Art. 11.
  1.  Le  caratteristiche  tecniche  della nave tipo per la pesca dei
molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato C al presente decreto.
  2.  Il  consorzio  puo' richiedere al Ministero, limitatamente alle
unita'  aderenti,  in  via  sperimentale,  e  per  la durata di essa,
l'esercizio  dell'attivita'  di cattura con unita' ed attrezzi aventi
caratteristiche tecniche diverse da quelle tipo.
  3.  Non  e'  consentita  la  detenzione  a  bordo e l'uso di motori
ausiliari per la pompa asservita alla draga.