Art. 5.
  1.  Sono  abrogate  le  disposizioni delle 53a e 66a serie di norme
integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925 relative a:
    esenzione  delle  bombole  in un solo pezzo di capacita' compresa
tra 3 e 5 litri dalle visite e prove di revisione periodica;
    esenzione delle bombolette in un solo pezzo di capacita' compresa
tra  oltre  1  litro  e  meno  di  3  litri  dalle  visite e prove di
approvazione e revisione;
    esonero dei recipienti di capacita' non superiore a 1 litro dalle
prescrizioni del decreto ministeriale 12 settembre 1925 salvo che per
la  pressione di carica e il grado di riempimento e limitazione delle
punzonature,  limitatamente  alle  bombolette  in  un  solo  pezzo di
capacita' uguale o superiore a 0,5 litri.
  2. Restano in vigore le norme relative all'approvazione e revisione
delle  bombole  saldate  per GPL, gia' denominate bidoni o bottiglie,
stabilite  dalla  51a  e  55a  serie  di norme integrative al decreto
ministeriale 12 settembre 1925.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore a partire dal novantesimo
giorno dalla sua pubblicazione.
    Roma, 19 aprile 2001
                                               Il direttore: Esposito