Art. 5
1.  Ai  fini  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 3, comma 5, e
articolo  9,  commi 3 e 4, del D.M. 509/1999, i regolamenti didattici
di  ateneo prevedono, individuati i relativi crediti mancanti entro i
limiti fissati nei regolamenti medesimi, l'eventuale integrazione dei
curricula.  L'integrazione  e'  consentita  anche  successivamente al
conseguimento  del titolo di laurea. Ai sensi dell'articolo 11, comma
7,  lett.  d)  del  predetto decreto ministeriale, l'acquisizione dei
crediti  mancanti  e'  accertata  nelle  forme  previste dagli stessi
regolamenti didattici.