Art. 3.
                 Istruttoria e parere della regione
  1.  I  termini  per la conclusione del procedimento sono fissati in
novanta  giorni,  cosi'  come  previsto  dall'art.  10,  comma 4, del
decreto legislativo n. 469/1997, come modificato dall'art. 117, comma
3, lettera e), della legge n. 388/2000.
  2.  Il  motivato  parere  di  cui all'art. 10, comma 5, del decreto
legislativo  n.  469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117, comma
3,  lettera  f),  della  legge  n. 388/2000, e' richiesto per il solo
inizio dell'attivita' relativamente alla regione in cui e' situata la
sede  centrale  ma,  non nel caso di apertura di filiali o succursali
successive alla sede.
  3. I soggetti gia' accreditati o che hanno in corso la procedura di
accreditamento,  qualora  intendano  costituire  filiali  in  regioni
diverse  da  quella  nella  quale  e'  istituita  la  sede  centrale,
comunicano  all'autorita'  di  cui  all'art. 2, comma 1, del presente
decreto  nonche'  alla  regione  interessata l'ubicazione dei nuovi o
ulteriori   uffici   fornendo   contestualmente   la   documentazione
comprovante  il possesso dei requisiti richiesti dal comma 7, lettera
a),  dell'art.  10  del  decreto  legislativo n. 469/1997, cosi' come
modificato  dall'art.  117,  comma  3,  lettera  h),  della  legge n.
388/2000.
  4.  L'operativita'  della  filiale  e'  consentita  dal  momento di
effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.
  5. In caso di apertura di succursali in una regione per la quale e'
gia'  stato espletato il procedimento di cui al presente articolo, il
soggetto   interessato   comunica   unicamente   l'ubicazione   della
succursale   stessa   all'autorita'   concedente   ed   alla  regione
interessata.