IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Vista  la  legge  11 gennaio  1996,  n.  23,  ed in particolare gli
articoli 2 e 4;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 aprile 1996, n. 152, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale 30 aprile 1996, relativo al primo triennio
di programmazione attivato ai sensi della precitata normativa;
  Visto  il decreto ministeriale 6 settembre 1999, n. 212, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1999, con il quale, indicate le
somme  disponibili  per  la  prima annualita' del secondo triennio di
applicazione,  sono  stati  stabiliti,  per il medesimo triennio, gli
indirizzi  diretti ad assicurare, al fine di un'idonea programmazione
scolastica  nazionale,  il  necessario coordinamento degli interventi
regionali ed i criteri e le modalita' di riparto;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art.
144,  comma 1, tabella 1, che ha previsto l'attribuzione di una somma
di  lire 60 miliardi come impegno quindicennale, decorrente dall'anno
finanziario    2002,    per    l'attivazione    di    mutui   diretti
all'effettuazione  di  opere  di  edilizia  scolastica ai sensi della
normativa di riferimento;
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  alla  ripartizione, tra
ciascuna  regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, dei fondi
come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attivazione
degli  interventi  di  cui  ai  prefati articoli 2 e 4 della legge n.
23/1996,  relativi  al  terzo  piano  annuale del secondo triennio di
programmazione regionale, annualita' 2001;
  Rilevato   che,  come  da  note  16 gennaio  2001,  prot.  n.  103,
6 febbraio 2001, prot. 305 ed 8 marzo 2001, prot. 583, indirizzate al
Ministero  del  tesoro ed alla cassa depositi e prestiti, a fronte di
un    importo   complessivo   di   L. 613.504.204.789,   puntualmente
quantificato  dall'istituto  mutuante,  per ultimo, con nota prot. n.
18/01 del 6 marzo 2001 - la somma concretamente ripartibile ammonta a
L.  612.000.000.000,  in  cio'  tenuto  anche  conto, ad ogni fine di
legge, del necessario preaccantonamento;
  Preso  atto  dell'avviso  espresso  dalla  Conferenza Stato-regioni
nella  seduta  del  4 aprile  2000 (Rep. atti 941 di pari data) nella
quale   -   nell'esprimere   parere   favorevole   sulla   schema  di
provvedimento  relativo alla seconda annualita' - si poneva l'impegno
per   quest'amministrazione   a   che,  per  l'anno  2001,  l'importo
ripartibile  per  la terza annualita', detratta la quota riservata al
bonus  inerente alla capacita' di spesa regionale, fosse suddiviso in
due  quote  eguali, pari ciascuna al 50%, da parametrare, ai fini del
riparto,  in pari misura, l'una ai soli criteri utilizzati in sede di
definizione del primo triennio e l'altra anche alla consistenza delle
strutture scolastiche di ciascuna realta' territoriale interessata;
  Ritenuto,   pertanto,  a  fronte  della  citata  deliberazione,  di
confermare  per  la  ripartizione  relativa alla presente annualita',
fatta  salva  la  suindicata proporzione, ogni modalita', criterio ed
indicatore, con relativo peso, adottati in quella precedente;
  Ritenuto, altresi', secondo gli indirizzi consolidati gia' assunti,
al  riguardo,  in  sede  di  ripartizione  della  prima  triennalita'
disposta  ai sensi del richiamato decreto ministeriale 18 aprile 1996
(conformemente  a quanto deliberato, in merito, dall'osservatorio per
l'edilizia  scolastica  istituito ai sensi dell'art. 6 della legge n.
23/1996),  di  storicizzare la situazione complessiva degli edifici a
quella  come nota all'atto della definizione del decreto ministeriale
6 settembre  1999 afferente alla presente seconda triennalita', anche
al  fine  di  assicurare  una  base  di  calcolo univoca e di valenza
uniforme  sull'intero  territorio  nazionale  adottabile per tutto il
citato triennio e non fondata su presupposti di carattere occasionale
o  contingente,  anche  a  fronte  della  diversa tempestivita' nella
comunicazione  di  modifiche  del patrimonio scolastico eventualmente
intervenute nel contempo;
  Ritenuto,  altresi',  anche  per  un  opportuno bilanciamento con i
criteri  adottati  e,  soprattutto,  per  attribuire  un piu' congruo
riconoscimento  alla  capacita'  di  spesa  dimostrata  dalle singole
amministrazioni  nell'utilizzo  dei finanziamenti gia' concessi nelle
precedenti  annualita'  ai  sensi  della  legge  di  riferimento,  di
confermare  anche  la  percentuale riservata a tali fini, pari al 10%
dell'importo  complessivamente  ripartibile, in tal modo suddividendo
il  90% dei fondi disponibili fra tutte le regioni secondo i relativi
indici,  come sopra determinati, ed ulteriormente distribuendo fra di
esse  il  restante  10%,  in  relazione alla percentuale ponderata di
utilizzazione  dei precitati finanziamenti, aggiornata secondo quanto
risultante  dai  piu'  recenti  elenchi  all'uopo forniti dalla cassa
depositi e prestiti;
  Acquisito,  come  formulato  nella  seduta del 19 aprile 2001 (Rep.
atti  1228  di  pari  data),  il  parere  favorevole della conferenza
permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento
e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti di quanto in premessa indicato, per
l'attivazione   della   terza   annualita'   del   secondo  piano  di
programmazione   triennale   contemplato   dall'art.  4  della  legge
11 gennaio  1996,  n. 23, e' complessivamente disponibile la somma di
L.  612.000.000.000,  sotto  forma di mutui con ammortamento a totale
carico dello Stato accendibili presso la Cassa depositi e prestiti.