Art. 9.
  1.  L'autorizzazione  alla  pesca dei molluschi bivalvi e' limitata
alle  acque  del compartimento di iscrizione della nave. Il consorzio
di  gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento,
puo'  richiedere  al  Ministero  di consentire la pesca dei molluschi
bivalvi anche alle navi dei compartimenti contigui.
  2.  Le  navi  in flotta abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi,
gia' autorizzate ad esercitare i mestieri della piccola pesca con gli
attrezzi da posta e lenze, conservano tali autorizzazioni.
  3. I consorzi di gestione, previo parere favorevole del comitato di
coordinamento,   determinano   piani  di  operativita'  delle  unita'
abilitate  all'esercizio  di  altri mestieri di pesca. A detti fini i
consorzi  possono  proporre  al  Ministero  la sospensione temporanea
dell'abilitazione alla draga idraulica ovvero agli altri attrezzi.
  4.   Il   consorzio,  previo  parere  favorevole  del  comitato  di
coordinamento,   puo'  stabilire  piani  di  cattura  dei  molluschi,
limitatamente  ad  un  segmento  della flotta, a seguito di manifeste
difficolta' derivanti dalla carenza delle risorse.