Art. 7.
                            E l e n c h i
  1.  Ai  sensi  dell'art.  10,  comma  4, del decreto legislativo n.
469/1997,   cosi'   come   modificato   dall'art.   117,   comma   3,
lettera e), della legge n. 388/2000, presso la Direzione generale per
l'impiego  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale e'
istituito un elenco dei soggetti esercenti le attivita' di mediazione
tra domanda ed offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e
di  supporto  alla  ricollocazione  professionale. In tali elenchi e'
riportata  la  denominazione  del  soggetto,  le  sedi  presenti  sul
territorio nonche' altri elementi ritenuti di pubblico interesse.
  2.  Il  Ministero del lavoro cura che sia data massima divulgazione
agli  elenchi  di cui al comma precedente anche servendosi della rete
internet.