Art. 7.
  1.  Il  pescato  massimo  giornaliero per unita' e' stabilito nelle
seguenti quantita':
    a) vongole, longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150
per i rastrelli;
    b) vongole veraci: kg 100;
    c) cannolicchi: kg 300;
    d) tartufi o noci: kg 100;
    e) fasolari: kg 350;
    f) telline: kg 100;
    g) cozze pelose, mussoli e canestrelli: complessivi kg 300.
  2. Il consorzio puo' stabilire piani per la cattura dei longoni che
prevedano il prelievo giornaliero fino a kg 1.000.
  3.  Il  consorzio, previo parere dell'unita' scientifica incaricata
dal  Ministero  della valutazione della risorsa molluschi, competente
per  territorio,  puo'  proporre  al capo del compartimento marittimo
limiti al prelievo di determinati molluschi bivalvi diversi da quelli
indicati nel comma 1.