(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
             REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
                DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5
                           DOP (x) IGP ( )
Numero  nazionale  del  fascicolo: 6/99 1. Autorita' competente dello
Stato membro:
    Nome: Ministero per le politiche agricole;
    Indirizzo: via XX Settembre, 20, 1 - 00187 Roma;
    Tel.: (39) 06/4819968 - Fax: (39) 06/42013126.
2. Organizzazione richiedente:
    2.1. Nome:  Consorzio del bergamotto - Associazione per la tutela
e sviluppo del bergamotto;
    2.2. Indirizzo:  via  Nazionale 74, 1 - 89068 S. Gregorio (Reggio
Calabria)  -  Zona  Industriale,  1  -  89052  Campo  Calabro (Reggio
Calabria);
    2.3. Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).
3. Tipo del prodotto:
    Classe 3.2 Oli essenziali.
4. Descrizione  del  disciplinare  (Sintesi dei requisiti di cui agli
art. 4, paragrafo 2):
    4.1. Nome: "Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale";
    4.2. Descrizione:  L'"Olio  essenziale"  e'  destinato,  in forma
prevalente, all'impiego in profumeria, ha un aspetto liquido, limpido
talvolta  con  depositi  solidi,  il  colore  e'  da  verde  a giallo
verdastro,  con  odore caratteristico, gradevole, fresco, richiamante
quello  del pericarpo del flutto del bergamotto, la densita' relativa
a   20o C   e'  di  0,876-0,884,  con  un  indice  di  rifrazione  di
1,4640-1,4680,  con  un  residuo  all'evaporazione  in  % di 4,5-6,5,
indice di acidita' di 2, indice di esteri 86-129.
    L'"Olio   essenziale"   ha   un   potere  microbicida  ed  e'  un
disinfettante   ed   e'   per   queste   sue   proprieta'  utilizzato
nell'industria  farmaceutica  a  aromaterapia. Le sue caratteristiche
tipiche  sono  ufficialmente  codificate  dalle  Farmacopee francesi,
statunitensi ed italiane;
    4.3. Zona  geografica:  la  coltivazione del bergamotto comprende
l'area  vocata della provincia di Reggio Calabria. La lavorazione per
l'estrazione  dell'"Olio  essenziale  di  bergamotto"  avviene  nella
medesima area.
    4.4. Prova  dell'origine:  l'area  di  origine  del  bergamotto -
Citrus  bergamia, Risso - risulta accertata in Calabria fra il XIV ed
il  XVI secolo. L'impianto del primo bergamotto in Calabria risale al
1750.  La storia dello sviluppo di tale pianta e' strettamente legata
alla  realizzazione  della cosiddetta "Aqua admirabilis", in acqua da
toletta  denominata poi Acqua di Colonia. Si deve a Nicola Barilla di
Reggio Calabria la costruzione della cosiddetta "macchina calabrese",
studiata  nel 1840 specificatamente per l'estrazione dell'"essenza di
bergamotto".
    4.5. Metodo  di ottenimento: l'olio essenziale viene estratto con
il  metodo  cold  pressed  dal  frutto  Citrus  Bergamia  Risso nelle
varieta'  feminella, Castagnaro e Fantastico. Le densita' di impianto
non superano le 450 piante. Il portainnesto adoperato e' il Melangolo
o  Arancio  Amaro.  La  raccolta  avviene quando il colore dei frutti
varia dal verde al giallo.
    I  frutti  di  bergamotto,  una  volta raccolti, vengono posti in
recipienti idonei per il trasporto alle industrie di trasformazione.
    L'estrazione  dell'olio  essenziale avviene a freddo con macchine
pelatrici utilizzando unicamente acqua in pressione e nebulizzata. La
separazione   dell'emulsione   acqua-olio  essenziale  e'  effettuata
mediante centrifugazione.
    La  resa  in  olio  essenziale e' compresa tra 350-750 grammi per
quintale di flutti, mentre la produzione unitaria di bergamotto e' di
quintali 400 per ettaro;
    4.6. Legame:  le  particolari condizioni climatiche della zona di
produzione  del bergamotto, combinate alle caratteristiche del suolo,
hanno  permesso  di  dare un'eccezionale originalita' al bergamotto e
all'olio  essenziale  in esso contenute. Tale originalita' e' sancita
dalle  norme  ufficiali  di caratterizzazione del prodotto vigente in
Italia  ed  accolte  in sede internazionale sulla base del protocollo
francese  di  revisione  delle  norme  internazionali  ISO  3520/1980
dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione;
    4.7. Organismo di controllo:
      Nome:  Stazione sperimentale per l'Industria dell'essenza e dei
derivati agrumari;
      Indirizzo: Reggio Calabria;
    4.8. Etichettatura:   "Bergamotto   di  Reggio  Calabria  -  Olio
essenziale".  La  denominazione  deve  figurare  sui  contenitori  in
caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra
scritta;
    4.9. Disposizioni nazionali:
      D.M. 29 maggio 1946; L.R. 5 febbraio 1977, n. 7;
      Numero CE: 1/00105/99.08.03;
      Data  di  ricevimento  del fascicolo completo alla CE: 29 marzo
2000.
        DISCIPLINARE PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
          "BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA - OLIO ESSENZIALE"
                               Art. 1.
    La  denominazione  di  origine  protetta  "Bergamotto  di  Reggio
Calabria  -  Olio  essenziale"  e'  riservata  all'olio essenziale di
bergamotto  rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
    La  denominazione  di  origine  protetta  "Bergamotto  di  Reggio
Calabria  -  Olio  essenziale"  e'  riservata esclusivamente all'olio
essenziale  estratto  con  il  metodo  cold pressed dal frutto Citrus
Bergamia  Risso  nelle  varieta' Femminello, Castagnaro e Fantastico,
prodotti   negli   impianti  iscritti  nel  corrispondente  albo  dei
bergamotteti che sara' tenuto presso l'organismo di controllo.
                               Art. 3.
    La  zona  di  produzione  della denominazione di origine protetta
"Bergamotto  di  Reggio Calabria - Olio essenziale", comprende l'area
vocata  della  provincia di Regione Calabria, comprendente i seguenti
comuni:  Scilla, Villa San Giovanni, Campo Calabro, Fiumara, Calanna,
Reggio  Calabria, Motta San Giovanni, Montebello, Melito Porto Salvo,
Condofuri,   Roghudi,   San  Lorenzo,  Bova,  Bova  Marina,  Palizzi,
Brancaleone, Staiti, Bruzzano, Ferruzzano, Africo, Casignana, Bianco,
Sant'Agata   del  Bianco,  Caraffa  del  Bianco,  San  Luca,  Careri,
Bovalino,   Plati',   Benestare,   Ardore,   Portigliola,  Grotteria,
Sant'Ilario  dello  Ionio,  Locri, Gerace, Siderno, Marina di Gioiosa
Ionica,  Gioiosa  Ionica, Roccella Ionica, Caulonia, Stignano, Riace,
Camini, Stilo, Monasterace.
                               Art. 4.
    Le  condizioni  ambientali e di coltura del "Bergamotto di Reggio
Calabria  -  Olio  essenziale"  destinato  alla  produzione dell'olio
essenziale  devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte   a   conferire   al   prodotto  che  ne  deriva  le  specifiche
caratteristiche di qualita'.
    La  densita'  di  impianto  non  puo'  superare le 450 piante per
ettaro.
    Le  forme  di  allevamento ed i sistemi di potatura devono essere
quelli  in uso generalizzato, atti a mantenere un perfetto equilibrio
e   sviluppo   delle   piante,  oltre  ad  una  normale  aerazione  e
soleggiamento delle stesse.
    Il portainnesto adoperato e' il Melangolo o arancio amaro.
    La  raccolta  dei  frutti e' manuale o meccanizzata su frutti che
presentano  una  colorazione  virante  dal  verde  al  giallo  e deve
comunque   essere   effettuata   con  modalita'  atte  a  non  ledere
l'integrita'  della buccia. I frutti raccolti debbono essere posti in
recipienti idonei per il trasporto alle industrie di trasformazione.
    La  lavorazione  deve  rispettare  la  maturita'  tecnologica dei
frutti.
    L'estrazione dell'olio essenziale deve essere effettuata a freddo
con  macchine  pelatrici  utilizzando unicamente acqua in pressione e
nebulizzata.  La  separazione  dell'emulsione  acqua-olio deve essere
effettuata mediante centrifugazione.
    La  resa  in  olio  essenziale deve essere compresa tra 350 e 750
grammi  per  quintale  di  frutti.  La  produzione  unitaria  massima
consentita  di  Bergamotto  per  le  varieta'  indicate  nel presente
disciplinare e' di q.li 400 per ettaro.
                               Art. 5.
    All'atto  dell'immissione  al  consumo  il  "Bergamotto di Reggio
Calabria   -   Olio   essenziale"   deve   rispondere  alle  seguenti
caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche definite dalle norme
I.S.O.:
      aspetto: liquido, mobile, limpido talvolta con deposito solido;
      colore: da verde a giallo verdastro;
      odore:  caratteristico,  gradevole,  fresco, richiamante quello
del pericarpo del Bergamotto;
      densita' relativa a 20o C: 0,876-0,884;
      indice di refrazione: 1,4640-1,4680;
      potere rotatorio a 20o C: +8 / +30o;
      residuo all'evaporazione %: 4,5-6,5;
      indice di acidita': 2;
      indice di esteri: 86-129;
      CD (100 mg/100 ml di etanolo 95% v/v.): 0,76-1,00;
      punto B: circa 278 mm;
      punto D: circa 312 mm;
      punto A: circa 365 mm;
      solubilita':  non  deve essere necessario utilizzare piu' di un
volume  di  etanolo  85%  (v/v)  a  20o C  per ottenere una soluzione
limpida con un volume di olio essenziale;
      analisi  strumentali:  gas-cromatografia (GC), High Performance
Liquid Chromatography (HPLC).
                               Art. 6.
    Il   "Bergamotto   di  Reggio  Calabria  -  Olio  essenziale"  e'
commercializzato  con il logo della denominazione di origine protetta
(All. A).
    Esso   viene  raccolto  in  contenitori  di  acciaio  inox  della
capacita'  di  1-2-3-4  tons  e successivamente messo in commercio in
fusti,  con  all'interno una speciale patina atossica e antiacida, di
kg 25-50-100-180.
    Inoltre puo' essere commercializzato in contenitori di vetro.
    Sui  contenitori deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e
nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  la denominazione
"Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale".
    E'  consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento
a  nomi,  a  ragioni  sociali  o  marchi privati, purche' non abbiano
significato   laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno
l'acquirente.
    Debbono  inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome,
ragione   sociale   ed   indirizzo  del  confezionatore,  peso  lordo
all'origine.
    Nel  logo  simbolo  visivo  sono  stati  utilizzati i riferimenti
colorimetrici:
      1) logo  di forma rotondeggiante raffigurante il Bergamotto con
alla   sommita'  due  foglie  con  picciolo  stilizzate  con  scritta
concentrica  lungo  la  sua circonferenza in italiano: "Bergamotto di
Reggio  Calabria  -  Olio  Essenziale". Nella parte centrale del logo
viene  raffigurata la forma geografica della regione Calabria, con la
zona  di  produzione della provincia di Reggio Calabria in evidenza e
la  citta' di Reggio Calabria indicata con un puntino rosso e scritta
in  bianco.  All'interno  della  regione  Calabria in alto trovasi la
scritta D.O.P. (Denominazione di origine protetta);
      2) Il logo frutto di Bergamotto e' una immagine in quadricromia
composta  da:  1% di Cyan - 29% di Magenta - 80% di Giallo. Le foglie
sono  composte  da  picciolo, contorno e linea centrale in nero 100%,
l'interno  delle foglie stesse da 100% cyan e 100% giallo. La regione
Calabria  e'  delimitata  da  una  linea in nero 100% con all'interno
dello  sfondo  di  19%  di  magenta  e  100% giallo. Il puntino rosso
raffigurante  l'indicazione  della  citta'  di  Reggio Calabria e' in
rosso  composto da 100% magenta e 100% giallo. La scritta concentrica
"Bergamotto  di  Reggio  Calabria  -  Olio essenziale" e' composta in
verde  100% cyan e 100% giallo. La scritta D.O.P, e' in nero 100%. La
scritta Reggio Calabria e' in bianco.

                                                           ALLEGATO A
              ---->  Vedere immagine di pag. 45   <----