Art. 8. 1. Ai fini del controllo delle quantita' massime giornalmente catturabili, i molluschi bivalvi devono essere sbarcati non oltre l'orario consentito, nel punto di sbarco fissato per ogni porto dal consorzio di gestione. 2. Per particolari esigenze locali, il capo del compartimento puo' autorizzare, previa richiesta del consorzio di gestione, un secondo punto di sbarco, anche nell'ambito dello stesso porto, a condizione che siano assicurate le finalita' del controllo. 3. Ai fini del controllo dell'attivita' di pesca i consorzi di gestione adottano le misure per assicurare in ogni punto di sbarco il rispetto delle norme in materia. Al riguardo gli eventuali addetti alla vigilanza o controllo del consorzio verificano anche le operazioni di sbarco. 4. Previo accordo tra consorzi appartenenti a compartimenti limitrofi puo' essere consentito lo sbarco del pescato in porto compreso in compartimento diverso da quello di pesca.