L'ISPETTORE GENERALE CAPO
              per la liquidazione degli enti disciolti

  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n.
337,  che  ha  disposto  la  soppressione  e  liquidazione  dell'Ente
nazionale  per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in
capo   al   commissario  liquidatore  dell'E.N.C.C.  delle  procedure
liquidatorie dell'ente medesimo e delle societa' controllate;
  Visto  l'art.  1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale
ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della
liquidazione unificata e che il saldo della gestione e' attribuito al
Ministero  del  tesoro,  Ragioneria generale dello Stato, ispettorato
generale  per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli
adempimenti residuali;
  Vista   la   legge   4 dicembre   1956,   n.   1404,  e  successive
modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi
denominato,  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 aprile  1998,  n.  154,  Ispettorato  generale  per la
liquidazione degli enti disciolti;
  Visto  il decreto del ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000
con  il  quale la predetta liquidazione unificata e' stata avocata al
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ed  affidata  all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Visto  l'art.  2,  comma  1, ultima parte, della precitata legge n.
337/1995  che  dispone  che  il  Ministero del tesoro, a liquidazione
avvenuta,   devolve   i   beni  patrimoniali,  non  utilizzati  nella
liquidazione  e  senza  pregiudizio  per  le ragioni dei creditori, a
titolo  gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le
regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi,
che ne abbiano fatto richiesta;
  Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica n. 48668 del
3 novembre  2000  col  quale  si conferma la necessita' di addivenire
alla  devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia
una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi
propri  dell'attivita'  liquidatoria,  sia  i  connessi  problemi  di
personale e di produttivita';
  Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n.
337/1995  avanzata  dalla  provincia  di  Piacenza, con deliberazione
della  giunta  provinciale  n.  437 del 13 dicembre 2000, relativa al
complesso  aziendale  "Scottine",  sito  nel comune di Sarmato, i cui
elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato A) che
costituisce parte integrante del presente decreto, gia' di proprieta'
della  Societa'  agricola e forestale per le piante da cellulosa e da
carta  S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in
l.c.a.), societa' facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C.
e societa' controllate;
  Vista  la deliberazione della giunta provinciale della provincia di
Piacenza  n.  437  del  13 dicembre  2000,  con  la  quale  e'  stata
confermata  la  volonta' di acquisire il predetto complesso aziendale
ed e' stato assunto formale impegno di adottare tutti i provvedimenti
necessari  per  il  perfezionamento  dell'acquisizione  stessa  ed in
particolare   quelli   relativi  al  trasferimento  nei  ruoli  della
provincia  del  personale  della  liquidazione  E.N.C.C.  in servizio
presso la predetta azienda;
  Considerato   che   con  la  devoluzione  del  complesso  aziendale
"Scottine",  comprensivo  anche  di  tutti  i  beni  mobili,  scorte,
materiali  e  beni  mobili  registrati  di  cui  all'allegato B), che
costituisce  parte  integrante  del presente decreto, la provincia di
Piacenza  e'  obbligata  ad  assumere  i  dipendenti  del ruolo unico
transitorio  della  liquidazione  in  servizio presso detto complesso
aziendale  e  che  il mancato adempimento di tale obbligo costituisce
condizione   risolutiva   dell'atto   di  devoluzione  del  complesso
medesimo;
  Vista  la  sentenza  n.  872/1999 del 7 giugno 1999 con la quale il
tribunale  di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214
della  legge  fallimentare  -  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267,
presentata  dalla  S.A.F.  S.p.a.  in  I.c.a. con assunzione da parte
dell'E.N.C.C.  e  conseguente  trasferimento  al predetto E.N.C.C. di
tutte  le  attivita' e passivita' comunque facenti capo alla predetta
S.A.F. S.p.a. in l.c.a.;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
                              Decreta:
  1.  Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 1995,
n.  240,  convertito  in  legge  3 agosto  1995, n. 337, il complesso
aziendale  "Scottine"  sito nel comune di Sarmato (gia' di proprieta'
della S.A.F. S.p.a. in l.c.a. rientrante nella liquidazione unificata
dell'E.N.C.C.  e  societa' controllate) come in premessa indicato, e'
devoluto a titolo gratuito alla provincia di Piacenza.
  2.  Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti
compiuti   per   la   liquidazione  dell'E.N.C.C.  e  delle  societa'
controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte
di  registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro
tributo.
  3.  Il  mancato  adempimento  dell'obbligo relativo alla definitiva
assunzione  nei  ruoli della provincia dei dipendenti del ruolo unico
transitorio  della  liquidazione  in  servizio  presso  il  complesso
aziendale  "Scottine",  e' condizione risolutiva della devoluzione di
cui al punto 1.
  4.  Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e
concernenti   la   devoluzione  del  complesso  aziendale  "Scottine"
provvedera',  direttamente e con oneri a proprio carico, la provincia
di Piacenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 aprile 2001
                                 L'ispettore generale capo: D'Antuono