Art. 3. Istruttoria e parere della regione 1. I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in novanta giorni, cosi' come previsto dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 469/1997, come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera e), della legge n. 388/2000. 2. Il motivato parere di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera f), della legge n. 388/2000, e' richiesto per il solo inizio dell'attivita' relativamente alla regione in cui e' situata la sede centrale ma, non nel caso di apertura di filiali o succursali successive alla sede. 3. I soggetti gia' accreditati o che hanno in corso la procedura di accreditamento, qualora intendano costituire filiali in regioni diverse da quella nella quale e' istituita la sede centrale, comunicano all'autorita' di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto nonche' alla regione interessata l'ubicazione dei nuovi o ulteriori uffici fornendo contestualmente la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal comma 7, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo n. 469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera h), della legge n. 388/2000. 4. L'operativita' della filiale e' consentita dal momento di effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente. 5. In caso di apertura di succursali in una regione per la quale e' gia' stato espletato il procedimento di cui al presente articolo, il soggetto interessato comunica unicamente l'ubicazione della succursale stessa all'autorita' concedente ed alla regione interessata.