Art. 2.
           Soggetti aventi diritto e modalita' applicative
  1.  L'aiuto  di  cui all'art. 1, previo espletamento dei prescritti
controlli ed esclusivamente per le fibre di cui all'art. 7, paragrafi
1  e  2 del "regolamento", nel rispetto delle condizioni previste dal
"regolamento" stesso, e' concesso a favore:
    a) dei  primi  trasformatori  appositamente riconosciuti ai sensi
degli articoli 3 e 17 del "regolamento";
    b) dei  trasformatori assimilati che abbiano assolto regolarmente
agli  obblighi  ed  impegni  di  cui  in  particolare  all'art. 4 del
"regolamento".
  2.   Ai   fini  della  corresponsione  dell'aiuto  anche  in  forma
anticipata,  gli  aventi diritto di cui al comma 1, devono presentare
all'AGEA,  entro  e non oltre il 20 settembre di ciascuna campagna di
commercializzazione,  apposita  domanda secondo le modalita' previste
in  particolare  dagli  articoli 6, 9 e 10 del "regolamento", nonche'
secondo le indicazioni emanate dalla stessa AGEA.
  3.   La   modulistica   relativa   agli  adempimenti  previsti  dal
"regolamento" deve essere conforme a quella predisposta dall'AGEA.