Art. 6. Comunicazioni 1. Le comunicazioni di cui all'art. 10, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera g), della legge n. 388/2000, sono effettuate nel termine di 30 giorni dall'evento. 2. Anche nel quadro di adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonche' al fine di procedere ad analisi e monitoraggio delle attivita' di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale nonche' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, il Ministero del lavoro puo' richiedere periodicamente ai soggetti esercenti le predette attivita' l'invio di dati che potra' essere effettuato anche per il tramite delle associazioni di appartenenza.