Art. 6.
  1.  Il  consorzio  determina  il  fermo  tecnico  della  pesca  dei
molluschi  vongole,  longoni,  fasolari  e  delle  altre  specie, non
ricomprese  nel  comma  2,  per  almeno due mesi, compresi tra aprile
e ottobre.
  2.  La  pesca degli altri molluschi bivalvi e' vietata nei seguenti
periodi:
    a) cannolicchi:   dal   1o aprile   al   30 settembre,  nel  mare
Adriatico; dal 1o aprile al 31 maggio, nel mar Tirreno;
    b) telline: dal 1o aprile al 30 aprile;
    c) tartufi: dal 1o giugno al 31 luglio.
  3.  Durante i periodi di divieto di pesca e' consentito l'esercizio
degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza previo sbarco
degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.
  4.  Non  e'  consentita la pesca delle telline, dei tartufi e delle
vongole veraci con la draga idraulica.
  5. La pesca delle vongole veraci con rastrello a piedi e da natante
e  con  attrezzo  da  traino  per  molluschi,  nelle zone di mare non
assentite  in  concessione,  e'  consentita  esclusivamente  oltre la
fascia  di rispetto di mezzo miglio dal limite delle concessioni. Nei
periodi in cui e' consentita la raccolta del seme di vongola verace i
pescatori  autorizzati  possono  pescare  con  tali attrezzi, anche a
partire  dalla  distanza  di  trecento metri dal limite esterno delle
concessioni.
  6. La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ad eccezione
dei  cannolicchi, deve essere effettuata in acque profonde almeno tre
metri.