Art. 3 1. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attivita' formative indispensabili indicati negli allegati al presente decreto e, per ciascun corso di laurea e di laurea specialistica, nel regolamento didattico di ateneo, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui all'articolo 12, comma 2, del D.M. 509/1999 secondo criteri di stretta funzionalita' con gli obiettivi formativi specifici del corso, nonche', per i corsi di cui all'articolo 2, in conformita' alle convenzioni ivi previste e secondo criteri di stretta funzionalita' con le esigenze formative proprie degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.