Art. 5.
                        Controlli e sanzioni
  1.  L'AGEA  provvede  a  svolgere  ogni  adempimento necessario per
assicurare  l'esecuzione  dei controlli previsti dal "regolamento" ed
in particolare di quelli di cui all'art. 13;
  2.  Salvo  che gli specifici fatti costituiscano reato, le sanzioni
amministrative previste dall'art. 14 del "regolamento" sono applicate
direttamente dall'AGEA.
    Roma, 10 maggio 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio