Art. 9. Disposizioni transitorie e finali 1. Ai sensi dell'art. 117, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i soggetti che attualmente esercitano attivita' di ricerca e selezione del personale nonche' di supporto alla ricollocazione professionale debbono formulare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ai fini della sola continuazione dell'attivita' nel predetto periodo, apposita domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 469/1997, cosi' come modificati dall'art. 117, comma 3, lettere g) ed h), della legge n. 388/2000. 2. Entro uguale termine di centoventi giorni i soggetti che intendono continuare l'attivita' di ricerca e selezione nonche' di supporto alla ricollocazione del personale dovranno richiedere anche l'accreditamento di cui all'art. 2 del presente decreto. 3. I soggetti che hanno presentato la domanda di accreditamento di cui al precedente comma 2, continuano ad esercitare l'attivita' legittimamente anche oltre il termine di centoventi giorni ovvero sino alla pronuncia sulla domanda da parte dell'autorita' competente. 4. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto si applicano anche ai soggetti che esercitano l'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro definita dall'art. 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 469/1997, cosi' come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera b), della legge n. 388/2000. 5. L'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 maggio 1998, e' abrogato. Roma, 18 aprile 2001 Il Ministro: Salvi