Art. 2.
  E'   vietata   la   somministrazione  agli  animali  da  produzione
alimentare del medicinale veterinario di cui all'art. 1.
  Il  medicinale  veterinario  di  cui trattasi, non puo' essere piu'
venduto a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.