(all. 1 - art. 1)
                               STATUTO
                   Titolo I Disposizioni generali
                              Art. 13.
                    Regolamento didattico di Ateneo
    1.  Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti
degli  studi  di  tutti  i  corsi  per i quali l'Universita' rilascia
titoli di studio.
    2.   Esso   stabilisce,   altresi',  i  criteri  e  le  modalita'
organizzative dell'attivita' didattica comune a piu' corsi di studio,
delle   attivita'  di  formazione,  delle  attivita'  e  dei  servizi
didattici integrativi e dei servizi di tutorato anche con particolare
riferimento  alle  procedure  di  attribuzione  dei compiti didattici
annuali  ai  professori  ed  ai ricercatori universitari, nonche' con
riferimento  agli  obiettivi  ed  ai  tempi  con  cui  le  competenti
strutture  didattiche  provvedono collegialmente alla programmazione,
al  coordinamento ed alla verifica dei risultati di tutte le predette
attivita'   didattiche  e  formative.  Esso,  altresi',  prevede  nel
rispetto  della  normativa  vigente,  i criteri per il riconoscimento
anche  parziale,  di  studi  compiuti  presso universita' straniere e
l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.
    3.  Il  regolamento  didattico di Ateneo e' deliberato dal senato
accademico,  nella  composizione  integrata  di  cui  all'art. 22 del
presente  statuto,  a maggioranza  assoluta  dei  suoi componenti, su
proposta  dei  consigli  di  facolta',  sentito  il  consiglio  degli
studenti.
    4.  Le  modifiche  al  predetto  regolamento  sono deliberate dal
senato  accademico,  a maggioranza  assoluta  dei suoi componenti, di
norma su proposta dei consigli delle strutture didattiche, sentito il
consiglio degli studenti.
                              Art. 22.
                  Senato accademico - Composizione
    Il senato accademico e' composto da:
      a) il rettore;
      b) il prorettore vicario;
      c) i  presidi di facolta' e i direttori di strutture equiparate
ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del presente statuto;
      d) i  direttori  dei  dipartimenti  e  dei centri equiparati ai
dipartimenti  con  decisione  del  senato  accademico  su  parere del
consiglio  di  amministrazione, ai sensi del successivo art. 47 comma
7;
      e) il direttore amministrativo, con voto consultivo;
  Limitatamente    alle    modifiche    del    presente   statuto   e
all'approvazione  e alle modifiche del regolamento di cui all'art. 12
del  presente  statuto,  la  composizione  del  senato  accademico e'
integrata con:
      f) due  professori  di  I fascia, due professori di II fascia e
due    ricercatori    per    ciascuno    dei    gruppi   delle   aree
scientifico-disciplinari   presenti   nell'Universita'   del   Molise
indicati nel regolamento didattico di Ateneo;
      g) una  rappresentanza  di studenti, in ragione di due per ogni
facolta';  questa  rappresentanza  dovra'  in  ogni  modo  non essere
inferiore  al  15%  del  numero  complessivo dei componenti il senato
accademico;
      h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
    I componenti eletti durano in carica un triennio accademico.
                              Art. 25.
             Consiglio di amministrazione - Composizione
    1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
      a) il rettore;
      b) il pro-rettore vicario;
      c) il pro-rettore, con voto consultivo;
      d) il direttore amministrativo;
      e) quattro rappresentanti dei professori di I fascia;
      f) quattro rappresentanti dei professori di II fascia;
      g) quattro rappresentanti dei ricercatori;
      h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
      i) un  numero  di rappresentanti degli studenti pari al 15% del
numero complessivo dei componenti il consiglio di amministrazione;
      l)  il  presidente  della  regione Molise o un membro designato
dall'ente stesso;
      m)  il  presidente  della  provincia  di Campobasso o un membro
designato dall'ente stesso;
      n) il  presidente  della  provincia  di  Isernia  o  un  membro
designato dall'ente stesso;
      o) il  sindaco di Campobasso o un membro designato dallo stesso
comune;
      p) il  sindaco  di  Isernia  o un membro designato dallo stesso
comune;
      q) il   presidente   dell'unione   regionale  delle  camere  di
commercio o un membro designato dall'ente stesso;
      r) un membro designato dal C.N.E.L.;
      s) un   membro   designato   dal   Ministero   competente   per
l'universita';
      t) un membro designato dal CNR;
      u) il  direttore  regionale delle entrate o un membro designato
dalla stessa direzione regionale delle entrate;
      v) subordinatamente  all'accettazione  da parte del consiglio e
per  il  periodo  di  durata  in  carica  del  consiglio  stesso,  un
rappresentante di ciascun ente pubblico o privato, fino ad un massimo
di  tre,  che  concorra alle spese di funzionamento dell'Universita',
con  fondi  non finalizzati a specifiche attivita', con un contributo
annuo  non  inferiore a lire 200 milioni, aggiornabile periodicamente
dal  consiglio  di  amministrazione.  In  tale  ipotesi il numero dei
membri  indicati nelle lettere e) e f) e' alternativamente aumentato,
secondo  l'ordine  delle lettere medesime, di tanti componenti quanti
sono i membri di cui alla lettera v).
    Alle  sedute del consiglio di amministrazione possono partecipare
anche i revisori dei conti.
    2.  Tutti  i  rappresentanti di cui alle lettere dalla l) alla v)
non  devono  avere con l'Universita' rapporti di lavoro, contratti in
corso   o  liti  pendenti  e  non  devono  essere  studenti  iscritti
all'Universita'  del Molise. La loro mancata designazione non inficia
la regolare costituzione del consiglio.
    3.  I  componenti  di  cui  alle lettere e), f), g), h) e i) sono
eletti  secondo  le  modalita'  previste  dal regolamento generale di
Ateneo.
    I componenti eletti durano in carica un triennio accademico.
    4.  Al  fine  della  determinazione  del  numero  legale,  per la
validita'  delle  adunanze,  si  tiene conto dei rappresentanti degli
Enti  di  cui  alle  precedenti  lettere  l), m), n), o), p), q) e u)
soltanto se intervengono all'adunanza.
    Si  opera con le stesse modalita' anche per la determinazione del
quorum funzionale quando e' richiesta una maggioranza qualificata.
    Non  vengono  computati  nel numero legale per la validita' delle
adunanze  gli  assenti che siano giustificati per motivi di interesse
pubblico   quali   incarichi   della   stessa  o  di  altra  pubblica
amministrazione.
                             Titolo III
                 STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE
                            E DI SERVIZIO
                     Capo I Strutture didattiche
                              Art. 32.
                        Strutture didattiche
    1.   Le   strutture   didattiche   che  possono  essere  attivate
dall'Ateneo sono, nell'ordine:
      a) le  facolta'  o  i  centri equiparati a norma del successivo
comma 4;
      b) le classi di corso di studio;
      c) i  corsi  di  studio articolati in corsi di laurea, corsi di
laurea  specialistica,  corsi di specializzazione, corsi di dottorato
di ricerca e corsi di master universitario.
    2. L'organizzazione e le funzioni delle strutture didattiche sono
disciplinate   dal  presente  statuto  o  dal  regolamento  didattico
d'Ateneo ove cola' non previsti.
    3.  L'istituzione, attivazione, disattivazione ed afferenza delle
strutture  didattiche  ad una specifica facolta' e' regolata da norme
incluse nel regolamento didattico d'Ateneo.
    4. Sono equiparate alle facolta' le strutture di organizzazione e
gestione  della  didattica,  nelle quali si svolgono corsi di studio,
dotate   di   potere   programmatorio   e   decisionale  che  operano
concretamente per l'ottimizzazione delle risorse docenti dell'Ateneo,
istituite,  di  norma  con  carattere  provvisorio,  con la procedura
dettata per le modifiche del regolamento didattico di Ateneo, secondo
i criteri previsti dal successivo articolo 33.
                              Art. 33.
                              Facolta'
    1.  La  facolta'  programma  e  coordina  le attivita' didattiche
finalizzate  al  conferimento  dei  titoli  di  studio.  Le attivita'
didattiche  della  facolta'  si  esplicano  sia attraverso i percorsi
formativi  indicati  dagli  ordinamenti didattici, nel rispetto delle
procedure  previste per la loro attivazione, sia con la promozione di
altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, che possono
portare  al  miglioramento  quantitativo  e  qualitativo dell'offerta
didattica,  anche  in  collaborazione  con  enti  pubblici e privati,
nonche'  con  la  partecipazione  a iniziative didattiche promosse da
altri enti.
    2. La facolta' promuove altresi' iniziative di collaborazione con
enti  esterni  e  di  diffusione  delle  informazioni  che permettono
l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche delle aree culturali di
competenza alla comunita' nazionale e internazionale.
    3.  Le  facolta' dell'Ateneo sono elencate nella tabella allegata
al  regolamento  didattico  di  Ateneo. Nello stesso regolamento puo'
essere  prevista  l'istituzione  di  altre  forme organizzative della
didattica,  nonche' strutture o centri equiparati a tutti gli effetti
alle  facolta'  ai  sensi  del  comma  4 del precedente art. 32. Tali
strutture organizzative della didattica sono rette da un consiglio la
cui  composizione  e'  deliberata  dal  senato accademico, sentito il
consiglio  di amministrazione e le cui funzioni sono disciplinate dal
successivo  art  36. La figura del direttore della struttura o centro
equiparati  alla  facolta'  e'  disciplinata  dal successivo art. 35,
commi 1 e 4, sulla figura del preside di facolta'.
    Le  facolta'  possono  organizzare  corsi  di  perfezionamento ed
aggiornamento  professionale,  di istruzione permanente o ricorrente,
nonche' attivita' culturali, formative e di orientamento e tutorato.
    4.  Il  regolamento  didattico  d'Ateneo puo' attribuire, oltre a
quelle  riportate  nel presente Statuto, altre funzioni specifiche ai
consigli  di facolta' e ai consigli delle altre strutture didattiche,
eventualmente istituite.
    5.  Qualora  i  corsi  di  studio  siano  istituiti di intesa fra
diverse facolta', le competenze sulla organizzazione delle didattiche
dei  consiglidi  facolta'  sono  delegate ad un apposito consiglio di
corso  di  studio  che  sara'  composto  secondo  quanto previsto dal
regolamento didattico di Ateneo.
                              Art. 36.
                  Consiglio di facolta' - Funzioni
    1. Il consiglio di facolta' ha il compito primario di organizzare
e  coordinare  l'attivita'  delle strutture didattiche afferenti alla
facolta'.  A  tal  fine  le  facolta'  hanno  autonomia  didattica  e
organizzativa,  nel  rispetto  degli  indirizzi  fissati  dal  senato
accademico, nelle materie di propria competenza.
    2. In particolare, il consiglio di facolta':
      a) puo' richiedere l'istituzione di consigli di corsi di studio
o   di   strutture   didattiche  o  alternativamente  puo'  istituire
specifiche commissioni per la didattica;
      b) aquisito  il parere dei consigli dei corsi di studio o delle
strutture  didattiche,  se istituiti, e dei dipartimenti interessati,
provvede  a formulare proposte per i piani triennali di sviluppo e ad
avanzare  le  relative  richieste di posti di professore di ruolo, di
ricercatore e di personale tecnico-amministrativo;
      c) delibera  sulla  destinazione  e  modalita' di copertura dei
posti  di professore di ruolo e di ricercatore, ripartendo le risorse
assegnate  alla  facolta',  in  accordo  con  i criteri eventualmente
stabiliti dal senato accademico;
      d) approva   annualmente   i  manifesti  degli  studi  di  ogni
struttura  didattica  della  facolta',  definendo  i  criteri  per la
formulazione  dei  piani  di studio, acquisito il parere dei consigli
dei corsi di studio ove istituiti;
      e) attribuisce  i  compiti  didattici  a  professori  di ruolo,
tenendo  presente  il  criterio  di  equa  ripartizione  dei  carichi
didattici  e assicurando il coordinamento delle attivita' didattiche,
nel rispetto della liberta' di insegnamento;
      f) provvede  ad assicurare la copertura di tutti gli insegnanti
attivati;
      g) ha  il  compito  della programmazione e del coordinamento in
materia di orientamento agli studi e attivita' tutoria;
      h) approva,  entro  la  fine  di  ciascun  anno accademico, una
relazione sulla situazione della facolta' e sulle sue prospettive;
      i) avendo  acquisito  il  parere  da  parte del dipartimento di
afferenza,  autorizza, ai sensi della normativa vigente, i professori
di  ruolo  ed  i  ricercatori  alla fruizione di periodi di esclusiva
attivita'  di  ricerca  presso  organismi  scientifici,  in  Italia e
all'estero,  ovvero di congedi per eccezionali e giustificate ragioni
di studio o di ricerca scientifica all'estero;
      l) avendo  acquisito il parere del dipartimento di afferenza e,
se  istituito,  del  competente  consiglio della struttura didattica,
approva la relazione triennale sull'attivita' dei professori di ruolo
e dei ricercatori;
      m) formula  proposte  in  ordine  al  regolamento  didattico di
Ateneo;
      n) esprime parere sui regolamenti generali e sulla costituzione
di dipartimenti.
    3.  Ai  fini del conseguimento dei titoli di studio, il consiglio
di facolta' puo':
      a) riconoscere,  totalmente  o parzialmente, nel rispetto della
normativa  relativa  ai  piani di studio e in conformita' dei criteri
individuati  dal  senato  accademico, i curricula didattici sostenuti
presso   universita'  e  istituzioni  di  alta  cultura  nazionali  e
straniere;
      b) organizzare,  su  parere  favorevole  del senato accademico,
corsi  di  studio  d'intesa  con  universita'  e  istituzioni di alta
cultura nazionali e straniere.
                              Art. 38.
                 Commissioni di facolta' e di Ateneo
    1.  Le  facolta'  possono  costituire  commissioni  temporanee  o
permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi assegnati
dal consiglio di facolta'.
    La  composizione,  le  procedure  di  elezione  o  di  nomina dei
componenti,  le norme di funzionamento delle commissioni e quelle che
disciplinano  i  loro  rapporti  con  gli  organi della facolta' sono
definite dal regolamento della facolta'.
    2.  Presso  ogni  facolta'  e'  costituita una commissione per la
didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per
meta'  da  docenti  e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli
studenti  nel  consiglio  di  facolta',  con  il  compito di valutare
l'efficacia  dell'organizzazione  didattica, nonche' il funzionamento
dei servizi di attivita' tutoria e di segreteria.
    3.  La  composizione  e  il  funzionamento  della  commissione di
facolta' sono disciplinate dal regolamento di facolta'.
    4.  La  commissione  per  la  didattica,  nell'ambito  delle  sue
competenze, puo' formulare proposte al consiglio di facolta' e redige
una relazione annuale sull'attivita' svolta.
    5. Tale commissione deve esprimere pareri circa la compatibilita'
tra  i  crediti  assegnati  alle  attivita' formative e gli obiettivi
formativi  programmati dalle strutture didattiche che saranno emanati
in  attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modificazioni.
    6. La commissione per la valutazione della didattica di Ateneo e'
nominata dal rettore, sentito il senato accademico. La composizione e
le  funzioni  ditale  commissione  sono  disciplinate dal regolamento
didattico di Ateneo.
                              Art. 39.
                           Corsi di studio
    1. I corsi di studio assumono specifiche denominazioni, durata ed
organizzazione didattica in funzione della corrispondenza del proprio
ordinamento  didattico  con quanto previsto dalle normative vigenti e
dal regolamento didattico d'Ateneo.
    2.  Nelle  facolta'  con  piu'  corsi  di studio l'organizzazione
didattica  puo'  essere  demandata  ai  singoli  consigli di corso di
studio.
    3. Sono organi del corso di studio il presidente ed il consiglio.
    4.  Il  presidente  rappresenta  il  corso di studio, presiede il
consiglio  e  ne  cura  l'esecuzione  delle deliberazioni, vigila sul
regolare  andamento  dell'attivita' didattica, propone le commissioni
di esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di
studio.  Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute
dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
    5.  Il  presidente  e' eletto da tutti i componenti del consiglio
tra  i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, che abbiano
optato  per  il  tempo  pieno. Dura in carica tre anni accademici. In
caso  di  indisponibilita'  di  docenti di prima fascia a tempo pieno
puo'  essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per
il tempo pieno.
    6.  Il  presidente  puo'  designare, tra i professori di ruolo di
prima fascia a tempo pieno, un docente che lo sostituisca nei casi di
assenza  o  impedimento.  In  caso  di indisponibilita' di docenti di
prima fascia puo' essere designato vicepresidente un docente di ruolo
di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.
    7. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di
studio.  In  particolare,  sono  compiti  del  consiglio  di corso di
studio:
      a) la   programmazione  ed  il  coordinamento  delle  attivita'
didattiche  per  il conseguimento dei titoli previsti dal regolamento
didattico d'Ateneo e dal regolamento di facolta';
      b) l'esame e l'approvazione dei piani di studio;
      c) la  proposta  al  consiglio  di  facolta'  di  attivazione e
disattivazione di insegnamenti;
      d) ogni  altro compito delegato dalla facolta' secondo le norme
contenute nel regolamento didattico di Ateneo;
      e) la  formulazione  al  consiglio  di  facolta' di proposte in
ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo.
    8.  Il  consiglio  e'  composto  dai  professori  di  ruolo e dai
ricercatori  confermati  che  concorrono  alla didattica del corso di
studio,  essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento, da una
rappresentanza  degli  studenti, in numero di uno per 500 iscritti, e
comunque  non  inferiore  a tre, e da un rappresentante del personale
tecnico-amministrativo.  Partecipano  alle  sedute  del  consiglio di
corso di studio, con voto consultivo, i professori a contratto.
                              Art. 42.
                 Attivita' di formazione finalizzata
    L'Universita',  previa individuazione delle risorse da impiegare,
e  con  delibera  del consiglio di amministrazione su parere conforme
del senato accademico, puo' deliberare l'organizzazione di:
      a) corsi di perfezionamento post-lauream;
      b) corsi di aggiornamento professionale;
      c) corsi  di  preparazione all'esercizio delle professioni e di
formazione alle carriere pubbliche;
      d) corsi di formazione professionale.
    Tali  attivita'  sono  disciplinate  nel regolamento didattico di
Ateneo  e  sono  affidate, di norma, alla vigilanza scientifica delle
facolta'  competenti  per  materia.  La  gestione  amministrativa  e'
attribuita  ad  un  apposito  centro di spesa tra quelli elencati nel
presente statuto.
    Le  attivita'  soprarichiamate possono essere intraprese anche in
collaborazione  con  altri  soggetti  pubblici  o privati, operanti a
livello  locale,  nazionale,  comunitario  o internazionale e possono
essere  oggetto  di  apposite  convenzioni  ai sensi dell'art. 66 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
    L'Universita' rilascia attestati sulle attivita' svolte nei corsi
in precedenza indicati.
                              Capo III
       Centri di ricerca, strutture di servizio e biblioteche
                              Art. 47.
              Centri di ricerca e strutture di servizio
    1.  Su  proposta  delle  strutture  e  degli  organi interessati,
l'Ateneo  puo'  istituire  centri  di  ricerca,  centri di servizio e
centri di ricerca e servizio.
    2.  Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione
e  i  dipartimenti  interessati, puo' deliberare sulla istituzione di
centri  interdipartimentali  di  ricerca  che  abbiano  per finalita'
attivita'   di  ricerca  che  si  esplicano  su  progetti  di  durata
pluriennale, che coinvolgano piu' dipartimenti e richiedano l'impiego
di grandi attrezzature.
    3.  Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione
e  i  dipartimenti,  puo'  deliberare  sulla istituzione di centri di
servizio  di  Ateneo o dipartimentali che abbiano lo scopo di fornire
servizi  di  particolare  complessita'  concernenti l'amministrazione
dell'Universita' ovvero strutture didattiche e scientifiche.
    4.  Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione
e  i  dipartimenti,  puo'  deliberare  sulla istituzione di centri di
ricerca e di servizio di Ateneo o interdipartimentali che abbiano per
finalita' attivita' di ricerche e servizi di particolare complessita'
e di interesse esteso a piu' strutture scientifico-didattiche.
    5.  Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione
e  i  dipartimenti  interessati, puo' deliberare sulla istituzione di
centri  di  ricerca,  centri  di  servizio  e  centri di ricerca e di
servizio, d'intesa con altre universita'.
    6. Le modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento
dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
    7.  Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione
e  le  strutture di ricerca e didattiche interessate, puo' istituire,
di  norma  con  carattere  di  temporaneita',  centri di ricerca o di
servizio, anche per sedi distaccate, equiparati ai dipartimenti anche
per  gli  effetti  di cui alla lettera h, comma 1 del precedente art.
22.  Tali  centri saranno disciplinati dagli articoli 44, 45 e 46 del
presente  statuto  senza  tener conto dei limiti numerici previsti in
tali  articoli.  A  tali  centri dovra' afferire un congruo numero di
docenti  e  ricercatori, anche non in via esclusiva, da stabilire con
decisione del senato accademico.