Art. 3.
  1. In ordine alle dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili
restano  ferme  le  disposizioni  di  cui all'art. 89 del regolamento
sulla  disciplina  della  pesca  marittima, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  2 ottobre  1968,  n. 1639 e successive
modificazioni.
  2.  Sull'intera  partita  e'  ammessa  una  tolleranza di molluschi
bivalvi:
    a) con dimensioni inferiori a quelle previste di non piu' del 10%
calcolato sul peso;
    b) sul  peso  non  superiore  al  10%  del  quantitativo  massimo
pescabile.
  3.  Il  consorzio  puo'  adottare  provvedimenti  piu'  restrittivi
rispetto alle previsioni del comma 2.