Art. 3
1.  Nel  rispetto  degli  obiettivi  formativi  qualificanti  e delle
attivita'   formative   indispensabili  indicati  negli  allegati  al
presente  decreto  e,  per  ciascun  corso  di  laurea  e  di  laurea
specialistica,  nel  regolamento  didattico  di ateneo, le competenti
strutture  didattiche  determinano,  con il regolamento didattico del
corso  di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivita'
formative  di cui all'articolo 12, comma 2, del D.M. 509/1999 secondo
criteri   di   stretta  funzionalita'  con  gli  obiettivi  formativi
specifici  del  corso, nonche', per i corsi di cui all'articolo 2, in
conformita'  alle  convenzioni  ivi  previste  e  secondo  criteri di
stretta   funzionalita'  con  le  esigenze  formative  proprie  degli
ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.