Art. 4. 1. I titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi presentano al consorzio di gestione del compartimento di appartenenza, entro il giorno 5 di ciascun mese, la dichiarazione statistica conforme al modello allegato al presente decreto (allegato A). 2. Il consorzio di gestione, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmette al Ministero i dati aggregati riferiti all'intero compartimento, conformemente al modello allegato al presente decreto (allegato B), conservando ai propri atti le dichiarazioni relative alle singole unita'. Il consorzio comunica altresi' le unita' per le quali e' stata omessa la presentazione della dichiarazione ovvero la dichiarazione stessa e' stata presentata in maniera irregolare o incompleta. 3. La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione e' sanzionata ai sensi delle leggi vigenti.