Art. 6. 1. Il consorzio determina il fermo tecnico della pesca dei molluschi vongole, longoni, fasolari e delle altre specie, non ricomprese nel comma 2, per almeno due mesi, compresi tra aprile e ottobre. 2. La pesca degli altri molluschi bivalvi e' vietata nei seguenti periodi: a) cannolicchi: dal 1o aprile al 30 settembre, nel mare Adriatico; dal 1o aprile al 31 maggio, nel mar Tirreno; b) telline: dal 1o aprile al 30 aprile; c) tartufi: dal 1o giugno al 31 luglio. 3. Durante i periodi di divieto di pesca e' consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi. 4. Non e' consentita la pesca delle telline, dei tartufi e delle vongole veraci con la draga idraulica. 5. La pesca delle vongole veraci con rastrello a piedi e da natante e con attrezzo da traino per molluschi, nelle zone di mare non assentite in concessione, e' consentita esclusivamente oltre la fascia di rispetto di mezzo miglio dal limite delle concessioni. Nei periodi in cui e' consentita la raccolta del seme di vongola verace i pescatori autorizzati possono pescare con tali attrezzi, anche a partire dalla distanza di trecento metri dal limite esterno delle concessioni. 6. La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ad eccezione dei cannolicchi, deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri.