IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Considerato  che,  con regolamento (CE) n. 509/01 della commissione
del  15 marzo 2001, la denominazione "Bergamotto di Reggio Calabria -
Olio  essenziale"  riferita  agli  oli  essenziali, e' iscritta quale
denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di
origine  protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette
(I.G.P.)  previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n.
2081/92;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e
la  scheda  riepilogativa  della  denominazione  di  origine protetta
"Bergamotto  di  Reggio  Calabria  -  Olio  essenziale", affinche' le
disposizioni  contenute  nei predetti documenti siano accessibili per
informazione erga omnes sul territorio italiano;
                              Provvede
alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda
riepilogativa  della denominazione di origine protetta "Bergamotto di
Reggio  Calabria  -  Olio essenziale", registrata in sede comunitaria
con regolamento (CE) n. 509/01 del 15 marzo 2001.
  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione
"Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale" possono utilizzare,
in  sede  di  presentazione  e designazione del prodotto, la menzione
"Denominazione di origine protetta" solo sulle produzioni conformi al
regolamento  (CEE)  n.  2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
    Roma, 8 maggio 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio