Art. 6.
                            Comunicazioni
  1.  Le  comunicazioni  di cui all'art. 10, comma 6, lettera b), del
decreto legislativo n. 469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117,
comma  3,  lettera g),  della  legge n. 388/2000, sono effettuate nel
termine di 30 giorni dall'evento.
  2.   Anche   nel   quadro  di  adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  all'Unione europea nonche' al fine di procedere ad
analisi  e  monitoraggio  delle  attivita' di ricerca e selezione del
personale  e di supporto alla ricollocazione professionale nonche' di
mediazione  tra domanda ed offerta di lavoro, il Ministero del lavoro
puo'  richiedere  periodicamente  ai  soggetti  esercenti le predette
attivita'  l'invio  di dati che potra' essere effettuato anche per il
tramite delle associazioni di appartenenza.