Art. 4. Requisiti logistici ed operatori 1. La valutazione degli uffici idonei di cui all'art. 10, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 469/1997, e' effettuata secondo criteri di adeguatezza rispetto allo svolgimento dell'attivita' di ricerca e selezione del personale nonche' di supporto alla ricollocazione professionale. 2. Il numero minimo di operatori di cui al predetto art. 10, e' fissato in due unita' nella sede centrale ed una nelle eventuali filiali regionali. 3. Nella sede centrale di cui al comma precedente e' possibile che uno degli operatori sia sostituito da un componente il consiglio di amministrazione o dell'organo amministrativo, purche' questi sia in possesso dei requisiti di professionalita' o di studio previsti dal citato art. 10. 4. Gli operatori di cui al precedente comma, possono essere in forza al soggetto che esercita l'attivita' anche con modalita' diverse da quelle dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato.