Art. 7. 1. Il pescato massimo giornaliero per unita' e' stabilito nelle seguenti quantita': a) vongole, longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli; b) vongole veraci: kg 100; c) cannolicchi: kg 300; d) tartufi o noci: kg 100; e) fasolari: kg 350; f) telline: kg 100; g) cozze pelose, mussoli e canestrelli: complessivi kg 300. 2. Il consorzio puo' stabilire piani per la cattura dei longoni che prevedano il prelievo giornaliero fino a kg 1.000. 3. Il consorzio, previo parere dell'unita' scientifica incaricata dal Ministero della valutazione della risorsa molluschi, competente per territorio, puo' proporre al capo del compartimento marittimo limiti al prelievo di determinati molluschi bivalvi diversi da quelli indicati nel comma 1.