Art. 2. Provvedimenti di accreditamento 1. Il direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione all'attivita' di mediazione nonche' l'accreditamento per le attivita' di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera e) della legge n. 388/2000. 2. Le domande di autorizzazione e di accreditamento debbono essere indirizzate all'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti di cui al comma precedente.