Art. 4.
                            Comunicazioni
  1.   Ai   fini   dell'applicazione   degli  articoli  8  e  15  del
"regolamento",  l'AGEA  provvede  direttamente  ed entro i prescritti
termini  all'assolvimento  degli obblighi di comunicazione ai servizi
responsabili  della  Commissione U.E. ed al Ministero delle politiche
agricole e forestali.