IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 (nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993) recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura"; Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 (nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999) recante "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura"; Visto il proprio decreto 28 febbraio 2000 (nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000) recante "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni"; Considerato che, fino a quando non sara' emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile, garantendo i necessari requisiti di sicurezza tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni; Decreta: Art. 1. Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e' consentita, fino all'emanazione della nuova norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, alle condizioni riportate nell'art. 2 del presente decreto.