Art. 2. 1. Le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali provvederanno a dotare le proprie strutture delle allegate schede che dovranno essere compilate in occasione di eventi calamitosi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 2001 Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile Bianco Il Ministro per i beni e le attività culturali Melandri