Art. 2
Gli  ammessi  alle scuole sui posti di cui al decreto legge 2.4.2001,
n.  90,  individuati  espressamente  nella tabella di cui al comma 1,
sono  iscritti  con  riserva  e, in attesa della conversione in legge
dello  stesso  decreto  legge,  sono  autorizzati  alla frequenza dei
relativi corsi di specializzazione.