Art. 7. E l e n c h i 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera e), della legge n. 388/2000, presso la Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un elenco dei soggetti esercenti le attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. In tali elenchi e' riportata la denominazione del soggetto, le sedi presenti sul territorio nonche' altri elementi ritenuti di pubblico interesse. 2. Il Ministero del lavoro cura che sia data massima divulgazione agli elenchi di cui al comma precedente anche servendosi della rete internet.