Art. 2.
                   Costituzione di tavolo tecnico
  Per  le  finalita' di cui all'art. 1 e' istituito un tavolo tecnico
permanente  Stato-regioni di confronto e di collaborazione in materia
di  sviluppo  sostenibile, costituito da rappresentanti del Ministero
dell'ambiente,  delle  regioni  e delle province autonome di Trento e
Bolzano.