Art. 2.
  1.  Presso  ogni  consorzio  di  gestione,  per  la  verifica delle
attivita'  svolte,  anche  al fine di assicurare il corretto rapporto
con le imprese che esercitano altre attivita' di pesca, e' costituito
un  comitato  di  coordinamento,  nominato  con decreto del direttore
generale della pesca e dell'acquacoltura e composto da:
    a) un  rappresentante  della  Direzione  generale  della  pesca e
dell'acquacoltura;
    b) il comandante della Capitaneria di porto o suo delegato;
    c) il presidente del consorzio di gestione;
    d) un  rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali di
categoria  che  promuovono,  ai sensi dei decreti ministeriali numeri
44/1995 e 515/1998, la costituzione del consorzio di gestione;
    e) un  rappresentante  dell'istituto  di  ricerca  incaricato  di
effettuare la valutazione della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito
del compartimento;
    f) un  rappresentante  delle  organizzazioni  sindacali nazionali
della pesca.
  3.  Il  comitato  elegge nel suo seno il presidente tra i membri di
cui  alle  lettere  a) e b) ed il vice presidente tra i membri di cui
alle  lettere  c) e d). Il comitato e' convocato dal presidente entro
sette giorni dalla richiesta del consorzio.
  4. Le spese per il funzionamento del comitato di coordinamento sono
a carico del consorzio di gestione.
  5.  Il Ministero, su proposta dei consorzi, provvede, a partire dal
1o gennaio 2009, all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei
molluschi   bivalvi  ed  all'eventuale  revoca.  E'  fatta  salva  la
previsione  del  decreto ministeriale 21 luglio 1998, art. 2, punto 2
circa  il  numero  delle  unita'  autorizzate  alla  pesca  con draga
idraulica in ciascun compartimento marittimo.