 18.000.000, se appartenenti a nuclei familiari con 2 persone, aumentabile di L. 1.000.000 per ogni altra persona a carico; che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non siano proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero; b) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti: nel cui nucleo familiare siano compresi quali conviventi uno o piu' disabili, con invalidita' civile non inferiore al 75%, o affetti da handicap in situazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, risultante dal certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo; nel caso in cui la situazione di invalidita' inizi a decorrere in corso d'anno l'esenzione viene applicata in misura proporzionale alle mensilita' di invalidita' accertata; con reddito familiare complessivo lordo imponibile I.R.P.E.F., riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, pari o inferiore a L. 60.000.000; che dichiarino che i componenti del nucleo familiare, risultante dal registro anagrafico, non siano proprietari di altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero, ad esclusione dell'immobile di proprieta' o in titolarita' di altri diritti reali destinato al recupero psico-fi'sico o alla cura del soggetto invalido o affetto da handicap; c) soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti: disoccupati per almeno otto mesi (anche non consecutivi) nell'arco dell'intero anno; con un reddito familiare complessivo imponibile I.R.P.E.F., riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore nel suo complesso all'importo lordo di L. 20.000.000. In caso di mancato raggiungimento dei requisiti, il versamento non eseguito in acconto dovra' essere effettuato interamente a saldo, per l'intera somma dovuta, maggiorata degli interessi, o viceversa in caso di indebito versamento in acconto, si procedera' al rimborso delle somme ai sensi di legge. d) soggetti passivi appartenenti a famiglie numerose, in possesso di tutti i requisiti sotto elencati: Numero componenti famiglia Reddito 4 25.000.000 5 30.000.000 6 35.000.000 Per ogni ulteriore componente si applica una maggiorazione di L. 5.000.000; il reddito, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, a' quello complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. del nucleo familiare; i componenti del nucleo familiare, risultanti dal registro anagrafico, non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altri immobili (terreni e fabbricati), sull'intero territorio nazionale o all'estero; e) soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti: anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente relativamente all'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto o altro diritto reale, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata; 4. si da' dato atto che la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio delle agevolazioni, comporta l'automatica applicazione della detrazione. Nel caso in cui, la sussistenza dei requisiti fosse accertata in un momento successivo al versamento del tributo, si procedera' a rimborso, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 504/1992; 5. si da' atto che, ai fini della semplificazione delle procedure e della maggiore trasparenza, i contribuenti sono invitati a trasmettere una comunicazione all'Ente, sulla base dei modelli predisposti dall'ufficio tributi, nei termini previsti per la presentazione della denuncia; 6. si da' atto che la presentazione della comunicazione da parte del soggetto passivo non a' obbligatoria, non essendo la comunicazione stessa un elemento essenziale per beneficiare delle agevolazioni. Tuttavia, in caso di mancata presentazione della stessa, l'Ente provvedera' ad effettuare gli opportuni accertamenti, nelle forme previste per legge, anche mediante la richiesta di documentazione o l'invio di questionari al contribuente. La mancata collaborazione da parte del contribuente sara' sanzionata nelle forme previste per legge o regolamento; 7. di fissare, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili, l'aliquota I.C.I. pari alla meta' dell'aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi delI'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997; 8. di fissare, a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, l'aliquota I.C.I. pari alla meta' dell'aliquota ordinaria prevista, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997; 9. si da' atto che, per usufruire dell'applicazione dell'aliquota dimezzata di cui ai punti 7) e 8) del deliberato, i soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione, da effettuarsi nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legge in materia di semplificazione amministrativa. La dichiarazione a' obbligatoria, essendo un elemento essenziale per ottenere il beneficio dell'aliquota ridotta; 10. si da' atto che, qualora il contribuente non presenti la comunicazione all'Ente, pur in possesso dei requisiti necessari, potra' successivamente regolarizzare la sua posizione contributiva, ai sensi di legge; 11. si da' atto che, per l'applicazione dell'aliquota agevolata (per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori), una volta presentata la dichiarazione, non a' necessario un preventivo assenso da parte del comune. Il silenzio del comune ha validita' di silenzio-assenso. L'Ente si riserva di provvedere ai successivi controlli circa la veridicita' delle dichiarazioni presentate; 12. si da' atto che le dichiarazioni e comunicazioni presentate dai contribuenti, devono essere rese nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legge in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative ed in particolare secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 403/1998 e di cui alla legge n. 127/1997. (Omissis). 01X45283 COMUNE DI TOANO Il comune di TOANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 23 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, (omissis), l'aliquota I.C.I. del comune di Toano nelle misure seguenti: abitazione principale: 5,6 per mille; altri fabbricati: 6,5 per mille; aree fabbricabili: 7 per mille. (Omissis). 01X45284 COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA Il comune di TORRICELLA PELIGNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire per in 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. e in 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale per l'anno 2001; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X45285 COMUNE DI TORRITA DI SIENA Il comune di TORRITA DI SIENA (provincia di Siena) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare (omissis), per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.; 5 per mille per l'abitazione principale; 6,5 per mille aliquota ordinaria; 7 per mille per le abitazioni (categoria A) sfitte o comunque tenute a disposizione e non occupate come dimora abituale; 2. di riconoscere, anche per l'anno 2001, ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 6 della premessa, l'elevazione della detrazione a L. 300.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale di civile abitazione o edilizia popolare, rapportata al periodo durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 3. di concedere ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 8 della premessa, le seguenti detrazioni: a) una detrazione di L. 200.000, per i prossimi sei anni a favore dei proprietari di immobili locati, destinati ad attivita' commerciali (esclusi alberghi, affittacamere e locande), localizzate nei centri storici; b) una detrazione di L. 400.000, per i prossimi sei anni, a favore dei proprietari di immobili sfitti, destinati ad attivita' commerciali (escluso alberghi, affittacamere e locande), localizzati nei centri storici, disponibili a sottoscrivere una convenzione con il comune per la locazione dei suddetti immobili a prezzi concordati; 4. di stabilire che tali agevolazioni devono essere riconosciute a domanda dei soggetti stessi, previa autocertificazione da presentarsi entro il termine del pagamento della prima rata I.C.I. (Omissis). 01X45286 COMUNE DI TRAPPETO Il comune di TRAPPETO (provincia di Palermo) ha adottato, il 1o luglio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). confermare l'aliquota per l'unita' immobiliare destinata ad abitazione principale ai sensi del comma 3, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 a dall'art. 22 del regolamento comunale I.C.I., al 5 per mille e la detrazione di L. 230.000, e riconfermare il 6 per mille per le abitazioni secondarie e terreni. (Omissis). 01X45287 COMUNE DI TRAVO Il comune di TRAVO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. (omissis), di mantenere invariata per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. 2. Di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000. (Omissis). 01X45288 COMUNE DI TREBASELEGHE Il comune di TREBASELEGHE (provincia di Padova) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura unica del 5 per mille in L. 240.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X45289 COMUNE DI TREDOZIO Il comune di TREDOZIO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 5,65 per mille sul valore delle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unita' imobiliari equiparate all'abitazione principale, come elencate all'art. 16 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 5,65 per mille sul valore delle unita' immobiliari concesse in locazione, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale; 5,65 per mille sul valore delle altre unita' immobiliari, comprese le aree edificabili; 7 per mille per gli alloggi non locati e per le residenze secondarie, come definiti dall'art. 7 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., e per gli alloggi locati a soggetti che li utilizzano come residenza secondaria. (Omissis). di determinare le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure: L. 200.000, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unita' immobiliari equiparate ad essa ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; L. 300.000, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo che si trovi nelle seguenti condizioni: eta' non inferiore a sessantacinque anni, solo o con coniuge a carico; proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; in possesso, quale unica fonte di reddito, oltre a quella dell'unita' abitativa, da pensione non superiore a L. 14.000.000 annue lorde. (Omissis). 01X45290 COMUNE DI TREVICO Il comune di TREVICO (provincia di Avellino) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nella misura seguente: a) 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo; b) 5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale di dare atto che la misura della detrazione per l'abitazione principale resta determinata in L. 200.000, pari all'importo minimo, (Omissis). 01X45291 COMUNE DI TROMELLO Il comune di TROMELLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di considerare, ai sensi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 comma 53, direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenza l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 2. di fissare un'aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale appartenenti al gruppo da A/1 ad A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, civile, economico, popolare, ultrapopolare, rurale, abitazioni in villini, in ville, palazzi di pregio artistica o storico); 3. di fissare un'aliquota del 7 per mille per la restante parte di oggetti imponibili I.C.I., cosi' meglio identificati: terreni agricoli; aree fabbricabili; immobili in uso appartenenti alla categoria A/10, cioa' adibiti ad uffici e studi privati; fabbricati in uso destinati ad attivita' industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonche' box autorimesse e garage, appartenenti ai seguenti gruppi catastali: gruppo B (edifici in uso collettivo) dalla categoria B/1 alla categoria B/8 gruppo C (immobili a destinazione commerciale) dalla categoria C/1 alla categoria C/7 gruppo D (immobili a destinazione speciale) dalla categoria D/1 alla categoria D/12 4. di stabilire una detrazione per abitazione principale di L. 300.000 per le abitazioni con valore catastale non superiore a L. 70.000.000 per il soggetto passivo che versi nelle condizioni riportate nella seguente tabella: Beneficiari Limite di reddito familiare * Pensionati che abbiano compiuto il 65° anno di eta' alla data del 1° gennaio 2001 23.000.000 Coniuge a carico di pensionati di cui sopra 23.000.000 Portatori di handicap con attestato di invalidita' civile 23.000.000 Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a tutto il 30 giugno 2001 23.000.000 Lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita' a tutto il 30 giugno 2001 23.000.000 Nuclei familiari composti da almeno due persone con reddito da lavoro dipendente 27.000.000 * I limiti di reddito sopra riportati, riferiti all'anno precedente, sono aumentati di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 2.000.000 qualora il familiare a carico sia portatore di handicap. I beneficiari di tali detrazioni nonche' gli altri eventuali componenti il nucleo familiare non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili in tutto il territorio nazionale, ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale. L'assenza della suddetta condizioni fa venir meno il diritto alla maggior detrazione d'imposta. Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piu' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della maggiore detrazione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono presentare apposita autocertificazione comprovante la sussistenza di tali condizioni entro il 30 giugno 2001. (Omissis). 01X45292 COMUNE DI TRONTANO Il comune di TRONTANO (provincia del Verbano Cusio Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare per l'anno finanziano 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente percentuale: aliquota del 5,5 per mille; detrazione prima casa L. 250.000. di esentare inoltre dalla presente imposta, per ragioni di equita', le tipiche costruzioni locali adibito a cascine e fienili. (Omissis). 01X45293 COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE Il comune di TRONZANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di applicare nel comune di Tronzano Vercellese, per l'anno 2001, l'imposta comunale per gli immobili (I.C.I.) con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in via di conferma dell'aliquota gia' praticata nello scorso esercizio; di proporre al Consiglio comunale di determinare, per l'anno 2001, in L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in via di conferma della misura della detrazione gia' praticata nello scorso esercizio. (Omissis). 01X45294 COMUNE DI UDINE Il comune di UDINE ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per il 2001 in base ai seguenti valori percentuali: a) 4,5 per mille: 1. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione, nonche' per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; 2. per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex Istituto Autonomo Case Popolari); 3. a favore dei possessori di immobili ad uso abitazione che vengono locati mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno comunicare all'ufficio I.C.I., tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ed entro novanta giorni dalla registrazione fiscale della locazione, gli estremi dell'atto, nonche' la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando anche un esemplare dell'atto stesso. La mancata comunicazione di inizio della locazione entro il termine suindicato determina la perdita del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata per l'anno in corso. Il beneficio dell'aliquota ridotta avra' effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione e fino al termine della locazione. In caso di proroga il contribuente sara' tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione conco rdata; 4. a favore dei possessori dell'unica unita' immobiliare, temporaneamente non utilizzata, da destinare ad uso abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto; l'eventuale possesso - anche parziale - di altri fabbricati in questo Comune oppure in altri Comuni del territorio nazionale, comporta la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille. Sono assoggettate alla medesima aliquota (4,5 per mille) anche le pertinenze e gli accessori all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., ad esclusione di quelle asservite alle unita' abitative di cui al precedente punto 1., lettera a), numero 3), per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 5 per mille. Le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado di cui al punto 1., lettera a), numero 1), restano escluse dall'applicazione della detrazione d'imposta o delle maggiori detrazioni d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 5 e 6 del vigente regolamento I.C.I.. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata a' che il parente il quale occupa l'immobile vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti occupato in comodato gratuito da altri soggetti oppure concesso parzialmente in locazione a terzi. Tali circostanze comportano la decadenza dell'applicazione dell'aliquota agevolata per l'intero anno di riferimento. Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve comunicare al servizio tributi del Comune, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, gli estremi dell'atto di comodato fiscalmente registrato ovvero, qualora mancante, produrre allo stesso servizio dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi della legge n. 15/1968 nella quale si attesti l'esatta condizione abitativa dell'unita' immobiliare - con relative pertinenze destinata al parente di cui sopra. La mancata o tardiva comunicazione o presentazione della suddetta documentazione, entro il termine suddetto, utilizzando preferibilmente gli appositi modelli del Comune, comporta la perdita della concessione dell'aliquota agevolata per l'anno in corso e l'applicazione dell'aliquota relativa alle abitazioni locate. L'aliquota del 4,5 per mille sara' invece applicabile solo a decorrere dall'anno successivo alla comunicazione o presentazione della documentazione richiesta e avra' effetto per tutta la durata in cui si verifica detta situazione abitativa; b) 6 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, non rientranti nel caso del precedente punto 1., lettera a), numero 3), locate o concesse in uso a terzi. Il titolo di detenzione o godimento dei terzi deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato; c) 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che risultino non locate (sfitte) o comunque non concesse in uso a terzi (a disposizione o adibite ad uso diverso da quello abitativo). Qualora l'unita' abitativa classificata nella categoria catastale "A" (escluso l'"A/10") venga adibita ad uso diverso da quello di abitazione (esempio: studio privato, ufficio professionale e/o commerciale), l'immobile viene assoggettato all'aliquota del 7 per mille. Affinche' si possa applicare l'aliquota ordinaria (5 per mille), a' necessario che vi sia coincidenza fra destinazione ed attivita' esercitata; d) 5 per mille per i restanti fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; alla medesima aliquota sono assoggettati i "beni merce" appartenenti alle imprese di costruzione o alle societa' immobiliari che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' esercitata la costruzione e l'alienazione di immobili, relativamente ai fabbricati realizzati esclusivamente per la vendita e non venduti. Qualora i suddetti fabbricati cessino di appartenere a tale fattispecie ("beni merce") e risultino quindi nel patrimonio dell'impresa o societa' immobiliare, esclusivamente per le unita' immobiliari ad uso abitazione si rende invece applicabile l'aliquota del 6 per mille se queste risultano locate a canone libero, del 4,5 per mille se locate in base alla legge 431/1998, ovvero del 7 per mille qualora risultino sfitte o rimangano a disposizione del soggetto passivo (impresa o societa' immobiliare). Per i fabbricati appartenenti alle societa' immobiliari che hanno per oggetto esclusivo dell'attivita' la gestione e/o l'intermediazione immobiliare, le stesse societa' devono applicare le aliquote diversificate a seconda della tipologia e della situazione oggettiva degli immobili. La misura delle aliquote di cui punti a), b), c) e d) deve essere applicata in base alla quota di possesso, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni; 2. di approvare le maggiori detrazioni d'imposta a beneficio dell'abitazione principale, eccedenti le L. 200.000 stabilite dalla legge, nella misura e con i criteri in premessa specificati; (Omissis). 01X45295 COMUNE DI VAILATE Il comune di VAILATE (provincia di Cremona) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: N.D. Tipologia degli immobili Aliquote % 1 Aree fabbricabili 5,5 2 Alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati 5,5 3 Per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti ai punti 1 e 2 5,0 2) di determinare per l'anno 2001 le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: N.D. Tipologia degli immobili Riduzione Detrazione nonche' categorie di soggetti d'imposta % d'imposta in situazioni di particolare (Lire disagio economico-sociale in ragione annua) 1 Fabbricati in agibili 50 2 Abitazione principale 200.000 3 Soggetti aventi tutti e 3 i seguenti requisiti: a) sono possessori esclusivamente dell'unita' adibita ad abitazione principale; b) sono ultra 65enni; e) non superano un reddito lordo annuo famigliari di L. 18 milioni se singoli 0 25 milioni se con coniuge a carico 400.000 (Omissis). 01X45296 COMUNE DI VALLESACCARDA Il comune di VALLESACCARDA (provincia di Avellino), ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; di determinare la riduzione per l'abitazione principale in L. 200.000; incaricare il responsabile dell'ufficio tributi per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti; disporre che dell'adozione del presente provvedimento sia inviata comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (Omissis). 01X45297 COMUNE DI VALLEVE Il comune di VALLEVE (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille. 2. di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000. (Omissis). 01X45298 COMUNE DI VALMONTONE Il comune di VALMONTONE (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione delI'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1o gennaio 2001. 1. aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare; per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, relativamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune per l'unita' o le unita' immobiliari, oltre la prima, concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale a parenti entro il 2o grado in linea retta secondo modalita' e termini stabiliti con apposita norma regolamentare; 2. aliquota agevolata del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti: al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro, storico; alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; all'utilizzo di sottotetti; da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1991, n. 449 previa comunicazione all'ufficio tributi; 3. aliquota del 7 per mille da applicare per gli immobili diversi da quelli di cui ai numeri 1 e 2 del presente capo; Il. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta a' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile a' comunque utilizzato entro il termine di giorni 30 dal suo verificarsi. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. l'aliquota a' stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa a' destinata alla vendita. Entro i termini regolamentari dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo a' applicata alla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae le destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di possesso. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; VI. la detrazione d'imposta viene aumentata fino a L. 500.000 in relazione alle seguenti categorie di soggetti passivi: Prima categoria: disoccupati che al 1o gennaio dell'anno di applicazione siano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 2 anni; i non occupati che, gia' fruitori della C.I.G. o indennita' di mobilita' ai sensi della normativa vigente al 1o gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta, abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente; i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscono della C.I.G. o siano iscritti nella lista regionale di mobilita' da oltre sei mesi; Le condizioni sopra indicate devono essere documentate dai competenti organismi. Seconda categoria: i titolari di pensione o assegni di invalidita'. Terza categoria: i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione principale comprenda uno o piu' disabili con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Condizioni: i soggetti passivi sopraindicati sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni: che l'immobile posseduto dal soggetto passivo (abitazione principale ed eventuale pertinenza) non abbia una rendita catastale oltre 1.500.000; eventuali istanze, la cui abitazione principale presenti una rendita superiore all'importo stabilito potranno essere ammesse al beneficio previa relazione favorevole del servizio sociale approvata dalla giunta; che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto passivo, sia possessore di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale nel territorio nazionale fatta eccezione dell'eventuale box o garage di pertinenza; che il reddito complessivo annuo, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, inclusi eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi non sia superiore al doppio dell'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'I.N.P.S. per i casi di cui alle precedenti categorie I e II ed al triplo per il caso di cui alla categoria III. Termini e modalita': il richiedete a pena di decadenza dovra' produrre domanda entro il 31 dicembre dell'anno di applicazione dell'imposta. La domanda, autenticata nella sottoscrizione secondo la normativa vigente, dovra' attestare oltre al possesso dei requisiti sopraindicati ai punti 1, 2, 3: a) il periodo di tempo in cui si sono verificate le condizioni di applicabilita' dell'ulteriore detrazione; b) la composizione del nucleo familiare; c) l'indicazione dei soggetti disabili con il relativo grado di invalidita' effettivamente conviventi nel nucleo familiare; d) l'ammontare complessivo annuo del reddito del nucleo familiare relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I.; allegati: alla domanda dovranno essere allegati: le documentazioni attestati i punti 1, 2, e 3. dichiarazione dei redditi. VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X45299 COMUNE DI VENDROGNO Il comune di VENDROGNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille; 2. di stabilire in L. 280.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cosi' come definito dalla normativa vigente. (Omissis). 01X45300 COMUNE DI VENTIMIGLIA Il comune di VENTIMIGLIA (provincia di Imperia) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di confermare per lo stesso anno d'imposta 2001 le aliquote e detrazioni I.C.I. gia' vigenti per l'anno 2000 cosi' come di seguito elencate: abitazione principale (incluso le pertinenze quali cantina, garage o posto auto che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale a' sita l'abitazione principale e fino ad un massimo di tre immobili ): aliquota del 4,8 per mille; terreni agricoli: aliquota del 6 per mille; aree fabbricabili: aliquota del 5 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo l'attivita' di costruzione e vendita di immobili: 4 per mille; altri immobili : aliquota del 6,8 per mille; detrazione ordinaria: L. 200.000; maggiore detrazione da L. 200.000 a L. 280.000 nei seguenti casi: a) a favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare a' presente un disabile totale ai sensi della legge 18/1980 o della L. 508/1988; b) a favore dei contribuenti che siano in possesso di tutti i sottoelencati requisiti alla data del 1o gennaio 2001: aver compiuto 65 anni d'eta'; possedere, oltre ad un'eventuale cantina, garage o posto auto, solo l'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione; disporre di un reddito complessivo imponibile comprensivo anche dei redditi esenti ai fini I.R.P.E.F. o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, al netto degli oneri deducibili ai fini I.R.P.E.F. ed escluso il reddito da fabbricato, non superiore a L. 15.000.000 annui (come da dichiarazione dei redditi 2000); non avere fra i componenti del nucleo familiare soggetti proprietari di altri immobili; nel caso in cui l'unita' immobiliare per cui si chiede la maggiore detrazione sia adibita ad abitazione principale di piu' soggetti, ognuno di questi deve essere in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti. (Omissis). 01X45301 COMUNE DI VERDERIO INFERIORE Il comune di VERDERIO INFERIORE (provincia di Lecco), ha adottato, il 9 dicembre 2000 e 11 gennaioi 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota agevolata del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volli alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti applicando l'agevolazione limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla fine dei lavori; 1. in applicazione del disposto dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di elevare a L. 300.000 per l'anno 2001 la detrazione dell'imposta di L. 200.000, ...(omissis)... ai soggetti passivi se appartenenti alle seguenti categorie: pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, disoccupati, lavoratori dipendenti o lavoratori posti m mobilita' con reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a L. 23.650.000, piu' L. 2.000.000 per ogni persona a carico; nel caso di presenza, nei nuclei suddetti, di portatori di handicap con attestato d'invalidita' civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L., sempre se conviventi, la quota aggiuntiva per ogni persona a carico a' elevata da L. 2.000.000 a L. 3.000.000; 2. di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 tutte le unita' classificate in catasto A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 1.; 3. di stabilire che coloro che ritengano di avere diritto alla detrazione per l'anno 2001 dovranno inoltrare domanda al funzionario responsabile della gestione I.C.I. entro il 30 giugno 2001. (Omissis). 01X45302 COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRiO Il comune di VERTEMATE CON MINOPRIO (provincia di Como) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,85 per mille. (Omissis). 01X45303 COMUNE DI VILLA D'ADDA Il comune di VILLA d'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune con effetto dal 1o gennaio 2001: aliquota del 5 per mille da applicare nei seguenti casi: a) per abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; b) unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dei soci assegnatari; c) alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; d) unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata; e) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; f) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a propri genitori od a propri figli, a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito; g) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari a condizione che venga comprovato che a' stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui a' stata presentata la richiesta di variazione; h) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale dai familiari del possessore; i) n. 1 pertinenza classificata nelle categorie catastali C2, C6 e C7 destinata ed effettivamente utilizzata a servizio dell'abitazione principale anche non appartenente allo stesso fabbricato; aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili: aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili e le altre pertinenze dell'abitazione principale; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e tenuti a disposizione come definiti dall'art. 9 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inabitabili o fatiscenti e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inabilita' o fatiscenza a' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure il contribuente presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968; aliquota del 2 per mille per le unita' immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di ristrutturazione per le quali a seguito di concessione edilizia siano stati iniziati i lavori di ristrutturazione per un periodo massimo di tre anni; 2. di determinare la detrazione d'imposta per le tipologie di immobili per i quali a' prevista l'aliquota del 5 per mille in L. 220.000. Alla pertinenza, si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non gia' assorbita per l'abitazione principale; (Omissis). 01X45304 COMUNE DI VILLA DI SERIO Il comune di VILLA DI SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000; (Omissis). 01X45305 COMUNE DI VILLA D'OGNA Il comune di VILLA d'OGNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille; 2. di fissare, per l'anno 2001, le seguenti detrazioni d'imposta: a) L. 240.000 per l'unita' immobiliare: adibita ad abitazione principale del contribuente, che la possiede; appartenente a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario; regolarmente assegnata dagli Istituti autonomi per le case popolari; b) L. 200.000 per l'unita' immobiliare: locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; concessa in comodato d'uso a propri genitori o figli, entrambi privi di proprieta' immobiliari, anche per quote, sia nel comune che altrove, ed a condizione che, al 1o gennaio di ciascun anno, vi dimorino abitualmente ed abbiano ivi stabilito la propria residenza anagrafica (cfr. art. 6, comma 6, del regolamento). 3. di elevare a L. 500.000 la detrazione dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie di contribuenti: 1) pensionato in possesso di tutti i seguenti requisiti: I) possesso nel territorio italiano del solo appartamento abitato, quale unica proprieta' immobiliare, oltre ad eventuali pertinenze dell'abitazione principale (cfr. art. 6, comma 5, del regolamento) e terreni non edificabili (come individuati dalle norme urbanistiche vigenti); II) il compimento del 65o anno d'eta' al 1o gennaio 2001; III) l'esistenza di altri componenti il nucleo familiare, diversi cioa' dal/i titolare/i pensionato/i, privi di qualsiasi altra fonte di reddito, ad eccezione della pensione e del reddito derivante dal possesso degli immobili di cui al suddetto punto I); IV) reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore comunque a L. 15.000.000 annui; V) l'appartamento abitato, oggetto della detrazione, pertinenza esclusa, deve essere di categoria catastale compresa tra "A" (come da emendamento sopraccitato) ed A6. 2. anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: I) l'unita' immobiliare non risulti locata, nemmeno a titolo stagionale; II) il reddito del contribuente non risulti superiore a L. 24.000.000 annui. 4. di attribuire alle pertinenze dell'abitazione principale, come individuate del comma 5, dell'art. 6, quella quota di detrazione eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale; (Omissis). 01X45306 COMUNE DI VILLA ESTENSE Il comune di VILLA ESTENSE (provincia di Padova), ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di applicare, per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I., gia' in vigore per l'anno 2000: aliquota ordinaria del 5,5 per mille da applicare ai soggetti passivi ed agli immobili che non rientrano fra quelli previsti nei successivi punti a) e b); a) aliquota ridotta del 5 per mille da applicare alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale aliquota si applica altresi': ai soggetti passivi anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari per gli alloggi posseduti, a condizioni che l'abitazione principale non risulti locata e comunque non abitata; ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle). Per beneficiare dell'aliquota ridotta a' necessaria la presentazione al settore tributi del Comune, entro il termine del 30 giugno 2001, di apposita domanda, come da allegato sub. A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; b) aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari sfitte (comprendono questa categoria gli immobili tenuti a disposizione "seconde case" gli immobili non agibili o non abitabili, gli immobili per i quali sono in corso opere edilizie che impediscono l'uso). 2. Detrazione: di elevare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale da L. 240.000 a L. 260.000 da applicarsi solamente all'abitazione principale con esclusione delle unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado. (Omissis). 01X45307 COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA Il comune di VILLANOVA SULL'ARDA (provincia di Piacenza), ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, relativamente all'imposta comunale sugli immobili l'aliquota unica del 4,5 per mille; 2. di dare atto che, ai sensi della norma citata e nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'ente ritiene di applicare al soggetto passivo relativamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, una detrazione di L. 200.000; 3. di concedere alle persone ultrasessantacinquenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta), proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente le caratteristiche presenti per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a L. 9.605.700 elevato a L. 15.105.700 se il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, a' a carico, elevato di un ulteriore milione per ogni familiare a carico o nullatenente, l'aumento delle detrazioni I.C.I. da L. 200.000 a L. 400.000 a partire dall'anno 2000. I soggetti di cui sopra, dovranno presentare richiesta di agevolazione entro il 30 aprile 2001 corredata dalla seguente documentazione: a) copia del certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; b) copia della dichiarazione relativa ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare, cosi' come risulta all'anagrafe comunale. (Omissis). 01X45308 COMUNE DI VILLAR DORA Il comune di VILLAR DORA (provincia di Torino), ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di far propria la deliberazione G.C. n. 12 del 30 gennaio 2001 relativa alla conferma, per l'esercizio 2001, dell'aliquota unica I.C.I. nella misura deI 5 per mille; 2. di determinare per l'esercizio 2001 quanto segue: a) detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000 (pari a e 103,29). (Omissis). 01X45309 COMUNE DI VILLATA Il comune di VILLATA (provincia di Vercelli), ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille per tutte le categorie di immobili. Di stabilire per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 (e 103,29). (Omissis). 01X45310 COMUNE DI VIZZOLA TICINO Il comune di VIZZOLA TICINO (provincia di Varese), ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Abitazione principale e pertinenze - aliquota ordinaria 4 per mille; abitazione principale - detrazione L. 200.000; aree fabbricabili - 4 per mille; fabbricati diversi dall'abitazione principale - 6 per mille (Omissis). 01X45311 COMUNE DI VOLTIDO Il comune di VOLTIDO (provincia di Cremona), ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001 l'aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili il 5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48-51 e 52, lettera a), della legge 23 dicembre 1966, n. 662; 3. l'imposta a' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile a' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta pare l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorino abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 5. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 01X45312 COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO Il comune di ZIBIDO SAN GIACOMO (provincia di Milano), ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 sara' applicata in questo Comune con le seguenti aliquote differenziate in conformita' all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e/o integrazioni: aliquota di ordinaria applicazione 6,75 per mille; aliquota ridotta al 5 per mille per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o locate comprese pertinenze come definite dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.; (Omissis). 01X45313 COMUNE DI ZOGNO Il comune di ZOGNO (provincia di Bergamo), ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata da questo Comune nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per prima casa in L. 200.000. (Omissis).