Art. 2. Soggetti aventi diritto e modalita' applicative 1. L'aiuto di cui all'art. 1, previo espletamento dei prescritti controlli ed esclusivamente per le fibre di cui all'art. 7, paragrafi 1 e 2 del "regolamento", nel rispetto delle condizioni previste dal "regolamento" stesso, e' concesso a favore: a) dei primi trasformatori appositamente riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 17 del "regolamento"; b) dei trasformatori assimilati che abbiano assolto regolarmente agli obblighi ed impegni di cui in particolare all'art. 4 del "regolamento". 2. Ai fini della corresponsione dell'aiuto anche in forma anticipata, gli aventi diritto di cui al comma 1, devono presentare all'AGEA, entro e non oltre il 20 settembre di ciascuna campagna di commercializzazione, apposita domanda secondo le modalita' previste in particolare dagli articoli 6, 9 e 10 del "regolamento", nonche' secondo le indicazioni emanate dalla stessa AGEA. 3. La modulistica relativa agli adempimenti previsti dal "regolamento" deve essere conforme a quella predisposta dall'AGEA.