Art. 2.
   Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale di cui
sopra  e'  prorogato  per il periodo dal 24 ottobre 2000 al 23 aprile
2001,  unita'  di  Chieti  per  un  massimo  di  sessantasette unita'
lavorative;  Ravenna  per  un  massimo di due unita' lavorative e San
Donato  Milanese  (Milano)  per  un  massimo  di  quarantanove unita'
lavorative.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 2000 con decorrenza 24
ottobre 2000.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 9 marzo 2001
                                         Il direttore generale: Daddi