Art. 3. 1. In ordine alle dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili restano ferme le disposizioni di cui all'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni. 2. Sull'intera partita e' ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi: a) con dimensioni inferiori a quelle previste di non piu' del 10% calcolato sul peso; b) sul peso non superiore al 10% del quantitativo massimo pescabile. 3. Il consorzio puo' adottare provvedimenti piu' restrittivi rispetto alle previsioni del comma 2.