Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra e' prorogato per il periodo dal 24 ottobre 2000 al 23 aprile 2001, unita' di Chieti per un massimo di sessantasette unita' lavorative; Ravenna per un massimo di due unita' lavorative e San Donato Milanese (Milano) per un massimo di quarantanove unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 2000 con decorrenza 24 ottobre 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 marzo 2001 Il direttore generale: Daddi