Art. 9.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Ai  sensi dell'art. 117, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388, i soggetti che attualmente esercitano attivita' di ricerca e
selezione  del  personale  nonche'  di  supporto  alla ricollocazione
professionale  debbono formulare entro centoventi giorni dall'entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  ai fini della sola continuazione
dell'attivita'  nel  predetto periodo, apposita domanda contenente la
dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui
ai  commi  6  e  7  dell'art. 10 del decreto legislativo n. 469/1997,
cosi' come modificati dall'art. 117, comma 3, lettere g) ed h), della
legge n. 388/2000.
  2.  Entro  uguale  termine  di  centoventi  giorni  i  soggetti che
intendono  continuare  l'attivita'  di ricerca e selezione nonche' di
supporto  alla ricollocazione del personale dovranno richiedere anche
l'accreditamento di cui all'art. 2 del presente decreto.
  3.  I soggetti che hanno presentato la domanda di accreditamento di
cui  al  precedente  comma  2,  continuano  ad esercitare l'attivita'
legittimamente  anche  oltre  il  termine di centoventi giorni ovvero
sino alla pronuncia sulla domanda da parte dell'autorita' competente.
  4.  Gli  articoli  3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto si applicano
anche  ai  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di  mediazione tra
domanda  ed offerta di lavoro definita dall'art. 10, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117,
comma 3, lettera b), della legge n. 388/2000.
  5.  L'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 8 maggio 1998, e' abrogato.
    Roma, 18 aprile 2001
                                                   Il Ministro: Salvi