Art. 5. Controlli e sanzioni 1. L'AGEA provvede a svolgere ogni adempimento necessario per assicurare l'esecuzione dei controlli previsti dal "regolamento" ed in particolare di quelli di cui all'art. 13; 2. Salvo che gli specifici fatti costituiscano reato, le sanzioni amministrative previste dall'art. 14 del "regolamento" sono applicate direttamente dall'AGEA. Roma, 10 maggio 2001 Il Ministro: Pecoraro Scanio