IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio
1995,  n.  204;  4 dicembre  1996,  n.  611; 27 febbraio 1998, n. 30;
18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n.
472,  e  23 dicembre 1999, n. 488, con le quali e' stato rifinanziato
in particolare l'art. 9 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state
dettate norme integrative o modificative;
  Visti  l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20 aprile  1994,  n. 373, che, in
attuazione  della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha
disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21
dello   stesso  articolo,  tra  i  quali  figura  incluso  il  CIPET,
competente  ad  assumere  determinazioni  in  ordine  ai programmi da
finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;
  Visto l'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
base  al quale le spese relative a limiti d'impegno, da conservare in
bilancio  a  decorrere  dal 1997 in attesa dell'inizio del periodo di
ammortamento,  sono  eliminate  dal  conto  dei  residui  per  essere
reiscritte   in   conto   competenza  degli  esercizi  terminali,  in
corrispondenza   del  relativo  piano  di  ammortamento,  sempre  che
l'impegno  formale  avvenga  entro  il  terzo  esercizio  finanziario
successivo alla prima iscrizione in bilancio;
  Viste  le  delibere  con  le  quali questo Comitato ha proceduto ad
allocare  le risorse recate, rispettivamente, dall'art. 9 della legge
n.  211/1992,  come  sopra  rifinanziato, e dall'art. 10 della stessa
legge;
  Vista in particolare la propria delibera in data 21 aprile 1999, n.
66 (Gazzetta Ufficiale n. 177/1999), con la quale questo Comitato ha,
tra  l'altro, proceduto alla finalizzazione di "economie" conseguenti
all'abbassamento  del  tasso  di  sconto ed al finanziamento di nuovi
interventi;
  Vista,  altresi',  la propria delibera in data 4 agosto 2000, n. 71
(Gazzetta  Ufficiale n. 244/2000), con la quale questo Comitato - nel
rimodulare  i  programmi precedenti - ha proceduto, tra l'altro, alla
revoca  di  finanziamenti  per  tardiva  presentazione  dei  relativi
progetti  ed  ha  disposto  l'accantonamento degli importi scaturenti
dalle  revoche  stesse  al  fine  di  assicurare,  in  linea  con  le
indicazioni   della   citata   legge  n.  30/1998,  l'elevazione  del
contributo  sino  al  60%  del costo, prevedendo l'utilizzo dei fondi
recati  dalle  leggi  n.  472/1999 e n. 488/1999 in caso d'incapienza
delle  risorse  rispetto  al fabbisogno correlato a tale elevazione e
riservandosi  di  imputare,  nell'opposta ipotesi, sulle eccedenze il
parziale  finanziamento  degli  interventi proposti dal Ministero dei
trasporti  e  della navigazione, d'intesa con il Ministero dei lavori
pubblici, con nota n. 370 (TIF 5)/211 del 9 marzo 2000;
  Visto  il  decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti e della
navigazione in data 20 luglio 2000, che ha fissato al 31 ottobre 2000
il termine ultimo per la presentazione dei progetti finanziati con la
richiamata delibera n. 66/1999;
  Vista  la  nota  n.  1558/211 del 20 dicembre 2000, con la quale il
Ministro  dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro
dei  lavori  pubblici,  ha  formulato proposte di revoca di uno degli
interventi  di  cui  all'alinea precedente, di rimodulazione di altri
interventi  e  di  destinazione  delle  risorse cosi' liberatesi agli
interventi  proposti per il finanziamento gia' con la citata nota del
9 marzo 2000;
  Vista  la  nota  n. 468 (TIF 2) del 26 gennaio 2001 con la quale il
Ministero  dei trasporti e della navigazione ha trasmesso i prospetti
riepilogativi, distinti per limiti d'impegno, dei contributi relativi
agli interventi gia' avviati;
  Vista la nota n. 241(TIF 5)/211 del 30 gennaio 2001 con la quale il
citato Ministero indica i progetti di cui alle precedenti delibere di
questo  Comitato  che  risultavano  muniti di progettazione esecutiva
gia'  all'epoca  di  emanazione della legge n. 472/1999 e per i quali
non si e' ancora proceduto all'accensione dei relativi mutui;
  Preso  atto  che  la  proposta di revoca dell'intervento relativo a
Padova e' motivata con la mancata presentazione del progetto entro il
termine stabilito dal citato decreto dirigenziale;
  Preso  atto  che  le  nuove  soluzioni  progettuali prospettate dal
comune  di  Bologna,  beneficiano di due distinti finanziamenti, sono
state  valutate solo in parte positivamente dalla commissione di alta
vigilanza, istituita ai sensi della menzionata legge n. 204/1995;
  Preso  atto  che  l'intervento proposto dal comune di Perugia, gia'
parzialmente  finanziato  a  carico  della  legge  n. 641/1995, forma
oggetto  di  apposito  accordo di programma, stipulato il 12 dicembre
1997  ed  integrato  il 23 ottobre 1999, tra il comune, la regione il
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  ed il Ministero dei
lavori pubblici;
  Preso   atto   che  la  proposta  di  ulteriore  finanziamento  per
l'intervento   relativo  a  Venezia  mira  a  consentire  l'integrale
realizzazione  della  "variante" approvata, in linea di principio, da
questo Comitato con la citata delibera n. 71/2000, in quanto coerente
con il piu' generale ridisegno della modalita' su ferro dell'area;
  Preso   atto  che  la  proposta  di  finanziamento  dell'intervento
relativo  alla  provincia  di  Ancona,  gia'  incluso nell'originaria
graduatoria  redatta  dalla  citata  commissione di alta vigilanza ed
all'epoca  non finanziato per incapienza di fondi, e' motivata con la
riconducibilita'  alla  fattispecie di cui all'art. 3, punto 4b della
legge   n.  194/1998  e  con  l'esiguita'  del  contributo  previsto,
compatibile con le disponibilita' attuali;
  Preso  atto  che  sulle  risorse recate dall'art. 13 della legge n.
472/1999  possono  essere  imputati  esclusivamente  oneri relativi a
"progetti esecutivi gia' approvati";
  Ritenuto   di   procedere   alla   quantificazione  definitiva  dei
contributi  per  gli  interventi  gia' avviati, sulla scorta dei dati
forniti  dal  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione,  e di
effettuare  i  conseguenti  aggiustamenti  in  modo da disporre di un
chiaro quadro finanziario delle effettive necessita';
  Ritenuto  di  condividere  le  proposte  come  sopra  illustrate  e
ritenuto in particolare di procedere al finanziamento dell'intervento
di Perugia in considerazione degli specifici impegni gia' assunti con
il   ricordato   accordo   di   programma  e  di  prevedere,  invece,
un'assegnazione  in via programmatica per gli interventi di Venezia e
di   Ancona   in   relazione   all'opportunita'   di   definire  piu'
compiutamente,  in  seno  alla commissione infrastrutture, profili di
carattere tecnico;
  Ritenuto di avviare il ricorso alle disponibilita' recate dall'art.
13  della legge n. 472/1999, traslando intanto su tali disponibilita'
i  contributi  relativi  ad  interventi  gia' dotati di progettazione
esecutiva approvata;

                              Delibera:

1. INTERVENTI AVVIATI.
  A seguito dell'intervenuta aggiudicazione dei lavori, il contributo
assegnato  agli interventi gia' attuati o comunque avviati, riportati
nell'allegato   1,   e'  definitivamente  quantificato  nella  misura
indicata,  accanto  a ciascun intervento, nell'allegato medesimo, nel
quale  e'  altresi'  specificata  la legge cui resta imputato l'onore
relativo e che forma parte integrante della presente delibera.

2. INTERVENTI DA AVVIARE.
2.1 Rimodulazione precedenti programmi.
2.1.1 Approvazione variante e rimodulazione finanziamento.
  E'  approvata  la  variante  di  cui all'allegato 2, concernente il
programma  di  collegamenti  tranviari nel comune di Bologna, come da
ultimo  indicati  nella  delibera  n.  66/1999,  e  che  forma  parte
integrante della presente delibera.
  I  contributi originariamente assegnati a ciascun intervento con la
suddetta   delibera   sono  trasferiti  al  nuovo  progetto  unitario
nell'importo ridotto riportato nel prospetto stesso e che rappresenta
la  misura  massima  per assicurare la copertura del costo dell'opera
sino alla percentuale del 60%.
2.1.2 Revoca.
  E'  revocato il contributo annuo di 3.066 milioni di lire assegnato
con  delibera  n. 66/1999, a carico del primo limite d'impegno di cui
all'art.   9  della  legge  n.  211/1992,  all'intervento  di  Padova
denominato "completamento linea tranviaria tratta S. Croce-Guizza".
2.1.3 Traslazione oneri su risorse legge n. 472/1999.
  Al  fine di procedere all'utilizzo delle risorse recate dalla legge
n.  472/1999  e  liberare  risorse  per il finanziamento di ulteriori
opere,  il  finanziamento  originariamente  assegnato agli interventi
individuati  nell'allegato 3,  muniti di progettazione esecutiva gia'
approvata,  viene  traslato  sui  limiti  d'impegno previsti da detta
legge  e, in considerazione della diversa durata temporale dei limiti
stessi   e   delle  modifiche  intervenute  nella  misura  del  tasso
d'interesse,  viene  rideterminato,  nell'entita' precisata accanto a
ciascun  intervento,  nel citato allegato, che forma parte integrante
della presente delibera.
2.1.4 Altre modifiche.
  Il  contributo  ventennale  di  285,9 milioni di lire assegnato con
delibera  n. 70/2000, a valere sulle risorse di cui all'art. 50 della
legge  n.  448/1998,  all'intervento  di  Osimo  (ascensore inclinato
collegamento  maxi  parcheggio  centro  storico)  del  costo di 5.620
milioni  di lire viene traslato sul primo limite di impegno dell'art.
9  della  legge  n.  211/1992  e rideterminato in 245 milioni di lire
annui per 28 anni.
  Gli  altri  finanziamenti disposti con la suddetta delibera gravano
indistintamente  sui  limiti  d'impegno  di  cui alla citata legge n.
448/1998 ed aventi ora medesima scadenza in relazione alle previsioni
dell'art. 54, comma 16, della legge n. 449/1997.
2.2 Assegnazione risorse.
2.2.1 Assegnazione contributo.
  E'  approvato,  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  n. 211/1992,
l'intervento di Perugia, denominato "Minimetro' - 1o lotto funzionale
Pian  di  Massiano-Pincio  centro",  del  costo di 114.800 milioni di
lire.  A  detto  intervento  e'  destinata  una  quota annua di 2.826
milioni  di  lire  a  valere  sul  primo  limite  d'impegno  previsto
dall'art.  9  della  legge  n.  211/1992 e quindi per la durata di 28
anni:  tale quota e' da intendere quale misura massima per assicurare
la  copertura  della  parte  di costo (38.880 milioni di lire) che il
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  si  e'  impegnato a
finalizzare  all'opera  nell'accordo  integrativo  di  programma  del
23 ottobre 1999, meglio specificato in premessa.
  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  punti 1.2 - 1.8 della
delibera n. 70/2000.
  Gli  adempimenti  in  tema  di  verifiche  e  di  referto previsti,
rispettivamente,  al  punto 2 ed al punto 3 della delibera richiamata
sono riferibili anche all'intervento come sopra finanziato.
2.2.2 Assegnazione programmatica.
  In  via  programmatica  all'intervento  "Venezia,  linea tranviaria
Favaro-Mestre-Venezia  S.  Marta",  del  costo complessivo di 188.600
milioni  di  lire,  e' assegnato - in aggiunta al contributo annuo di
5.202,3  milioni  di  lire  gravante  sulla  legge  n. 611/1996, gia'
destinato  all'originario  progetto  con  delibera  8 maggio  1996  e
confermato  con  delibera  n.  71/2000  al  progetto revisionato - un
ulteriore  contributo  annuo  di 2.878,2 milioni di lire a valere sul
primo limite di impegno previsto dal richiamato art. 9 della legge n.
211/1992 per la durata di 28 anni.
  Il  contributo  - che, sommato a quello gia' in essere, al tasso di
sconto attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti consente
l'attivazione  di  un  volume  di  investimenti  pari  a lire 113.160
milioni  di  lire - sara' assegnato definitivamente all'intervento su
proposta  della  commissione  infrastrutture non appena definiti piu'
compiutamente  profili  di  carattere  tecnico  anche alla luce delle
ulteriori  indicazioni  cui  la  commissione  di  alta  vigilanza  ha
subordinato il proprio parere favorevole.
  In  via  programmatica  e'  assegnato  all'intervento "Provincia di
Ancona: sistema integrato autobus - treno" un contributo annuo di 594
milioni  di  lire a valere sul secondo limite di impegno previsto dal
citato  art.  9  della legge n. 211/1992 per la durata di 30 anni. Il
contributo  -  che  al  tasso  indicato  consente l'attivazione di un
volume  di  investimenti  di  8.400  milioni di lire, pari al 60% del
costo   delle   infrastrutture   ferroviarie   -   verra'   assegnato
definitivamente   all'intervento   su   proposta   della  commissione
infrastrutture  a  seguito  di  una  piu'  compiuta valutazione delle
specificita' del progetto.
2.3 Nuovo quadro finanziario.
  2.3.1  In  relazione alle modifiche ed assegnazioni di cui ai punti
2.1  e  2.2  e  tenuto  conto  che,  per  assicurare  unitarieta'  di
riferimento  nell'ipotesi  di  molteplicita' di finanziamenti, alcuni
dei  contributi definitivi di cui al punto 1 sono imputati, almeno in
parte,  su  limiti  di impegno diversi da quelli originari, il quadro
delle assegnazioni ex leggi n. 211/1992, n. 611/1996, n. 30/1998 e n.
194/1998  per  gli  interventi non ancora avviati viene rideterminato
come  all'allegato  4,  che  forma  parte  integrante  della presente
delibera.
  I  contributi  che  vengono  imputati  su  legge  diversa da quella
richiamata nell'originaria delibera di finanziamento o nella delibera
di rideterminazione dei contributi medesimi vengono traslati di norma
in  misura inalterata: eventuali adeguamenti, tra l'altro per elevare
-  ove  necessario  - la percentuale di copertura del costo sino alla
soglia  massima stabilita dalla legge n. 30/1998, saranno disposti su
proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con
il  Ministro  dei lavori pubblici, e nel limite delle disponibilita',
facendo  a  tale fine ulteriore ricorso anche agli stanziamenti della
legge n. 472/1999.
  2.3.2  In  relazione  alla modifica di cui al punto 2.1.4 il quadro
delle assegnazioni delle risorse previste dall'art. 50 della legge n.
448/1998  resta  ridefinito  come  all'allegato  5,  che  forma parte
integrante della presente delibera.
    Roma, 1o febbraio 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco

Registrata alla Corte dei conti il 12 aprile 2001
Registro  n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
293