Art. 9. 1. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi e' limitata alle acque del compartimento di iscrizione della nave. Il consorzio di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, puo' richiedere al Ministero di consentire la pesca dei molluschi bivalvi anche alle navi dei compartimenti contigui. 2. Le navi in flotta abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi, gia' autorizzate ad esercitare i mestieri della piccola pesca con gli attrezzi da posta e lenze, conservano tali autorizzazioni. 3. I consorzi di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, determinano piani di operativita' delle unita' abilitate all'esercizio di altri mestieri di pesca. A detti fini i consorzi possono proporre al Ministero la sospensione temporanea dell'abilitazione alla draga idraulica ovvero agli altri attrezzi. 4. Il consorzio, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, puo' stabilire piani di cattura dei molluschi, limitatamente ad un segmento della flotta, a seguito di manifeste difficolta' derivanti dalla carenza delle risorse.