L'AUTORITA' NELLA riunione del Consiglio del 3 maggio 2001; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 9, della stessa legge n. 249/97, che attribuisce al Consiglio dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria; VISTO l'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, ai sensi del quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con proprio provvedimento i dati contabili ed extracontabili, nonche' le notizie, che i soggetti operanti nei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e sistematica; VISTO l'articolo 16 della legge 7 giugno 2000, n.150, che ha abrogato l'articolo 5, sesto, settimo ed ottavo comma della legge 25 febbraio 1987, n.67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni, concernenti l'obbligo di destinazione delle spese di pubblicita' degli enti pubblici sull'emittenza radiotelevisiva locale; VISTO, altresi', il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria dell'11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, il quale, in applicazione della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 650, disciplina contenuti, modalita' e termini delle suddette comunicazioni di sistema e al quale sono allegati modelli e quadri, per assolvere agli obblighi di informativa, da inoltrare all'Autorita' entro il 31 luglio di ogni anno; VISTA la delibera dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni n. 237/00/CONS che ha modificato il predetto decreto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001; RITENUTO che, al fine di rendere piu' efficace l'analisi dei dati ricevuti e di attuare una opportuna semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore, e' necessario sostituire e integrare i modelli e i quadri di cui all'allegato del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria; RITENUTO, infine, che si rende necessario adeguare la modulistica del decreto 11 febbraio 1997 alla normativa vigente in materia di adozione dell'Euro come moneta di conto; UDITA la relazione del Commissario relatore Dott. Giuseppe Sangiorgi. DELIBERA Art. 1. Sono abrogati gli articoli 7, 9, 10 e 11 del decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997 relativamente agli obblighi di invio dei quadri P1, R1 e R2 della serie ridotta. 2. Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15 del decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997 relativamente agli obblighi di invio dei quadri O1, P1 e S1 delle serie semplificata e base. 3. In deroga all'articolo 1, comma 1, del decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997, il termine per l'invio della comunicazione di sistema e' fissato per l'anno 2001 al 31 agosto.