Art. 2.
                   Provvedimenti di accreditamento
  1.  Il  direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale rilascia l'autorizzazione all'attivita' di
mediazione  nonche'  l'accreditamento  per  le attivita' di ricerca e
selezione   del   personale   e   di   supporto  alla  ricollocazione
professionale ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo
n. 469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera e)
della legge n. 388/2000.
  2.  Le domande di autorizzazione e di accreditamento debbono essere
indirizzate all'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti di
cui al comma precedente.