Art. 4.
  Resta    confermata,    in   quanto   compatibile   con   l'attuale
provvedimento,   ogni   altra   disposizione,   modalita',   termine,
indirizzo,  finalita'  o  criterio contemplati nel precedente decreto
6 settembre  1999, n. 212, indicato nelle premesse, che integralmente
si richiamano nel presente dispositivo.
    Roma, 23 aprile 2001
                                                Il Ministro: De Mauro