Art. 4.
                  Requisiti logistici ed operatori
  1.  La valutazione degli uffici idonei di cui all'art. 10, comma 7,
lettera  a),  del  decreto  legislativo  n.  469/1997,  e' effettuata
secondo    criteri   di   adeguatezza   rispetto   allo   svolgimento
dell'attivita'  di  ricerca  e  selezione  del  personale  nonche' di
supporto alla ricollocazione professionale.
  2.  Il  numero  minimo  di operatori di cui al predetto art. 10, e'
fissato  in  due  unita'  nella  sede centrale ed una nelle eventuali
filiali regionali.
  3.  Nella sede centrale di cui al comma precedente e' possibile che
uno  degli  operatori sia sostituito da un componente il consiglio di
amministrazione  o  dell'organo amministrativo, purche' questi sia in
possesso  dei  requisiti di professionalita' o di studio previsti dal
citato art. 10.
  4.  Gli  operatori  di  cui  al precedente comma, possono essere in
forza  al  soggetto  che  esercita  l'attivita'  anche  con modalita'
diverse   da   quelle   dell'assunzione   con   contratto  di  lavoro
subordinato.