Art. 11. 1. Le caratteristiche tecniche della nave tipo per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato C al presente decreto. 2. Il consorzio puo' richiedere al Ministero, limitatamente alle unita' aderenti, in via sperimentale, e per la durata di essa, l'esercizio dell'attivita' di cattura con unita' ed attrezzi aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle tipo. 3. Non e' consentita la detenzione a bordo e l'uso di motori ausiliari per la pompa asservita alla draga.