Art. 5. 1. Il consorzio di gestione determina l'orario di uscita dal porto delle unita'. L'orario di inizio dell'uscita dal porto e' fissato, per il periodo dal 15 marzo al 30 giugno, non prima delle ore 5, tenendo in debito conto il tradizionale inizio dell'attivita' della piccola pesca ed in particolare quella esercitata con gli attrezzi da posta. Per l'inizio dell'attivita' della pesca dei fasolari nell'ambito dei compartimenti di Chioggia, Monfalcone e Venezia, restano valide le condizioni e prescrizioni previste dal decreto ministeriale 11 febbraio 2000, citato nelle premesse. 2. Le unita' di cui al comma 1, dal 1o ottobre al 31 marzo osservano il fermo dell'attivita' nei giorni di sabato, domenica e festivi; dal 1o aprile al 30 settembre, oltre che nei giorni di sabato, domenica e festivi, anche in un altro giorno fissato dal consorzio di gestione. L'attivita' della pesca delle telline in Tirreno puo' effettuarsi anche nei giorni di sabato. 3. Per le unita' autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nel mar Tirreno, al fine di consentire l'attivita' di pesca in funzione di particolari esigenze di mercato, il consorzio di gestione puo' disporre, fatto salvo il numero di giorni di fermo settimanale, il fermo dell'attivita' di pesca in una giornata feriale diversa dal sabato. 4. Nel mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso degli attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi. 5. Dal 1o luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con draga idraulica nel mar Tirreno puo' essere effettuata nel limite massimo di quattro ore. L'orario di attivita' e' fissato dal consorzio e, nei compartimenti ove non costituito, dall'Autorita' marittima, sentita la locale commissione consultiva per la pesca marittima. 6. Non sono consentite deroghe alle previsioni del presente articolo per le festivita' di fine anno.