Art. 4.
  1.  I  titolari  di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi
presentano   al   consorzio   di   gestione   del   compartimento  di
appartenenza,  entro  il  giorno  5 di ciascun mese, la dichiarazione
statistica conforme al modello allegato al presente decreto (allegato
A).
  2.  Il  consorzio  di gestione, entro il giorno 15 di ciascun mese,
trasmette   al   Ministero   i  dati  aggregati  riferiti  all'intero
compartimento,  conformemente al modello allegato al presente decreto
(allegato  B),  conservando  ai propri atti le dichiarazioni relative
alle  singole unita'. Il consorzio comunica altresi' le unita' per le
quali  e' stata omessa la presentazione della dichiarazione ovvero la
dichiarazione  stessa  e'  stata  presentata  in maniera irregolare o
incompleta.
  3.  La  mancata  o  irregolare presentazione della dichiarazione e'
sanzionata ai sensi delle leggi vigenti.