Art. 2. 1. Presso ogni consorzio di gestione, per la verifica delle attivita' svolte, anche al fine di assicurare il corretto rapporto con le imprese che esercitano altre attivita' di pesca, e' costituito un comitato di coordinamento, nominato con decreto del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura e composto da: a) un rappresentante della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura; b) il comandante della Capitaneria di porto o suo delegato; c) il presidente del consorzio di gestione; d) un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali di categoria che promuovono, ai sensi dei decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998, la costituzione del consorzio di gestione; e) un rappresentante dell'istituto di ricerca incaricato di effettuare la valutazione della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento; f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali della pesca. 3. Il comitato elegge nel suo seno il presidente tra i membri di cui alle lettere a) e b) ed il vice presidente tra i membri di cui alle lettere c) e d). Il comitato e' convocato dal presidente entro sette giorni dalla richiesta del consorzio. 4. Le spese per il funzionamento del comitato di coordinamento sono a carico del consorzio di gestione. 5. Il Ministero, su proposta dei consorzi, provvede, a partire dal 1o gennaio 2009, all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi ed all'eventuale revoca. E' fatta salva la previsione del decreto ministeriale 21 luglio 1998, art. 2, punto 2 circa il numero delle unita' autorizzate alla pesca con draga idraulica in ciascun compartimento marittimo.