Art. 5.
  1.  Il consorzio di gestione determina l'orario di uscita dal porto
delle  unita'.  L'orario  di inizio dell'uscita dal porto e' fissato,
per  il  periodo  dal  15 marzo  al 30 giugno, non prima delle ore 5,
tenendo  in  debito conto il tradizionale inizio dell'attivita' della
piccola pesca ed in particolare quella esercitata con gli attrezzi da
posta.   Per   l'inizio   dell'attivita'  della  pesca  dei  fasolari
nell'ambito  dei  compartimenti  di  Chioggia,  Monfalcone e Venezia,
restano  valide  le  condizioni  e  prescrizioni previste dal decreto
ministeriale 11 febbraio 2000, citato nelle premesse.
  2.  Le  unita'  di  cui  al  comma  1,  dal  1o ottobre al 31 marzo
osservano  il  fermo  dell'attivita' nei giorni di sabato, domenica e
festivi;  dal  1o aprile  al  30 settembre,  oltre  che nei giorni di
sabato,  domenica  e  festivi,  anche  in un altro giorno fissato dal
consorzio  di  gestione.  L'attivita'  della  pesca  delle telline in
Tirreno puo' effettuarsi anche nei giorni di sabato.
  3.  Per  le unita' autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nel
mar  Tirreno,  al fine di consentire l'attivita' di pesca in funzione
di  particolari  esigenze  di  mercato, il consorzio di gestione puo'
disporre,  fatto  salvo  il numero di giorni di fermo settimanale, il
fermo  dell'attivita'  di  pesca  in una giornata feriale diversa dal
sabato.
  4.  Nel  mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso degli
attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di
forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.
  5. Dal 1o luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con draga
idraulica  nel  mar Tirreno puo' essere effettuata nel limite massimo
di quattro ore. L'orario di attivita' e' fissato dal consorzio e, nei
compartimenti  ove  non costituito, dall'Autorita' marittima, sentita
la locale commissione consultiva per la pesca marittima.
  6.  Non  sono  consentite  deroghe  alle  previsioni  del  presente
articolo per le festivita' di fine anno.