IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in particolare, l'art. 35, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, acquisito il parere del Ministero della Sanita', determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia; VISTO il decreto in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanita', che ha indicato le specializzazioni mediche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 34 del citato D.Lgs. n. 368/99; VISTO il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanita', con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneita' delle strutture destinatarie della formazione specialistica; VISTO il decreto del Ministero della Sanita' in data 20 aprile 2001, adottato di concerto con il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministero del Tesoro, concernente la previsione del fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2000/2003, e la determinazione del numero complessivo delle borse di studio da assegnare nell'anno accademico 2000/2001, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione; RITENUTO che l'offerta formativa delle universita' si rivolge all'intero territorio nazionale; RAVVISATA la opportunita' di adottare quale criterio base per l'assegnazione delle borse di studio quello di assicurare la continuita' formativa delle scuole tenendo conto delle capacita' ricettive , nonche' del volume assistenziale delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.; VISTA la nota del 27/7/2000, n. 2/1/1146/FS, con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanita' Militare ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato D.Lgs. n. 368/99, art. 35, comma 3o, per l'a.a. 2000/2001; VISTA la nota del 22.12.2000, n. 850/A.6/13-6932, con la quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanita' ha rappresentato le esigenze della sanita' della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 334/2000, per l'a.a. 2000/2001; VISTA la nota del 15/1/2001, n. 339/IX/1605, del Ministero degli Affari Esteri, con la quale e' stato comunicato l'elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per l'a.a. 2000/2001, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/99; VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 ed in particolare l'art. 46, comma 2, come modificato dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21.12.99, n. 517; VISTO il decreto legge 2 aprile 2001, n. 90, con il quale e' stata elevata la quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti; SENTITO il Ministero della Sanita', Decreta: Art. 1 Per l'anno accademico 2000/2001 il numero di medici da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del D. L.gs. n. 257/91, alle scuole di specializzazione individuate nel D.M. 31.10.91 e successive modificazioni ed integrazioni, citato nelle premesse, e' stabilito nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento.