Art. 3. Disposizioni finali 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato controlla l'andamento periodico dell'utilizzazione degli incentivi e, sentito il Ministero dell'ambiente, puo' variare i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 2, tenendo conto dei dati risultanti dalla domanda e dandone avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e avra' efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Roma, 5 aprile 2001 Il Ministro dell'ambiente Bordon Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 346