Art. 5. 1. Sono abrogate le disposizioni delle 53a e 66a serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925 relative a: esenzione delle bombole in un solo pezzo di capacita' compresa tra 3 e 5 litri dalle visite e prove di revisione periodica; esenzione delle bombolette in un solo pezzo di capacita' compresa tra oltre 1 litro e meno di 3 litri dalle visite e prove di approvazione e revisione; esonero dei recipienti di capacita' non superiore a 1 litro dalle prescrizioni del decreto ministeriale 12 settembre 1925 salvo che per la pressione di carica e il grado di riempimento e limitazione delle punzonature, limitatamente alle bombolette in un solo pezzo di capacita' uguale o superiore a 0,5 litri. 2. Restano in vigore le norme relative all'approvazione e revisione delle bombole saldate per GPL, gia' denominate bidoni o bottiglie, stabilite dalla 51a e 55a serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a partire dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione. Roma, 19 aprile 2001 Il direttore: Esposito