Art. 8. 1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti connessi all'emergenza idrica nella Regione siciliana, e' assegnata al commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001 l'ulteriore somma di lire 10 miliardi. L'onere e' posto a carico delle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). 2. A modifica dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 3052/2000, le amministrazioni di cui al comma 1 dello stesso art. provvedono a trasferire al commissario delegato, di cui al comma 1, l'intero importo delle risorse di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza sovracitata.