Art. 8.
  1.  Ai  fini  del  controllo  delle  quantita' massime giornalmente
catturabili,  i  molluschi  bivalvi  devono essere sbarcati non oltre
l'orario  consentito,  nel punto di sbarco fissato per ogni porto dal
consorzio di gestione.
  2.  Per particolari esigenze locali, il capo del compartimento puo'
autorizzare,  previa  richiesta del consorzio di gestione, un secondo
punto  di  sbarco, anche nell'ambito dello stesso porto, a condizione
che siano assicurate le finalita' del controllo.
  3.  Ai  fini  del  controllo  dell'attivita' di pesca i consorzi di
gestione adottano le misure per assicurare in ogni punto di sbarco il
rispetto  delle  norme  in materia. Al riguardo gli eventuali addetti
alla   vigilanza  o  controllo  del  consorzio  verificano  anche  le
operazioni di sbarco.
  4.   Previo  accordo  tra  consorzi  appartenenti  a  compartimenti
limitrofi  puo'  essere  consentito  lo  sbarco  del pescato in porto
compreso in compartimento diverso da quello di pesca.