L'AUTORITA'
   NELLA riunione del Consiglio del 3 maggio 2001;
   VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n. 249, recante: "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo"   ed,   in
particolare,  l'articolo  1,  comma  6,  lettera  c), numero 9, della
stessa  legge  n. 249/97, che attribuisce al Consiglio dell'Autorita'
per  le  garanzie  delle  comunicazioni  le  funzioni e le competenze
assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
   VISTO  l'articolo  1,  comma  28, della legge 23 dicembre 1996, n.
650,  ai  sensi  del  quale  il  Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria  determina  con  proprio provvedimento i dati contabili ed
extracontabili,  nonche'  le  notizie,  che  i  soggetti operanti nei
settori   dell'editoria   quotidiana  e  periodica  e  dell'emittenza
radiotelevisiva  sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e
sistematica;
   VISTO  l'articolo  16  della  legge  7  giugno 2000, n.150, che ha
abrogato  l'articolo 5, sesto, settimo ed ottavo comma della legge 25
febbraio 1987, n.67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n.223,
e  successive  modificazioni,  concernenti  l'obbligo di destinazione
delle   spese  di  pubblicita'  degli  enti  pubblici  sull'emittenza
radiotelevisiva locale;
   VISTO,  altresi',  il decreto del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria   dell'11   febbraio   1997,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n. 38 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997,
il  quale,  in applicazione della predetta legge 23 dicembre 1996, n.
650,   disciplina  contenuti,  modalita'  e  termini  delle  suddette
comunicazioni  di  sistema e al quale sono allegati modelli e quadri,
per   assolvere   agli   obblighi   di   informativa,   da  inoltrare
all'Autorita' entro il 31 luglio di ogni anno;
   VISTA   la   delibera   dell'Autorita'   per   le  garanzie  delle
comunicazioni  n.  237/00/CONS che ha modificato il predetto decreto,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001;
   RITENUTO  che, al fine di rendere piu' efficace l'analisi dei dati
ricevuti e di attuare una opportuna semplificazione degli adempimenti
cui sono tenuti gli operatori del settore, e' necessario sostituire e
integrare  i  modelli  e  i quadri di cui all'allegato del decreto 11
febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
   RITENUTO,  infine, che si rende necessario adeguare la modulistica
del  decreto  11  febbraio  1997 alla normativa vigente in materia di
adozione dell'Euro come moneta di conto;
   UDITA   la  relazione  del  Commissario  relatore  Dott.  Giuseppe
Sangiorgi.
                              DELIBERA
                               Art. 1.
   Sono  abrogati  gli articoli 7, 9, 10 e 11 del decreto del Garante
per  la  radiodiffusione  e l'editoria 11 febbraio 1997 relativamente
agli obblighi di invio dei quadri P1, R1 e R2 della serie ridotta.
   2.  Sono  abrogati  gli  articoli  12,  13, 14, 15 del decreto del
Garante   per  la  radiodiffusione  e  l'editoria  11  febbraio  1997
relativamente  agli  obblighi  di  invio dei quadri O1, P1 e S1 delle
serie semplificata e base.
   3.  In deroga all'articolo 1, comma 1, del decreto del Garante per
la  radiodiffusione  e  l'editoria  11  febbraio 1997, il termine per
l'invio  della comunicazione di sistema e' fissato per l'anno 2001 al
31 agosto.