(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                               STATUTO

                              Titolo I
                        PRINCIPI FONDAMENTALI
                               Art. 1.
                     Natura e ruolo dell'Ateneo
    1. L'Istituto universitario di scienze motorie - IUSM di Roma, di
seguito  denominato  Ateneo,  e' una comunita' di docenti, studenti e
personale  dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario. E' sede
primaria  di  ricerca  scientifica  e  di  istruzione  superiore, con
particolare  riferimento  agli  specifici  campi  delle scienze dello
sport  e  del  movimento  umano.  Ha  personalita'  giuridica e piena
capacita' di diritto pubblico e privato.
                               Art. 2.
                          Scopi dell'Ateneo
    1.  L'Ateneo, nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi
di  studio,  garantisce e promuove la libera attivita' di ricerca dei
docenti  fornendo  i  necessari  strumenti ed attivando gli opportuni
incentivi.
    2.  Persegue la qualita' piu' elevata dell'istruzione, garantisce
la liberta' di insegnamento, assicura agli studenti gli strumenti per
conseguire   un   sapere   critico  ed  una  preparazione  culturale,
scientifica  e  tecnologica  rispondente  alle esigenze professionali
della    societa',    con   particolare   riguardo   alle   attivita'
professionali,  organizzative,  promozionali  e  manageriali connesse
alle  scienze  dello  sport  e del movimento umano; allo sviluppo, al
mantenimento    ed    al    recupero    dell'integrita'   psicofisica
dell'individuo;  all'insegnamento  pubblico e privato dell'educazione
fisica, motoria e sportiva.
    3.  Promuove  l'accesso ai piu' alti gradi dello studio e il loro
completamento  ai  capaci  e meritevoli anche se privi di mezzi; cura
l'orientamento  agli  studi  universitari;  organizza le attivita' di
tutorato;   sostiene   le  attivita'  formative  complementari  degli
studenti;  favorisce l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
promuove attivita' culturali, sportive e ricreative.
    4.  Sostiene  e  promuove il processo di integrazione nell'ambito
dell'Unione  europea  ed  in  tale  ambito e sul piano internazionale
persegue  tutte  le  forme  di  collaborazione  atte  a  favorire  la
conoscenza   e   l'arricchimento   reciproco   fra   le  culture,  la
circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti.
    5.  Promuove  l'attuazione  di azioni positive in materia di pari
opportunita'.
    6.  Persegue i propri fini didattici, scientifici e organizzativi
anche  attraverso  convenzioni  e  forme  associative,  consortili  e
societarie   con  altri  soggetti  pubblici  e  privati,  italiani  e
stranieri.
                               Art. 3.
              Principi relativi all'azione dell'Ateneo
    1. L'Ateneo  attiva  tutti  i livelli di formazione universitaria
previsti  dallo  statuto, assicurando la corretta utilizzazione delle
strutture  e  il loro sviluppo programmato. L'ordinamento degli studi
e'  disciplinato  dal regolamento didattico di Ateneo. Il regolamento
didattico  di  Ateneo adatta gli ordinamenti didattici nazionali alle
esigenze  specifiche  della  realta'  servita  ed  all'evoluzione del
proprio  patrimonio  culturale  e  scientifico,  definendo  curricula
comunque coerenti e adeguati ai principi stabiliti dalla legge.
    2. Le  attivita'  didattiche  e  tutoriali  sono  organizzate  in
funzione  del  soddisfacimento  delle  esigenze di apprendimento e di
formazione dello studente.
    3. L'Ateneo  promuove  un proficuo rapporto con le rappresentanze
sindacali  nelle  forme  stabilite dalla legge e dalla contrattazione
collettiva  nazionale,  cura  l'aggiornamento  del  proprio personale
dirigente,   tecnico-amministrativo   e   bibliotecario  e  favorisce
l'organizzazione   da  parte  dello  stesso  personale  di  attivita'
culturali, sportive e ricreative.
                               Art. 4.
                           Corsi e titoli
    1. L'Ateneo conferisce i seguenti titoli:
      a) laurea (L);
      b) laurea specialistica (LS);
      c) dottorato di ricerca (DR);
      d) diplomi di specializzazione (DS).
    2.  L'Ateneo  puo'  inoltre attivare, disciplinandoli nel proprio
regolamento didattico, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione  successivi  al  conseguimento della laurea o della laurea
specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di
master universitari di primo e secondo livello.
    3.  L'Ateneo  favorisce,  altresi', l'aggiornamento professionale
organizzando  corsi  di  formazione  permanente  e  ricorrente  anche
d'intesa  con  gli  ordini  professionali,  con le organizzazioni dei
lavoratori e con strutture pubbliche e private.
                               Art. 5.
                     Organizzazione dell'Ateneo
    1.  Sono  organi  centrali  di governo dell'Ateneo il rettore, il
senato accademico, il consiglio di amministrazione.
    2.  E'  organo  propositivo e consultivo degli organi centrali di
governo  il consiglio degli studenti. Esso ha titolo ad esprimersi su
temi di specifico interesse degli studenti stessi.
    3. L'attivita' di gestione e' svolta dal direttore amministrativo
e  dai  dirigenti,  nonche'  dagli altri responsabili delle strutture
dell'Ateneo, che rispondono dei relativi risultati.
    4. Sono strutture dell'Ateneo:
      a) l'amministrazione centrale;
      b) il dipartimento, il centro interdipartimentale di ricerca ed
il centro di servizi e gestione;
      c) la facolta'.
    5.  L'Ateneo agisce anche in collaborazione con altre universita'
e attraverso la promozione o l'adesione a centri interuniversitari.
    6.  Le  strutture  amministrative dell'Ateneo sono organizzate in
modo  da assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza al
pubblico     interesse     dell'azione     amministrativa,    nonche'
l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilita'.
                              Titolo II
                 Capo I - ORGANI CENTRALI DI GOVERNO
                              Sezione I
                               Rettore
                               Art. 6.
                        Funzioni del rettore
    1.  Il  rettore  rappresenta  l'Ateneo  ad ogni effetto di legge,
garantisce  il  perseguimento dei compiti istituzionali e ne promuove
lo  sviluppo assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie
attribuzioni, ogni iniziativa utile allo scopo.
    2. In particolare il rettore:
      a) convoca  e  presiede il senato accademico ed il consiglio di
amministrazione    e    dispone    l'attuazione    delle   rispettive
deliberazioni;
      b) emana lo statuto e i regolamenti;
      c) nomina  i  componenti  gli  organi  centrali  di governo, il
direttore  amministrativo,  il  collegio dei revisori dei conti ed il
nucleo di valutazione interna;
      d) presenta  il  bilancio  di previsione ed il conto consuntivo
agli organi centrali di governo competenti;
      e) esercita  l'autorita' disciplinare nei confronti di tutte le
componenti la comunita' universitaria;
      f) cura     l'osservanza     delle    norme    dell'ordinamento
universitario;
      g) stipula contratti e convenzioni non affidati alla competenza
delle   strutture   didattiche   e   di   ricerca   e  del  direttore
amministrativo;
      h) presenta le relazioni periodiche previste dalla legge;
      i) adotta, in casi di necessita' e di urgenza, provvedimenti di
competenza  del senato accademico e del consiglio di amministrazione,
salva tempestiva ratifica da parte dell'organo competente;
      j) stabilisce  e  mantiene  i  rapporti con le istituzioni, gli
enti,  le  forze  economiche  e  produttive nel territorio, in ambito
nazionale, europeo ed internazionale;
      k) esercita  tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle
norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e
dai regolamenti.
    3. Il rettore puo' fruire di un'indennita' di carica nella misura
determinata dal consiglio di amministrazione.
                               Art. 7.
                        Elezione del rettore
    1.  Il rettore e' eletto fra i professori di prima fascia a tempo
pieno,  dura  in  carica quattro anni accademici ed e' immediatamente
rieleggibile una sola volta.
    2.  L'elettorato  attivo  spetta  ai  professori di ruolo e fuori
ruolo ed ai ricercatori confermati.
    3.  L'elettorato  attivo  spetta  altresi',  secondo le modalita'
stabilite dal regolamento generale di Ateneo:
      a) al    personale    dirigente,    tecnico-amministrativo    e
bibliotecario,  con  voto  ponderato arrotondato all'intero superiore
pari al 10% degli elettori di cui al precedente comma;
      b) ai  rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel
consiglio di amministrazione e nel consiglio degli studenti, con voto
ponderato arrotondato all'intero superiore pari al 10% degli elettori
di cui al precedente comma.
    4.  Il  rettore  entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
Nel  caso  di  anticipata  cessazione  dalla  carica  le funzioni del
rettore sono esercitate dal prorettore vicario sino a nuove elezioni;
il  rettore  eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi
rimane per il quadriennio successivo.
                               Art. 8.
                             Prorettore
    1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo di prima fascia un
prorettore  vicario  con delega a supplire il rettore in tutte le sue
funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
    2.  Il rettore puo' nominare tra i professori di ruolo prorettori
delegati alla firma.
    3.  Il  prorettore  vicario  ed  i prorettori delegati alla firma
possono  fruire di un'indennita' di carica nella misura stabilita dal
consiglio di amministrazione.
    4.  Il  rettore  puo', altresi', delegare con proprio decreto sue
specifiche  funzioni, dandone comunicazione al senato accademico e al
consiglio di amministrazione.
                             Sezione II
                          Senato accademico
                               Art. 9.
                   Funzioni del senato accademico
    1. Il senato accademico e' organo di governo dell'Ateneo. Esso e'
altresi'  organo  di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e
di controllo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo.
    2. In particolare il senato accademico:
      a) elabora   e   approva   i   piani  pluriennali  di  sviluppo
dell'Ateneo, stabilendo le priorita' nella destinazione delle risorse
e nella formazione del bilancio;
      b) delibera  la  destinazione  dei  posti  di  professore  e di
ricercatore  e  ogni  altra  modifica  degli  organici  del personale
docente   in  base  alle  disponibilita'  finanziarie  accertate  dal
consiglio di amministrazione;
      c) definisce   il   fabbisogno   in   ordine   alla  formazione
dell'organico   di  Ateneo  del  personale  tecnico-amministrativo  e
bibliotecario;
      d) delibera    la   costituzione,   la   modificazione   e   la
disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche e ne approva
i regolamenti;
      e) delibera,   sentito  il  consiglio  di  amministrazione,  la
costituzione di centri interuniversitari di ricerca;
      f) delibera  i  regolamenti  di  Ateneo:  generale, didattico e
delle attivita' formative complementari degli studenti;
      g) dirime i conflitti fra le strutture dell'Ateneo;
      h) delibera  i criteri di ripartizione dei finanziamenti per la
ricerca e la didattica;
      i) approva  le  convenzioni-tipo  ed i contratti-tipo attinenti
all'organizzazione  ed  al  funzionamento  della  didattica  e  della
ricerca;
      j) assume   ogni   iniziativa  utile  a  definire  i  programmi
didattici  e  di  ricerca  dell'Ateneo ed a verificarne l'attuazione,
anche in base alle analisi di produttivita' della ricerca scientifica
e della didattica condotte dal nucleo di valutazione interna;
      k) delibera  il codice deontologico dei docenti, degli studenti
e del personale tecnico e amministrativo;
      l) esprime  al  rettore  pareri  circa le misure da adottare in
caso di violazioni dei doveri da parte dei docenti dell'Ateneo;
      m) designa,  su proposta del rettore, gli esperti componenti il
consiglio di amministrazione;
      n) stabilisce  l'equivalenza  tra  i  titoli  accademici  e  di
servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso per accedere a
posti di ruolo e della relativa nomina;
      o) delibera le modifiche allo statuto.
                              Art. 10.
                 Composizione del senato accademico
    1. Sono membri di diritto:
      a) rettore;
      b) prorettore vicario;
      c) preside di facolta';
      d) direttore di dipartimento;
      e) direttore  amministrativo, con voto consultivo e funzioni di
segretario verbalizzante.
    2. Sono membri elettivi:
      a) due  rappresentanti  della facolta' da eleggersi tra tutti i
professori  di  ruolo  ed  i  ricercatori  confermati  afferenti alla
facolta' stessa;
      b) due rappresentanti degli studenti;
      c) un      rappresentante      del     personale     dirigente,
tecnicoamministrativo e bibliotecario.
    3.  I  membri  elettivi  esprimono  parere  sulle modifiche dello
statuto ed hanno diritto di voto sulle seguenti materie:
      a) elaborazione   ed  approvazione  dei  piani  pluriennali  di
sviluppo dell'Ateneo;
      b) deliberazioni su regolamenti di Ateneo;
      c) definizioni   del   fabbisogno  in  ordine  alla  formazione
dell'organico   di  Ateneo  del  personale  tecnico-amministrativo  e
bibliotecario;
      d) deliberazione  sul  codice  deontologico  dei docenti, degli
studenti e del personale tecnico e amministrativo.
    4.  Il  senato accademico e' convocato dal rettore ogni qualvolta
questi  lo  ritenga  opportuno  o quando ne faccia motivata richiesta
almeno  un  terzo  dei  membri.  Il  senato  accademico  e'  comunque
convocato almeno ogni tre mesi.
    5.  Il  senato accademico dura in carica quattro anni accademici.
La rappresentanza studentesca dura in carica due anni.
    6.  Le  norme di funzionamento del senato accademico sono oggetto
di apposito regolamento approvato dallo stesso senato.
    7.   I  membri  del  senato  accademico  possono  fruire  di  una
indennita'   di  carica  nella  misura  stabilita  dal  consiglio  di
amministrazione.
                             Sezione III
                    Consiglio di amministrazione
                              Art. 11.
              Funzioni del consiglio di amministrazione
    1.  Il  consiglio  di amministrazione e' organo di indirizzo e di
controllo  dell'attivita'  amministrativa, finanziaria e patrimoniale
dell'Ateneo.
    2. Il consiglio di amministrazione delibera:
      a) il  bilancio  di  previsione, le variazioni al medesimo e il
conto consuntivo;
      b) il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita';
      c) il  regolamento  di  attuazione delle norme sul procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
      d) i  programmi  edilizi  dell'Ateneo  e  i  relativi  atti  di
attuazione;
      e) i  provvedimenti  relativi  alle  tasse  ed  ai contributi a
carico  degli  studenti,  sentito il senato accademico e il consiglio
degli studenti;
      f) l'organico  di Ateneo del personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario, in base al fabbisogno stabilito dal senato accademico;
      g) le modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita'
di servizio;
      h) delibera  i  contratti,  le  convenzioni  ed ogni altro atto
negoziale  che  comporti  impegno  di  spesa,  fatti  salvi  i poteri
espressamente  riservati  ad altri organi e strutture dal regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
      i) tutti  gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
    3. Il consiglio di amministrazione inoltre:
      a) su    proposta    del    rettore   designa:   il   direttore
amministrativo;  il  collegio  dei  revisori  dei conti; il nucleo di
valutazione interna;
      b) esprime parere sulle modifiche dello statuto;
      c) esprime  parere  sui  regolamenti  interni  deliberati dalle
singole strutture;
      d) controlla  la  consistenza e la funzionalita' del patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'Ateneo;
      e) esprime  parere  sui  piani  pluriennali  di  sviluppo ed il
programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica;
      f) stabilisce la misura delle indennita' di carica previste dal
presente statuto.
                              Art. 12.
            Composizione del consiglio di amministrazione
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto da membri di
diritto, designati ed elettivi.
    2. Sono membri di diritto:
      a) rettore;
      b) direttore  amministrativo,  anche con funzioni di segretario
verbalizzante.
    3. Sono membri designati:
      a) prorettore vicario;
      b) quattro  esperti designati dal senato accademico su proposta
rettore, scelti secondo criteri di professionalita' e competenza, che
abbiano  maturato complessivamente almeno un quinquennio di attivita'
di  amministrazione,  direzione  o controllo presso societa', enti ed
amministrazioni   del  settore  pubblico  o  privato  o  di  funzioni
dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private;
      c) un     rappresentante     degli    enti    che    concorrono
significativamente al finanziamento dell'Ateneo.
    4. E' membro elettivo un rappresentante degli studenti.
    5.  Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore ogni
qualvolta  questi  lo  ritenga  opportuno o quando ne faccia motivata
richiesta  almeno  un  terzo  dei  membri.  Il  consiglio e' comunque
convocato almeno ogni tre mesi.
    6.  Il  consiglio  di amministrazione dura in carica quattro anni
accademici. La rappresentanza studentesca dura in carica due anni. La
mancata  nomina di componenti elettivi non inficia l'insediamento del
collegio.
    7.  Le  norme  di  funzionamento del consiglio di amministrazione
sono   oggetto   di   apposito  regolamento  approvato  dallo  stesso
consiglio.
    8.  I  membri  del consiglio di amministrazione possono fruire di
una   indennita'  di  carica  nella  misura  stabilita  dallo  stesso
consiglio.

Capo    II    -    ORGANI    DI    VALUTAZIONE    E    DI   CONTROLLO
                      AMMINISTRATIVO-CONTABILE

                              Art. 13.
                        Nucleo di valutazione
    1.  L'Ateneo  promuove  un'azione  sistematica di valutazione per
verificare  la corretta gestione delle risorse, l'imparzialita' ed il
buon  andamento della gestione amministrativa, la produttivita' della
ricerca scientifica e della didattica.
    2.   Le  funzioni  di  valutazione  sono  svolte  dal  nucleo  di
valutazione  di  Ateneo, composto da non meno di cinque e non piu' di
nove membri di cui almeno due esterni all'Ateneo stesso. Il nucleo e'
designato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.
    3.  Il  funzionamento  del  nucleo  e'  definito  dal regolamento
generale  di  Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente.
    4.  La relazione annuale del nucleo e' inviata, oltre ai soggetti
previsti  per  legge, agli organi centrali di governo dell'Ateneo e a
tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
                              Art. 14.
                   Collegio dei revisori dei conti
    1.  Il  collegio dei revisori dei conti e' organo indipendente di
consulenza  e  di  controllo interno sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile  dell'Ateneo. Il collegio e' composto da tre
membri  effettivi  e  due  supplenti.  Dei  tre membri effettivi, due
devono  essere  prescelti  fra  gli iscritti al registro dei revisori
contabili ed uno tra i dirigenti del MURST; dei due membri supplenti,
uno  deve  essere prescelto fra gli iscritti al registro dei revisori
contabili  ed uno tra i dirigenti del MURST. I compiti e le modalita'
di  funzionamento  del  collegio  sono  stabiliti  dal regolamento di
Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
    2.  Il  collegio  e'  nominato  dal rettore, su deliberazione del
consiglio di amministrazione assunta su proposta del rettore stesso.
    3.  Il  collegio  ha durata quadriennale, sincrona con quella del
consiglio di amministrazione.
    4.  I  membri  effettivi  del collegio possono partecipare, senza
diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

                    Capo III - ORGANI DI GESTIONE

                              Art. 15.
                      Amministrazione centrale
    1.   L'amministrazione   centrale   e'   suddivisa  in  strutture
funzionalmente  omogenee  rispetto  alle  diverse aree di competenza.
L'attivita' amministrativa svolta dall'amministrazione centrale e dai
centri di gestione autonoma si ispira ai principi della pubblicita' e
trasparenza   degli   atti,   della  semplicita'  e  snellezza  delle
procedure,  della  responsabilita'  individuale nell'attuazione delle
decisioni commisurata al livello operativo.
                              Art. 16.
                      Direttore amministrativo
    1.  Il  direttore  amministrativo e' preposto all'amministrazione
centrale  ed  alle  strutture  amministrative  e tecniche finalizzate
all'attivita'  amministrativa  e  alla  organizzazione e gestione dei
servizi  generali.  In  particolare, cura l'attuazione dei piani, dei
programmi  e  delle  direttive  generali  definiti  dal  consiglio di
amministrazione;  attribuisce  gli  incarichi e le responsabilita' di
specifici  progetti e gestioni; definisce gli obiettivi da conseguire
e  le  risorse  per  la  loro realizzazione; adotta gli atti relativi
all'organizzazione  degli  uffici;  adotta  gli  altri  provvedimenti
amministrativi, ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle
entrate;  dirige,  coordina  e controlla l'attivita' dei responsabili
dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso
di  inerzia,  e propone l'adozione delle misure correlate al grado di
responsabilita';  richiede direttamente pareri agli organi consultivi
e  risponde  ai  rilievi  degli  organi  di  controllo  sugli atti di
competenza; formula proposte, esprime pareri e riferisce al consiglio
di amministrazione nell'ambito delle materie di competenza.
    2.  Su  proposta  del  rettore,  il consiglio di amministrazione,
sentito il senato accademico, designa il direttore amministrativo fra
i  dirigenti  dell'Ateneo  o  di  altra sede universitaria, ovvero di
altra  amministrazione  pubblica  o  privata.  Il contratto ha durata
quadriennale ed e' rinnovabile. La revoca anticipata dell'incarico e'
disposta   dal   rettore   previa   deliberazione  del  consiglio  di
amministrazione, sentito il senato accademico, con atto motivato, per
gravi irregolarita' o inefficienza nell'azione amministrativa, previa
contestazione all'interessato.
    3.   Il   direttore   amministrativo  nomina  un  vice  direttore
amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di
sua  indisponibilita',  indicandolo tra i dirigenti o funzionari piu'
alti in grado.
                              Art. 17.
                        Funzioni dirigenziali
    1.  I  dirigenti  ed  i funzionari competenti ad emanare atti con
rilevanza esterna sono responsabili della tempestivita' e regolarita'
degli   atti  da  essi  emanati,  dell'efficiente  svolgimento  delle
attivita'   cui   sono   preposti,   con   riguardo   alla   generale
organizzazione   del   personale  e  dei  mezzi,  all'attuazione  del
programma  annuale  di  attivita', alla continuita' nello svolgimento
delle   funzioni  ordinarie  ed  al  raggiungimento  degli  obiettivi
indicati dai programmi.
    2. Il rettore, su proposta motivata del direttore amministrativo,
sentito  il  consiglio  di  amministrazione,  puo' assegnare funzioni
dirigenziali a termine a funzionari dell'Ateneo.

                 Capo IV - ORGANI AUSILIARI CENTRALI

                              Art. 18.
                      Consiglio degli studenti
    1.  Il  consiglio  degli  studenti  e' organo ausiliario centrale
dell'Ateneo  ed  ha  funzioni  propositive  e consultive nei riguardi
degli  organi  centrali di governo sulle tematiche di interesse degli
studenti stessi. Il consiglio:
      a) formula   al   senato  accademico  proposte  in  materia  di
regolamento  didattico  di  Ateneo, di organizzazione delle attivita'
didattiche,  di  organizzazione  di servizi didattici complementari o
integrativi e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio;
      b) esprime  parere:  sul  regolamento degli studenti; sul piano
triennale di sviluppo per quanto concerne la didattica; relativamente
a tasse e contributi a carico degli studenti;
      c) formula   proposte  sulle  modalita'  di  svolgimento  delle
attivita' formative complementari;
      d) promuove  i  rapporti  con le rappresentanze studentesche di
altri Atenei nazionali, europei ed internazionali.
    3.  Il  consiglio degli studenti e' nominato dal rettore, dura in
carica  due anni ed e' composto da quindici membri, eletti secondo le
modalita'  stabilite dall'apposito regolamento. L'elettorato attivo e
passivo  spetta  a  tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi
dell'Ateneo.  Il consiglio elegge al proprio interno un presidente ed
un vice presidente.
    4.  Il rettore con proprio decreto, sentito il senato accademico,
emana il regolamento concernente il funzionamento del consiglio degli
studenti proposto dallo stesso consiglio.

                    Capo V - STRUTTURE DI RICERCA

                              Art. 19.
                            Dipartimento
    1.  Il Dipartimento ha lo scopo di organizzare uno o piu' settori
di  ricerca  omogenei  per fini o per metodo. Il Dipartimento, con le
modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo:
      a) promuove  e  coordina  le attivita' di ricerca istituzionali
nel  rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore
e  del  suo  diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la
ricerca, ove non partecipi ai programmi di ricerca comuni;
      b) organizza  le  attivita'  di  ricerca  e  di  consulenza  su
contratti e convenzioni;
      c) ai   fini   di  una  equilibrata  distribuzione  del  carico
didattico,  concorre  alla attribuzione degli incarichi didattici, in
base  alle  richieste  ed  indicazioni  programmate  dalle  strutture
didattiche;
      d) esprime  parere sulla chiamata dei professori di ruolo e dei
ricercatori per i settori scientifico-disciplinari che organizza;
      e) propone   l'attivazione   delle  procedure  concorsuali  dei
professori di ruolo e dei ricercatori.
    2.  Al Dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori ed il
personale  tecnico-amministrativo  dei  settori  di  ricerca  e delle
attivita'  ad  esso  connesse.  I  professori  ed i ricercatori hanno
facolta'  di opzione fra i dipartimenti secondo le modalita' previste
dal regolamento generale di Ateneo.
    3. Sono organi del Dipartimento: direttore, consiglio e giunta.
    4.  Il  direttore  e'  eletto  dai  membri  del  consiglio  tra i
professori  di  prima  fascia a tempo pieno con le modalita' previste
dal  regolamento  generale  di  Ateneo, dura in carica tre anni ed e'
nominato  con  decreto  del  rettore.  Il  direttore  puo'  fruire di
un'indennita'  di  carica  nella  misura determinata dal consiglio di
amministrazione.
    5.   Il   direttore  rappresenta  il  Dipartimento,  presiede  il
consiglio   e  la  giunta,  ne  fissa  l'ordine  del  giorno  e  cura
l'esecuzione   dei   rispettivi  deliberati;  e'  responsabile  delle
attivita'  del  Dipartimento  stesso, vigila sull'osservanza, in tale
ambito,  delle  leggi,  dello  statuto  e  dei  regolamenti;  tiene i
rapporti   con  gli  organi  di  governo;  esercita  tutte  le  altre
incombenze  che  gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti.
    6.  Il  direttore  designa  tra  i  professori  di  ruolo un vice
direttore   che  lo  sostituisce  nelle  sue  funzioni  nei  casi  di
impedimento o di assenza.
    7.  Per  tutti  gli  adempimenti  di  carattere amministrativo il
direttore  e'  coadiuvato  da  un  segretario  amministrativo  che ha
compiti  di  coordinamento  e  verifica delle attivita' del personale
amministrativo  e  di  promozione di iniziative volte a migliorare la
funzionalita'   della  struttura.  Il  segretario  amministrativo  e'
responsabile   dei   procedimenti   amministrativi.   L'incarico   di
segretario amministrativo e' attribuito dal direttore amministrativo,
su  proposta  del direttore, sentito il consiglio di Dipartimento, ad
un funzionario in possesso dei requisiti richiesti.
    8.  Il  consiglio  e'  l'organo  che  indirizza  e  programma  le
attivita'  del  Dipartimento  e  ne  approva il bilancio preventivo e
consuntivo.  Fanno  parte  del  consiglio  i  professori  di ruolo, i
ricercatori e il segretario amministrativo. Ne fanno inoltre parte le
rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
    9.  Le  modalita'  di  funzionamento  del  consiglio,  nonche' le
modalita' di designazione e la consistenza delle rappresentanze, sono
contenute nel regolamento del Dipartimento.
    10. Il consiglio puo' delegare specifiche competenze alla giunta.
    11. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne
fanno  parte  professori  di ruolo, ricercatori, personale tecnico ed
amministrativo ed il segretario amministrativo.
    12.  Composizione  della giunta, durata del mandato, modalita' di
elezione  e  di  funzionamento  sono  previste  dal  regolamento  del
Dipartimento.
                              Art. 20.
      Costituzione, modifica e disattivazione dei dipartimenti
    1.   La   costituzione,  la  modifica  e  la  disattivazione  dei
dipartimenti  sono  di competenza del senato accademico, che delibera
a maggioranza assoluta.
    2.  La  costituzione  e'  approvata  nel  rispetto  dei  principi
generali della dimensione e della omogeneita' per fini e per metodo.
    3. I dipartimenti si possono articolare in sezioni.
    4.  Le  modalita'  e  le  condizioni  di costituzione, modifica e
disattivazione   dei  dipartimenti  sono  stabilite  dal  regolamento
generale di ateneo.
                              Art. 21.
                Centri interdipartimentali di ricerca
    1.  Centri interdipartimentali possono essere costituiti tra piu'
dipartimenti per lo svolgimento di attivita' di ricerca sulla base di
progetti a durata pluriennale.
    2.  La  proposta  di  costituzione,  deliberata  dai dipartimenti
interessati,  e'  approvata  dal  senato  accademico sulla base della
disponibilita'  delle  relative  risorse  accertate  dal consiglio di
amministrazione.
    3.  La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il
personale  aderente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori
e  quelle  complessivamente  da  reperire  per  il  funzionamento del
centro.   La  medesima  delibera  fissa  le  norme  di  funzionamento
amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

                  Capo VI - STRUTTURE DI DIDATTICA

                              Art. 22.
                    Strutture didattiche d'Ateneo
    1.   Le   strutture   didattiche   attivabili  dall'Ateneo  sono,
nell'ordine:
      a) le facolta';
      b) i  corsi  di studio, articolati in corsi di laurea, corsi di
laurea  specialistica, corsi di dottorato di ricerca, corsi di master
universitario.
    2. Le attivita' di ciascuna struttura didattica sono disciplinate
dal  relativo  regolamento.  I regolamenti delle strutture didattiche
attivate   sono  emanati  dal  rettore,  su  proposta  del  consiglio
didattico interessato e su delibera della facolta', previo parere del
consiglio di amministrazione ed approvazione del senato accademico.
    3.  I  regolamenti  didattici  possono prevedere l'istituzione di
organi  ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui demandare lo
svolgimento di particolari funzioni.
    4.  Ai  sensi  delle  leggi vigenti e in base ad appositi accordi
possono   essere   attivate   strutture  didattiche  interfacolta'  o
interateneo,  anche  con Atenei esteri, a ciascun livello di corsi di
studio.  Rientrano  in  tale genere di strutture didattiche le scuole
interateneo   di   specializzazione   (SIS),   dottorati  di  ricerca
consorziati, corsi master congiunti.
                              Art. 23.
                           F a c o l t a'
    1.  La  facolta' e' la struttura didattica fondamentale sul piano
organizzativo e amministrativo.
    2.  La  facolta'  organizza  e coordina l'attivita' didattica dei
corsi  di  studio  che  ad essa afferiscono, predisponendo i relativi
regolamenti.   Qualora  piu'  facolta'  dell'Ateneo  concorrano  alla
costituzione di un corso di studio, il senato accademico determina la
facolta' alla quale tale corso debba afferire ai fini amministrativi.
    3.  Il  numero e la denominazione delle facolta' dell'Ateneo sono
stabiliti dal rettore su delibera del senato accademico.
                              Art. 24.
                        Organi della facolta'
    1. Sono organi della facolta':
      a) il consiglio di facolta';
      b) il preside.
                              Art. 25.
          Funzioni e composizione del consiglio di facolta'
    1. Il consiglio di facolta' assicura il coordinamento e l'armonia
degli  obiettivi  formativi  di  tutte  le  attivita'  didattiche, di
tutorato  e di orientamento promosse dalla facolta' stessa e da tutte
le strutture didattiche attivate al suo interno.
    2.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo  e  il  regolamento di
facolta'  disciplinano  le  forme e i tempi entro cui il consiglio di
facolta' e' invitato a deliberare.
    3.  Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo,
dai ricercatori confermati e dalle rappresentanze dei ricercatori non
confermati  e  degli  studenti.  Le  modalita' di funzionamento della
facolta', nonche' le modalita' di designazione e la consistenza delle
rappresentanze, sono contenute nel regolamento di facolta'.
                              Art. 26.
                       Preside della facolta'
    1.  Il  preside rappresenta la facolta', ne convoca e presiede il
consiglio definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni, e ne
rende  esecutive  le  deliberazioni.  Ha la vigilanza sulle attivita'
didattiche che fanno capo alla facolta'.
    2.  Il  preside  viene  eletto fra i professori di ruolo di prima
fascia,  e'  nominato  con  decreto  del rettore e dura in carica tre
anni.  Il preside puo' fruire di un'indennita' di carica nella misura
determinata dal consiglio di amministrazione.
    3. L'elettorato attivo e' costituito:
      a) dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati;
      b) dalle  rappresentanze dei ricercatori non confermati e degli
studenti in seno al consiglio di facolta'.
    4.  Il  voto  espresso  dalle  componenti  di  cui al punto b) e'
pesato,  rispetto  a quello dei professori di ruolo e dei ricercatori
confermati,  secondo  i  criteri  fissati dal regolamento generale di
Ateneo.
    5.  Il  preside  designa  tra  i  professori  di ruolo un preside
vicario  che  lo  sostituisce  in  tutte  le sue funzioni nei casi di
impedimento o di assenza. Il preside vicario e' nominato dal rettore.
    6.  Il  preside  puo'  delegare parte delle sue funzioni ad altri
professori  di  ruolo,  con  le modalita' previste dal regolamento di
facolta'.
                              Art. 27.
                      Classi di corsi di studio
    1.  Le  classi  di  corsi  di  studio  sono  attivate dall'Ateneo
all'interno  delle facolta', quali raggruppamenti di corsi di studio,
ai sensi dei relativi decreti ministeriali. Detti decreti determinano
le   denominazioni  delle  classi  nonche'  gli  obiettivi  formativi
qualificanti  comuni  ai  corsi  di studio appartenenti alla medesima
classe.
    2.  Le  classi  di  corso di studio sono rette da un consiglio di
classe  che  opera  per  l'organizzazione  armonica  delle  attivita'
didattiche  relative  ai  corsi  di  studio  attivati al suo interno,
secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.
    3. Il consiglio di classe, costituito secondo quanto previsto dal
regolamento didattico di classe, ha di norma funzioni propositive nei
confronti del consiglio di facolta' cui afferisce.
    4.  Il  consiglio di classe e' presieduto da un presidente eletto
in  base al regolamento didattico di classe tra i professori di ruolo
che lo compongono.
    5.  Le  classi  di  studio  del  medesimo  livello e/o di livelli
successivi   individuabili  come  appartenenti  ad  una  comune  area
scientificoculturale, su delibera della facolta' approvata dal senato
accademico, possono essere congiunte in una classe unificata retta da
un unico consiglio.
                              Art. 28.
                           Corsi di studio
    1.  I  corsi  di  studio,  raggruppati  in classi di appartenenza
secondo  quanto  previsto dai decreti ministeriali, sono disciplinati
dal  regolamento  didattico  d'Ateneo  che ne definisce le specifiche
competenze scientifiche e professionali.
    2.  I  corsi  di  studio  possono  essere attivati anche mediante
accordi  tra  diverse  facolta'  dell'Ateneo  (corsi interfacolta') o
convenzioni tra diversi Atenei (corsi di studio interuniversitari). I
regolamenti   didattici   dei   corsi   di   studio  interfacolta'  e
interuniversitari  determinano  le  particolari norme che regolano il
funzionamento sul piano didattico e amministrativo.
    3. I corsi di studio sono retti da un collegio didattico di corso
di   studio   la  cui  costituzione  e  funzioni  sono  indicate  nel
regolamento didattico di corso di studio.
    4.  Il collegio didattico e' presieduto da un coordinatore eletto
in  base  al regolamento didattico di corso tra i professori di ruolo
che ne fanno parte.
    5.  Nel  caso in cui all'interno di una classe di corsi di studio
sia   attivato  un  solo  corso  di  studio,  il  collegio  didattico
coincidera' con il consiglio di classe.

            Capo VII - STRUTTURE CON AUTONOMIA GESTIONALE

                              Art. 29.
                     Centri autonomi di gestione
    1.  Ai  dipartimenti, ai centri interdipartimentali di ricerca ed
ai centri di servizi e gestione e' attribuita autonomia finanziaria e
di  spesa.  Il  consiglio  di  amministrazione puo' anche individuare
centri di gestione ai quali non e' attribuita autonomia finanziaria e
di spesa.
    2.  Le  norme che regolano il funzionamento di tutte le strutture
con  autonomia gestionale sono contenute nel regolamento generale per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
    3.  Le  strutture  amministrative  e  tecniche  collocate entro i
centri  autonomi di gestione e il relativo personale, sono posti alle
dipendenze   del   responsabile   di   ciascun  centro.  I  segretari
amministrativi  assicurano  un  efficace collegamento tra l'attivita'
dei  Centri  medesimi  e le linee generali dell'attivita' di gestione
dell'amministrazione  centrale.  Essi  dipendono dal responsabile del
rispettivo  centro  e  rispondono  al  direttore amministrativo della
corretta  applicazione  delle  procedure,  dei  regolamenti  e  degli
indirizzi generali relativi alla gestione amministrativa, finanziaria
e contabile dell'Ateneo.

                       Titolo III NORME COMUNI

                  Capo I - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

                              Art. 30.
                           Anno accademico
    1.  Il  calendario accademico e' fissato con decreto del rettore,
su proposta del senato accademico.
    2.  Tutti  i  mandati elettivi hanno inizio con l'anno accademico
dell'Ateneo.
                              Art. 31.
                    Formazione e professionalita'
    1.  L'Ateneo  promuove  la  crescita  professionale del personale
dirigente,   tecnico-amministrativo   e  bibliotecario.  A  tal  fine
definisce  programmi  annuali  e  pluriennali  per  la  formazione  e
l'aggiornamento  professionale  di  detto  personale, valorizzando le
professionalita' acquisite.
    2.  Con  modalita' da definire nel regolamento generale, l'Ateneo
puo'  attivare  rapporti di lavoro autonomo di durata non superiore a
cinque  anni,  per  acquisire  competenze  specifiche non disponibili
all'interno  o  per  sopperire  ad esigenze organizzative a carattere
transitorio.
                              Art. 32.
                   Servizi e modalita' di gestione
    1.  I  servizi  sono  erogati direttamente dall'Ateneo o affidati
all'esterno  a  imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni
gestionali ed economiche comparative.

                  Capo II - RAPPORTI CON L'ESTERNO

                              Art. 33.
                          Criteri generali
    1.   I   rapporti   esterni  dell'Ateneo  sono  disciplinati  dal
regolamento  generale  e  devono  essere compatibili con le attivita'
istituzionali  delle  strutture coinvolte e con le peculiarita' della
prestazione universitaria.
                              Art. 34.
                       Fonti di finanziamento
    1.   Le   fonti   di   finanziamento  dell'Ateneo  comprendono  i
trasferimenti  dello Stato, dell'Unione europea, di enti pubblici, di
privati ed entrate proprie.
    2.  Le  entrate  proprie sono costituite da tasse e contribuzioni
universitarie,  da  redditi  conseguenti  a  prestazioni,  da redditi
patrimoniali, da redditi di partecipazione al libero mercato.
    3.  Le  tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi
sono   determinati   sulla  base  di  criteri  generali  stabiliti  e
aggiornati periodicamente dal consiglio di amministrazione in modo da
assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti.
    4.  L'Ateneo  puo'  utilizzare, per le spese di investimento, nei
termini  previsti dalla legislazione vigente, prestiti, mutui o forme
di  leasing, garantendo un equilibrato impiego delle risorse su scala
pluriennale.
                              Art. 35.
                         Capacita' giuridica
    1.  In base a quanto previsto dal regolamento di amministrazione,
finanza e contabilita', e' facolta' dell'Ateneo:
      a) concludere  con  altri  enti  accordi  di  collaborazione in
attivita' istituzionali di interesse comune;
      b) partecipare  a societa' o altre forme associative di diritto
pubblico  o  privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle
attivita'   didattiche   e   di  ricerca  o  comunque  utili  per  il
conseguimento dei propri fini istituzionali;
      c) ricorrere   al   patrocinio   di  professionisti  per  cause
attinenti alla propria attivita' negoziale;
      d) effettuare  acquisti  o alienazioni ed accettare eredita' di
qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa;
      e) accettare  transazioni  in  qualunque  campo e per qualsiasi
importo;
      f) svolgere contrattazione attiva.
                              Art. 36.
            Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Ateneo
    1. Fatto salvo il riconoscimento all'autore del diritto morale di
inventore,  il  diritto  a  conseguire  il brevetto per le invenzioni
industriali  realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica
svolte  utilizzando  comunque  strutture  e  mezzi finanziari forniti
dall'Ateneo, spetta a quest'ultimo. All'autore e' in ogni caso dovuta
la corresponsione di un compenso commisurato all'importanza economica
dell'invenzione.
    2.  Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca
o  di  consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con
enti  pubblici  o  privati, l'Ateneo puo' riconoscere nel contratto o
nella  convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarita' o di
titolarita' del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi
scaturenti dallo stesso.

                   Capo III - ATTIVITA' NORMATIVA

                              Art. 37.
                             Regolamenti
    1.   L'Ateneo   opera   in  base:  al  regolamento  generale;  al
regolamento  didattico;  al  regolamento  per  l'amministrazione,  la
finanza  e  la contabilita'; ad ogni altro regolamento previsto dalle
disposizioni di legge o statutarie.
    2.  Il regolamento generale contiene, oltre a quelle previste dal
presente   statuto,  tutte  le  norme  relative  alla  organizzazione
generale  dell'Ateneo  ed  alle modalita' di elezione degli organi di
governo.
    3.  Il regolamento generale di Ateneo e' approvato, a maggioranza
assoluta  dei componenti, dal senato accademico, sentito il consiglio
di amministrazione.
    4.  Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi
di  tutti i corsi per i quali l'Ateneo rilascia titoli universitari e
di tutte le attivita' formative.
    5.  Il  regolamento  didattico  di Ateneo e' approvato dal senato
accademico, su proposta delle strutture didattiche.
    6.   Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'  disciplina  le  procedure amministrative, finanziarie e
contabili e le connesse responsabilita'.
    7.   Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'  di  Ateneo  e'  approvato,  a maggioranza  assoluta dei
componenti,  dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il senato
accademico.
    8.  I  regolamenti  delle  strutture  didattiche sono emanati dal
rettore,  previa  deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi
consigli  e previo controllo di legittimita' e di merito da parte del
senato accademico.
    9.  I  regolamenti  dei  dipartimenti  sono  emanati dal rettore,
previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli e
previo  controllo  di  legittimita'  e  di merito da parte del senato
accademico.
    10. Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme
richieste  per  l'adozione.  Le modifiche devono essere approvate con
la maggioranza   assoluta   degli   aventi   diritto.  I  regolamenti
modificati vengono emanati con decreto rettorale.
                              Art. 38.
                    Validita' delle deliberazioni
    1.  Le  adunanze  degli  organi  sono  valide quando sia presente
la maggioranza   dei   componenti   aventi   voto   deliberativo;  il
regolamento generale di Ateneo puo' prevedere deroghe a questa norma.
Le  deliberazioni  sono  prese  a maggioranza  assoluta dei presenti,
salvo  i casi in cui sia diversamente disposto. Nessuno puo' prendere
parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.
                              Art. 39.
                       Pubblicita' dei verbali
    1.  I  verbali  delle  adunanze  degli  organi  dell'Ateneo  sono
pubblici,  fatta  salva  la  tutela della riservatezza prevista dalle
norme  vigenti.  Del  contenuto  delle  deliberazioni  e'  assicurata
un'adeguata comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.
                              Art. 40.
                 Segretario degli organi collegiali
    1.  Il  segretario  degli  organi  collegiali  cura la tenuta del
verbale   delle   sedute   e  puo'  essere  coadiuvato  da  personale
tecnicoamministrativo di livello adeguato da lui stesso indicato.
                              Art. 41.
             Indennita' di carica e gettoni di presenza
    1.  Le  indennita'  di carica di cui al presente statuto non sono
cumulabili  fra  loro  ne'  con  gettoni  di presenza. Sono aboliti i
gettoni di presenza laddove non previsti da specifiche norme.
                              Art. 42.
                       Modifiche dello statuto
    1.  L'iniziativa  di modifica dello statuto spetta al rettore e a
ogni  membro del senato accademico. Spetta, altresi', al consiglio di
amministrazione   e   ai  consigli  delle  strutture  con maggioranza
assoluta.
    2.  Le modifiche dello statuto sono deliberate nello stesso testo
dal  senato accademico con il voto favorevole di almeno due terzi dei
componenti,  in  due  sedute  da  tenersi con intervallo di almeno un
mese.
    3.  La deliberazione di modifica dello statuto entra in vigore il
quindicesimo  giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

                              Titolo IV
                     NORME FINALI E TRANSITORIE

                              Art. 43.
                             Definizioni
    1. Ai fini del presente statuto si intende per:
      Ministero    o   Ministro:   il   Ministero   o   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
      Ateneo:  L'Istituto  universitario di scienze motorie - IUSM di
Roma;
      professori  ordinari: i professori universitari di prima fascia
di ruolo e fuori ruolo;
      professori  associati:  i  professori  universitari  di seconda
fascia di ruolo e fuori ruolo;
      personale  dirigente,  tecnico-amministrativo  e bibliotecario:
i dipendenti  che,  in  conformita' alla normativa vigente, ricoprono
uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo.
      studenti:   gli   iscritti   regolarmente   alle  attivita'  di
formazione dell'Ateneo.
      organizzazioni    sindacali:    sia    le    confederazioni   e
organizzazioni  sindacali  sottoscrittrici  del  contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  dei dipendenti del comparto universita' sia le
rappresentanze  sindacali unitarie componenti la delegazione di parte
sindacale  sottoscrittrice degli accordi di contrattazione collettiva
decentrata.
                              Art. 44.
Docenti non universitari ex art. 5 decreto legislativo 8 maggio 1998,
                               n. 178
    1.  Ai docenti non universitari in servizio ad esaurimento presso
l'Ateneo  ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998,
n. 178, e' assicurata una rappresentanza elettiva nei seguenti organi
collegiali:
      a) senato accademico;
      b) consiglio di Dipartimento;
      c) consiglio di facolta';
      d) consiglio di classe di corso di studio.
    2. Al rappresentante unico dei predetti docenti in seno al senato
accademico  spetta l'elettorato attivo per l'elezione del rettore. Lo
stesso rappresentante esprime parere sulle modifiche di statuto ed ha
diritto di voto sulle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) del
terzo comma dell'art. 10 del presente statuto.
    3.  I  regolamenti  di  Dipartimento,  di facolta' e di classe di
corso  di  studio disciplinano la consistenza e le attribuzioni delle
rappresentanze  dei  docenti  non  universitari ex art. 5 del decreto
legislativo n. 178/1998.
                              Art. 45.
                       Norme elettive generali
    1.  Tutti  i  soggetti eletti o designati per le cariche previste
nel presente statuto, sono nominati dal rettore con proprio decreto.
    2. In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle
rappresentanze,  gli  organi  o  le  commissioni  possono  operare in
assenza   della   rappresentanza   o   con   rappresentanza  ridotta.
L'eventuale   sostituzione   ed   integrazione  delle  rappresentanze
elettive  avviene  secondo le norme previste dal regolamento generale
di Ateneo.
    3.  Le  elezioni per tutte le cariche devono essere effettuate in
una  unica  tornata elettorale, nel periodo compreso fra il 1o maggio
ed  il  31 luglio  dell'anno accademico di scadenza, secondo le norme
stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.
                              Art. 46.
Comitato tecnico ex art. 4 decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178
    1.  Ai  fini  del  completamento  del  processo di trasformazione
previsto  dal  decreto  legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ed a mente
della  complessita'  delle procedure di consolidamento del patrimonio
immobiliare  dell'Ateneo,  per  assicurare  la necessaria continuita'
dell'azione    di    indirizzo    e   di   controllo   dell'attivita'
amministrativa,  finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo stesso, nelle
more  della  prima applicazione del presente statuto e, comunque, per
un  periodo  non  superiore  a due anni, il comitato tecnico previsto
dall'art.  4  del decreto legislativo n. 178/1998 mantiene, nella sua
attuale  composizione, le funzioni di consiglio di amministrazione ed
il  presidente  del  comitato  stesso mantiene le funzioni di rettore
dell'Ateneo.
    2.  Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  sono  svolte dal
direttore amministrativo.
                              Art. 47.
            Validita' ed entrata in vigore dello statuto
    1. Il presente statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16
della  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  e  dell'art.  4  del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178.
    2.  Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere
efficacia   per   l'Ateneo   le   norme   emanate   con  disposizioni
regolamentari  o  con  fonti  normative  equivalenti  o  inferiori in
contrasto con lo statuto stesso.
    3.   L'entrata  in  vigore  dello  statuto  comporta  l'immediata
efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non
sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.
    4.  Nelle  more  della  emanazione  dei regolamenti continuano ad
applicarsi, ove compatibili, i regolamenti precedentemente vigenti.
    5.  Per  quanto  non esplicitamente citato nel presente statuto e
nei regolamenti si fa riferimento alla vigente normativa.
    6.  Il  presente  statuto  entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.