Art. 2.
  1.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  delle  regioni e degli enti
locali  provvederanno  a  dotare  le proprie strutture delle allegate
schede   che   dovranno  essere  compilate  in  occasione  di  eventi
calamitosi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 maggio 2001

                      Il Ministro dell'interno delegato per il
                       coordinamento della protezione civile
                                        Bianco
  Il Ministro per i beni e
   le attività culturali
         Melandri