Art. 8.
  1.   Per   la   prosecuzione   degli  interventi  urgenti  connessi
all'emergenza   idrica  nella  Regione  siciliana,  e'  assegnata  al
commissario  delegato  di  cui all'ordinanza n. 3108/2001 l'ulteriore
somma   di  lire  10  miliardi.  L'onere  e'  posto  a  carico  delle
disponibilita'  dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile).
  2.  A  modifica dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 3052/2000,
le  amministrazioni  di cui al comma 1 dello stesso art. provvedono a
trasferire  al  commissario  delegato,  di  cui  al comma 1, l'intero
importo  delle  risorse  di  cui  all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza
sovracitata.